N. 32 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 ottobre 1998

                                 N. 32
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 28 ottobre 1998 (della provincia di Bolzano)
 Sanita' pubblica - Provincia di Bolzano -  Controlli  effettuati  dal
    NAS  di  Trento  presso  gli  Ospedali  di  Bolzano e di Brunico -
    Invasione   delle   competenze   legislative   e    amministrative
    provinciali  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  sanitari e
    ospedalieri  e  di  igiene  e  sanita'  -  Lesione  dell'autonomia
    provinciale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n.
    228/1993 e n. 182/1997.
 (Verbale  del  NAS  Trento presso l'ospedale di Bolzano del 31 agosto
    1998; verbale del NAS Trento presso l'ospedale di Brunico  del  24
    agosto 1998).
 (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, primo comma, nn. 7, 9, primo
    comma, 10, e 16, primo comma; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs.
    16 marzo 1992, nn. 267 e 266, art. 4).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 Presidente  pro-tempore   della   Giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder,   giusta   deliberazione   della  Giunta  provinciale  n.
 4319/1998 del 28 settembre 1998 (all.  1),  rappresentata  e  difesa,
 tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale
 28  settembre  1998, rogata dall'avv.  Adolf Auckenthaler, segretario
 generale della Giunta ed ufficiale rogante (Rep. n. 18839;  all.  2),
 dagli  avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo
 di essi elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n.
 284, ricorrente;
   Contro la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente  del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza
 a seguito dei controlli  effettuati  dal  N.A.S.  Trento  presso  gli
 ospedali di Bolzano e di Brunico di cui ai verbali dd. 24 agosto 1998
 e dd.  31 agosto 1998.
                               F a t t o
   1.  -  In  base  allo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige
 (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670)  e
 delle  relative  norme  di  attuazione,  la  funzione  ispettiva e di
 vigilanza nei riguardi delle Unita' sanitarie locali e degli ospedali
 nel territorio  delle  province  autonome  di  Bolzano  e  Trento  e'
 riservata alle province stesse.
   In  particolare  l'art.  4,  primo  comma,  cifra 7), dello statuto
 speciale di autonomia per il Trentino-Alto  Adige,  nel  testo  unico
 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
 n.  670,  e' riservato alla regione Trentino-Alto Adige la competenza
 legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed
 ospedalieri; l'art. 9, primo comma, cifra 10), del  predetto  statuto
 speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano
 la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita',
 ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera; l'art. 16 del
 predetto statuto speciale di  autonomia  attribuisce  alle  province,
 nelle  materie  in  cui  esse  hanno competenza legislativa, anche le
 relative potesta' amministrative.
   Inoltre, la competenza primaria in tema di ordinamento  degli  enti
 sanitari  ed  ospedalieri, attribuita alla regione ai sensi dell'art.
 4, n. 7 dello statuto speciale regione autonoma Trentino-Alto  Adige,
 e'  stata  trasferita  con  l'art. 15 della legge regionale 30 aprile
 1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano  nella  parte  in  cui
 prevede  il  "Controllo  sugli  atti  e  sugli  organi  delle  unita'
 sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi  dell'unita'
 sanitaria  locale  e'  esercitato  dalla giunta provinciale, ai sensi
 dell'art.  54 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto
 1972,  n.    670.  Per  le  modalita'  ed  i termini del controllo si
 applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29
 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Sono   soggette   al
 controllo   anche  di  merito  le  deliberazioni  riguardanti:  1)  i
 regolamenti  o  provvedimenti  di  portata  generale  aventi  analoga
 natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e
 loro  variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4)
 le convenzioni per l'erogazione di stazioni sanitarie".
   Inoltre, in sede di chiusura del pacchetto con il d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 267, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per
 il  Trentino-Alto  Adige,  concernenti modfiche a norme di attuazione
 gia' emanate" che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo  1975,  n.
