N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1998
N. 840 Ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dal pretore di Spoleto nel procedimento penale a carico di Tripaldi Francesco ed altri Sanita' pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Asserita indeterminatezza della norma incriminatrice - Lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17). (Cost., art. 25).(GU n.47 del 25-11-1998 )
IL PRETORE Letta la memoria, per conto di Martines Giulio, esercente la professione sanitaria, dall'avv. Stefano Neri e dall'avv. Carlo Bizzarri del Foro di Perugia redatta e da quest'ultimo depositata il 21 marzo 1996, memoria alla quale, all'udienza odierna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, lo stesso avv. Carlo Bizarri si e' integralmente riportato; Letta, altresi', la distinta memoria, per conto di Tripaldi Francesco, esercente la professione sanitaria, dall'avv. Marzio Vaccari e dall'avv. Raffaello Agea redatta, depositata in data odierna e da quest'ultimo espressamente richiamata in sede preliminare al dibattimento stesso; Ritenuta circostanziata, per l'espresso riferimento all'esatto periodo di conservazione, da parte di ciascuno degli imputati, dell'incarico condizionante l'insorgere della situazione che consentiva la commissione dell'illecito contestato, l'enunciazione del fatto a ciascuno degli imputati ascritto, cosi' come accertato in corrispondenza della data emergente dall'indicazione cronologica collocata a conclusione dell'enunciazione medesima; Ritenuto il decreto di citazione degli imputati per l'udienza dibattimentale del 17 aprile 1997 provvisto di esatta indicazione del giorno, del luogo e dell'ora di loro comparizione, atteso come ogni aggiuntiva scritturazione in detto decreto figurante non appaia in grado di privare il decreto stesso di certezza alcuna in ordine ai citati giorno, luogo ed ora; Rilevato, per altro, come entrambi gli scritti difensivi all'inizio indicati sollevino espressamente questione legittimita' costituzionale della norma introdotta dall'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, assumendone il contrasto con i principi di riserva di legge e di tassativita' derivanti dall'art. 25 della Costituzione; Rilevato, poi, come il primo dei citati scritti difensivi riconduca la violazione del principio di riserva di legge ad omessa disciplina da parte del legislatore primario dell'integrazione normativa derivante da fonti secondarie, attesa la mancata prefissione a dette fonti di presupposti, di limiti, di caratteri e di contenuto utili a definire i comportamenti, mediante le pene dal citato art. 17 previste, sanzionati; Rilevato, inoltre, come il secondo di tali scritti riconduca la violazione del principio in discorso alla definizione che i comportamenti sanzionati subiscono da parte di fonti secondarie, in virtu' delle previsioni, integrative delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, da dette fonti introdotte; Rilevato, ancora, come ambedue le memorie all'inizio indicate assumano violato, in ogni caso, dal legislatore primario il principio di tassativita', in ragione dell'ampiezza della tipizzazione dei comportamenti che vengono penalmente sanzionati; Rilevato, quindi, come l'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, realizzi l'identificazione delle condotte interessanti le pene dalla stessa disposizione previste facendo riferimento a comportamenti che si individuano in ragione del loro coinvolgimento in ambiti attivita' dal testo normativo con dizione plurima ed ampia espressamente comunicati e la cui illiceita' va, per altro, definita sulla scorta di altra e diversa previsione normativa di fonte primaria; Ritenuto come la disciplina di dette attivita', in ragione sia della legge 4 maggio 1990, n. 107, che delle disposizioni integrative contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, venga attuata mediante previsioni comportanti apprezzamento fattuale di idoneita' organizzativa e di adeguatezza tecnica a finalita' prestabilite, apprezzamento che media logicamente la costruzione di ogni situazione giuridica soggettiva alla cui violazione e' correlata la sanzione penale in discorso, rendendo cosi' necessariamente atipiche le condotte concretanti la violazione medesima; Ritenuta per detta atipia, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata per incompatibilita' fra l'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 25 della Carta fondamentale, atteso il principio di tassativita' della fattispecie oggetto di norma incriminatrice speciale da tale ultima disposizione introdotto; Ritenuto, inoltre, il giudizio non definibile prescindendo dalla soluzione della questione suddetta, riguardando la stessa la costituzionalita' della specifica norma di previsione dell'ipotesi di reato a Tripaldi Francesco, Pasqualucci Paolo, Martines Giulio e Comastri Giancarlo contestata;
P. Q. M. Visti gli artt. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 491. c.p.p.; Dispone a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il corso dell'intera fase dibattimentale del giudizio; Manda alla cancelleria per l'esecuzione e per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al Presidente della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica. Spoleto, addi' 29 settembre 1998 Il pretore: Laudenzi 98C1280