N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 ottobre 1998
N. 32 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998 (della provincia di Bolzano) Sanita' pubblica - Provincia di Bolzano - Controlli effettuati dal NAS di Trento presso gli Ospedali di Bolzano e di Brunico - Invasione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri e di igiene e sanita' - Lesione dell'autonomia provinciale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 228/1993 e n. 182/1997. (Verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Bolzano del 31 agosto 1998; verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Brunico del 24 agosto 1998). (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, nn. 7, 9, primo comma, 10, e 16, primo comma; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, nn. 267 e 266, art. 4).(GU n.47 del 25-11-1998 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4319/1998 del 28 settembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 28 settembre 1998, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta ed ufficiale rogante (Rep. n. 18839; all. 2), dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284, ricorrente; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza a seguito dei controlli effettuati dal N.A.S. Trento presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico di cui ai verbali dd. 24 agosto 1998 e dd. 31 agosto 1998. F a t t o 1. - In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, la funzione ispettiva e di vigilanza nei riguardi delle Unita' sanitarie locali e degli ospedali nel territorio delle province autonome di Bolzano e Trento e' riservata alle province stesse. In particolare l'art. 4, primo comma, cifra 7), dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' riservato alla regione Trentino-Alto Adige la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; l'art. 9, primo comma, cifra 10), del predetto statuto speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; l'art. 16 del predetto statuto speciale di autonomia attribuisce alle province, nelle materie in cui esse hanno competenza legislativa, anche le relative potesta' amministrative. Inoltre, la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita alla regione ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale regione autonoma Trentino-Alto Adige, e' stata trasferita con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui prevede il "Controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unita' sanitaria locale e' esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalita' ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di stazioni sanitarie". Inoltre, in sede di chiusura del pacchetto con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modfiche a norme di attuazione gia' emanate" che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione in materia di igiene e sanita', e' stato disposto all'art. 1, che: "La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto". 2. - Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento e' stato definitivamente statuito che: "Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo". Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la provincia esercita in materia di igiene e sanita' anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo. 3. - Poste queste premesse i controlli effettuati dal N.A.S. di Trento presso l'ospedale di Brunico in data 24 agosto 1998 e presso l'ospedale di Brunico in data 31 agosto 1998 di cui ai due verbali dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998 costituiscono una palese violazione delle attribuzioni costituzionali dello provincia autonoma di Bolzano ed invadono le competenze provinciali, per cui vengono impugnati per il seguente motivo; Di r i t t o Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 4, primo comma, cifra 7; art. 9, primo comma, cifra 10, ed art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972. n. 670, e relative norme di attuazione tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, ed in particolare per violazione dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 1. - I controlli effettuati dal N.A.S. di Trento presso gli ospedali di Brunico in data 24 agosto 1998 e di Bolzano in data 31 agosto 1998 di cui ai due verbali dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998 sono lesivi delle competenze provinciali in quanto il N.A.S., e' sprovvisto del potere di effettuare controlli e "verifiche effettive presenze in servizio del personale medico ed infermieristico" presso gli enti sanitari ed ospedalieri, visto che tale potere spetta esclusivamente alla provicia autonoma di Bolzano, alla quale e' attribuita la competenza amministrativa e di vigilanza in materia. 2. - Come e' stato gia' accennato sopra, per l'espresso disposto dell'art. 4, primo comma, cifra 7), dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' riservato alla regione Trentino-Alto Adige la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; l'art. 9, primo comma, cifra 10), del predetto statuto speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; l'art. 16 del predetto statuto speciale di autonomia attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano, nelle materie in cui la stessa ha competenza legislativa, anche le relative potesta amministrative. Inoltre, la competenza primaria in tema di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale regione autonoma Trentino-Alto Adige alla regione del Trentino-Alto Adige e' stata trasferita con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano nella parte in cui prevede il "Controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi dell'unita' sanitaria locale e' esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per le modalita' ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie". Non solo, ma in sede di chiusura del pacchetto con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate" che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione in materia di igiene e sanita', e' stato disposto all'art. 1, che: "La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto". 2. - Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano la discussione sorta in materia di indirizzo e coordinamento e' stato definitivamente statuito che "Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell' art. 22 dello statuto medesimo". Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la provincia esercita in materia di igiene e sanita' anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso d.P.R., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo. Lo scopo del N.A.S. era, infatti, esplicitamente quello di "verificare l'effettiva presenza in servizio del personale medico ed infermieristico" (come risulta dal verbale dd. 24 agosto 1998 relativo al controllo effettuato presso l'ospedale di Brunico), come lo era anche lo scopo del controllo effettuato dal N.A.S. in data 31 agosto 1998 presso l'ospedale di Bolzano. Ma, come abbiamo visto sopra, allo Stato non spetta alcuna competenza in relazione al personale delle U.S.L. e degli enti ospedalieri e tantomeno quello di "verificare l'effettiva presenza in servizio del personale medico ed infermieristico", effettuato dal N.A.S. nella fattispecie in ora notturna (dalle ore 22 alle 22.30 e dalle ore 22 alle 0.30). Tutti i poteri relativi a tale personale e in particolare anche il potere di controllo dell'effettiva presenza in servizio sono devoluti esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano. Fatto sta che ne' al Ministero dell'interno ne' al Ministero della difesa, ne' ad altro organo dello Stato, spettano compiti e poteri di controllo relativi alla gestione degli enti ospedalieri nella provincia autonoma di Bolzano. All'uopo richiamiamo i precedenti della Corte costituzionale, che in due sentenze si e' espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le U.S.L. di Trento e di Bolzano. Con sentenza n. 228 del 1993 relativa ad un controllo del Ministero del tesoro nei confronti di una verifica amministrativa-contabile alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha dichiarato: "Alla luce di queste premesse, anche il potere ispettivo sulle Unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito - nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige - alle province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello che il Ministro del tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla base di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale. E questo tanto piu' ove si consideri che, anche nell' ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato al controllo e' stata specificamente regolata sia attraverso la presenza di un collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), sia attraverso la rendicontazione trimestrale delle Unita' sanitarie alla regione o alla provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanita' e del tesoro (art. 50, secondo e terzo comma)". In seguito, con sentenza n. 182/1997, la Corte costituzionale, decidendo su un altro conflitto di attribuzione sempre in tema di controllo del Ministro del tesoro presso l'U.S.L. di Trento, ha affermato: "... la circostanza che la finalita' dell'accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non e' controversa. Altro e', infatti, l'attivita' di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attivita', altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell'esercizio di una competenza propria (e' il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle Unita' sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della provincia e' escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa provincia".
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al N.A.S. il potere di effettuare accertamenti, verifiche e controlli presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico e per l'effetto annullare, in parte qua, i verbali dd. 24 agosto 1998 e dd. 31 agosto 1998 redatti a seguito dei controlli eseguiti dal N.A.S. Trento presso gli ospedali di Bolzano e di Brunico. Si depositano con il presente atto, oltre agli impugnati verbali del N.A.S. Trento dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998, i seuenti documenti: 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione Giunta provinciale di Bolzano n. 4319/1998 del 28 agosto 1998); 2) procura speciale rep. n. 18839, dd. 28 agosto 1998. Roma, addi' 20 ottobre 1998. Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 98C1247