 474,  recante  norme di attuazione in materia di igiene e sanita', e'
 stato disposto all'art.  1,  che:  "La  regione  Trentino-Alto  Adige
 disciplina  il  modello  di  organizzazione delle istituzioni ed enti
 sanitari. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed
 amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
 istituzioni  ed  enti  sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse
 devono garantire l'erogazione di  prestazioni  igienico-sanitaria  ed
 ospedaliera  non  inferiori  agli  standards  minimi  previsti  dalle
 normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative
 allo  stato  giuridico  ed  economico  del  personale  addetto   alle
 istituzioni  ed  enti  di  cui  al  secondo comma sono esercitate nei
 limiti previsti dallo statuto".
   2. - Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4,  d.lgs.
 16  marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due province
 autonome di Trento e Bolzano  la  discussione  sorta  in  materia  di
 indirizzo  e  coordinamento  e'  stato  definitivamente statuito che:
 "Nelle  materie  di competenza propria della regione o delle province
 autonome la legge non puo' attribuire agli  organi  statali  funzioni
 amministrative    comprese    quelle   di   vigilanza,   di   polizia
 amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
 diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
 le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
 sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo".
   Inoltre,  in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la
 provincia esercita in materia di igiene e sanita' anche  le  relative
 funzioni  amministrative  e  l'art.  3 dello stesso d.P.R., nel quale
 sono individuate le competenze riservate  agli  organi  statali,  non
 riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.
   3.  -  Poste  queste  premesse i controlli effettuati dal N.A.S. di
 Trento presso l'ospedale di Brunico in data 24 agosto 1998  e  presso
 l'ospedale  di  Brunico  in data 31 agosto 1998 di cui ai due verbali
 dd. 24  agosto  1998  e  31  agosto  1998  costituiscono  una  palese
 violazione delle attribuzioni costituzionali dello provincia autonoma
 di  Bolzano  ed  invadono  le competenze provinciali, per cui vengono
 impugnati per il seguente motivo;
                             Di r i t t o
   Violazione delle competenze provinciali di cui  all'art.  4,  primo
 comma,  cifra  7;  art.  9,  primo comma, cifra 10, ed art. 16, primo
 comma, del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972.
 n.  670,  e  relative  norme  di  attuazione  tra  cui il decreto del
 Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, il d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 267, ed in particolare per violazione dell'art. 4 del d.lgs.
 16 marzo 1992, n. 266.
   1. - I  controlli  effettuati  dal  N.A.S.  di  Trento  presso  gli
 ospedali  di  Brunico  in data 24 agosto 1998 e di Bolzano in data 31
 agosto 1998 di cui ai due verbali dd. 24 agosto 1998 e 31 agosto 1998
 sono lesivi delle competenze provinciali  in  quanto  il  N.A.S.,  e'
 sprovvisto  del potere di effettuare controlli e "verifiche effettive
 presenze in servizio del personale medico ed infermieristico"  presso
 gli  enti  sanitari  ed  ospedalieri,  visto  che  tale potere spetta
 esclusivamente alla provicia  autonoma  di  Bolzano,  alla  quale  e'
 attribuita la competenza amministrativa e di vigilanza in materia.
    2.  -  Come e' stato gia' accennato sopra, per l'espresso disposto
 dell'art. 4,  primo  comma,  cifra  7),  dello  statuto  speciale  di
 autonomia  per  il Trentino-Alto Adige, nel testo unico approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  e'
 riservato  alla regione Trentino-Alto Adige la competenza legislativa
 primaria  in  materia  di  ordinamento   degli   enti   sanitari   ed
 ospedalieri;  l'art.  9, primo comma, cifra 10), del predetto statuto
 speciale di autonomia, attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano
 la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita',
 ivi compresa l'assistenza sanitaria  e  ospedaliera;  l'art.  16  del
 predetto  statuto  speciale  di  autonomia attribuisce alla provincia
 autonoma di Bolzano, nelle materie in cui  la  stessa  ha  competenza
 legislativa, anche le relative potesta amministrative.
   Inoltre,  la  competenza primaria in tema di ordinamento degli enti
 sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7  dello
 statuto  speciale  regione  autonoma Trentino-Alto Adige alla regione
 del Trentino-Alto Adige e' stata trasferita con l'art. 15 della legge
 regionale  30  aprile  1980, n. 6, alla provincia autonoma di Bolzano
 nella parte in cui prevede il "Controllo sugli atti  e  sugli  organi
 delle unita' sanitarie locali. Il controllo sugli atti e sugli organi
 dell'unita'  sanitaria locale e' esercitato dalla giunta provinciale,
 ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica  31
 agosto  1972,  n. 670. Per le modalita' ed i termini del controllo si
 applicano le norme di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29
 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Sono   soggette   al
 controllo   anche  di  merito  le  deliberazioni  riguardanti:  1)  i
 regolamenti  o  provvedimenti  di  portata  generale  aventi  analoga
 natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e
 loro  variazioni; 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4)
 le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie".
   Non solo, ma in sede di chiusura del pacchetto  con  il  d.lgs.  16
 marzo  1992,  n.  267,  recante  "Norme  di  attuazione dello statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di
 attuazione gia' emanate" che sostituisce l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo
 1975, n. 474, recante norme di attuazione  in  materia  di  igiene  e
 sanita', e' stato disposto all'art. 1, che: "La regione Trentino-Alto
 Adige  disciplina  il  modello di organizzazione delle istituzioni ed
 enti  sanitari.  Alle  province  autonome   competono   le   potesta'
 legislative  ed  amministrative  attinenti  al  funzionamento ed alla
 gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio  di  tali
 potesta'   esse   devono   garantire   l'erogazione   di  prestazioni
 igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi
 previsti dalle  normative  nazionale  e  comunitaria.  Le  competenze
 provinciali  relative allo stato giuridico ed economico del personale
 addetto alle istituzioni  ed  enti  di  cui  al  secondo  comma  sono
 esercitate nei limiti previsti dallo statuto".
   2.  - Si aggiunga che per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs.
 16 marzo 1992, n. 266, per chiudere nei confronti delle due  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  la  discussione sorta in materia di
 indirizzo e  coordinamento  e'  stato  definitivamente  statuito  che
 "Nelle  materie  di competenza propria della regione o delle province
 autonome la legge non puo' attribuire agli  organi  statali  funzioni
 amministrative    comprese    quelle   di   vigilanza,   di   polizia
 amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
 diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
 le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
 sensi dell' art. 22 dello statuto medesimo".
   Inoltre,  in forza dell'art. 1 del precitato d.P.R. n. 474/1975, la
 provincia esercita in materia di igiene e sanita' anche  le  relative
 funzioni  amministrative  e  l'art.  3 dello stesso d.P.R., nel quale
 sono individuate le competenze riservate  agli  organi  statali,  non
 riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.
   Lo   scopo  del  N.A.S.  era,  infatti,  esplicitamente  quello  di
 "verificare l'effettiva presenza in servizio del personale medico  ed
 infermieristico"  (come  risulta  dal  verbale  dd.  24  agosto  1998
 relativo al controllo effettuato presso l'ospedale di Brunico),  come
 lo  era anche lo scopo del controllo effettuato dal N.A.S. in data 31
 agosto 1998 presso l'ospedale di Bolzano.
   Ma,  come  abbiamo  visto  sopra,  allo  Stato  non  spetta  alcuna
 competenza in relazione  al  personale  delle  U.S.L.  e  degli  enti
 ospedalieri e tantomeno quello di "verificare l'effettiva presenza in
 servizio  del  personale  medico  ed infermieristico", effettuato dal
 N.A.S. nella fattispecie in ora notturna (dalle ore 22 alle  22.30  e
 dalle ore 22 alle 0.30).
   Tutti  i poteri relativi a tale personale e in particolare anche il
 potere di controllo dell'effettiva presenza in servizio sono devoluti
 esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano.
   Fatto sta che ne' al Ministero dell'interno ne' al Ministero  della
 difesa, ne' ad altro organo dello Stato, spettano compiti e poteri di
 controllo   relativi  alla  gestione  degli  enti  ospedalieri  nella
 provincia autonoma di Bolzano.
   All'uopo richiamiamo i precedenti della Corte  costituzionale,  che
 in  due  sentenze  si  e'  espressa  nel  senso  che  non spetta alle
 amministrazioni statali esercitare  controlli  presso  le  U.S.L.  di
 Trento e di Bolzano.
   Con sentenza n. 228 del 1993 relativa ad un controllo del Ministero
 del  tesoro  nei  confronti  di una verifica amministrativa-contabile
 alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha  dichiarato:  "Alla
 luce  di  queste  premesse,  anche  il  potere ispettivo sulle Unita'
 sanitarie locali, in quanto riconducibile al  piu'  ampio  potere  di
 vigilanza,  deve  ritenersi  riferito  - nell'ambito della disciplina
 vigente per il Trentino-Alto Adige - alle province autonome,  con  la
 conseguente   esclusione,   stante   l'assenza   di   una  previsione
 specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e  dalle
 relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello
 che  il  Ministro  del tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla
 base di norme anteriori alla definizione dello  speciale  ordinamento
 regionale.  E  questo  tanto  piu'  ove si consideri che, anche nell'
 ordinamento del servizio sanitario nazionale di  cui  alla  legge  23
 dicembre   1978,   n.  833,  vengono  fatte  espressamente  salve  le
 competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano (art.
 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato  al  controllo
 e'  stata  specificamente  regolata  sia attraverso la presenza di un
 collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato
 dal Ministro del tesoro (art. 15, nel testo modificato  dall'art.  13
 della   legge   26   aprile   1982,   n.   181),  sia  attraverso  la
 rendicontazione trimestrale delle Unita'  sanitarie  alla  regione  o
 alla  provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale
 di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanita'  e  del  tesoro
 (art. 50, secondo e terzo comma)".
   In  seguito,  con  sentenza  n.  182/1997, la Corte costituzionale,
 decidendo su un altro conflitto di attribuzione  sempre  in  tema  di
 controllo  del  Ministro  del  tesoro  presso  l'U.S.L. di Trento, ha
 affermato:  "... la circostanza che  la  finalita'  dell'accertamento
 ispettivo  sia  il  contenimento  del  costo  del  lavoro non esclude
 affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione  verte,  sia
 proprio   quella  del  funzionamento  e  della  gestione  degli  enti
 sanitari, nella quale la competenza provinciale non  e'  controversa.
 Altro  e',  infatti, l'attivita' di gestione degli enti sanitari, che
 investe ogni profilo della loro attivita', altro sono invece le norme
 che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa  sono
 chiamati  ad  applicare:    quando  pure tali norme siano poste dallo
 Stato nell'esercizio di una competenza  propria  (e'  il  caso  della
 disciplina   dello   stato  giuridico  dei  dipendenti  delle  Unita'
 sanitarie locali o quello della  assunzione  diretta  degli  invalidi
 civili),  non  viene  meno  la  competenza  "gestoria"  affidata alla
 provincia  autonoma  dall'art.  2,   secondo   comma,   del   decreto
 legislativo  emanato  con  d.P.R.  n.  474  del 1975, come modificato
 dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in
 considerazione l'art. 4 d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale  in
 materie  di  competenza  della provincia e' escluso l'esercizio della
 funzione di vigilanza da parte degli  organi  statali,  essendo  tale
 funzione rimessa alla stessa provincia".
                               P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso  al  N.A.S.
 il  potere  di  effettuare accertamenti, verifiche e controlli presso
 gli ospedali di Bolzano e di Brunico e per  l'effetto  annullare,  in
 parte  qua, i verbali dd. 24 agosto 1998 e dd. 31 agosto 1998 redatti
 a seguito  dei  controlli  eseguiti  dal  N.A.S.  Trento  presso  gli
 ospedali di Bolzano e di Brunico.
   Si  depositano  con  il presente atto, oltre agli impugnati verbali
 del N.A.S. Trento dd. 24 agosto 1998 e  31  agosto  1998,  i  seuenti
 documenti:
     1)  autorizzazione  a  stare  in  giudizio  (deliberazione Giunta
 provinciale di Bolzano n. 4319/1998 del 28 agosto 1998);
     2) procura speciale rep. n. 18839, dd. 28 agosto 1998.
     Roma, addi' 20 ottobre 1998.
           Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
 98C1247