N. 841 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile - 9 novembre 1998

                                N. 841
  Ordinanza   emessa   il   7   aprile   1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 9 novembre  1998)  dal    tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sardegna  sul  ricorso proposto da Crisci Antonio
 contro il Ministero dell'interno ed altro
 Impiego pubblico - Agenti della  Polizia  di  Stato  -  Dispensa  dal
    servizio  per infermita' - Riammissione in servizio - Esclusione -
    Disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito,  a  seguito
    della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  3/1994, per gli
    impiegati civili dello Stato - Violazione dei principi  di  tutela
    del lavoro, di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 35 e 97).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rimessione alla Corte
 costituzionale sul ricorso n. 3234/1996 proposto  da  Crisci  Antonio
 rappresentato  e  difeso  dal dott. proc. Antonella Laconi, presso il
 cui studio  in  Cagliari,  viale  Trieste  n.  83,  e'  elettivamente
 domiciliato;
   Contro  il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro in
 carica, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
 Stato  di Cagliari, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato; il
 Dipartimento di  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  -
 Direzione  centrale  del  personale - Servizio dirigenti, direttivi e
 ispettori  divisione  2,  in  persona  del  direttore  del   servizio
 pro-tempore non costituito in giudizio;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento del 22 luglio 1996 prot. n.
 333-C/2332 F.S-I. emesso dal Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
 della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizi
 dirigenti  direttivi  e  ispettori    - Divisione 2, notificato il 20
 agosto 1996, con il quale e' stata  respinta,  ex  art.  60,  secondo
 comma,, d.P.R. n. 335/1982, l'istanza di riammissione al servizio per
 ristabilite  condizioni  di salute, e di tutti gli atti presupposti e
 successivi.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto   di   costituzione   in   giudizio   del   Ministero
 dell'interno;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore  per  la  pubblica  udienza del 7 aprile 1998 il
 consigliere Marco Lensi;
   Uditi l'avv. Antonella Laconi per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello
 Stato Anna Maria Bonomo per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                               F a t t o
   Il  ricorrente,  ispettore  di polizia di Stato, in data 7 novembre
 1994, venne sottoposto ad una prima visita  medico-collegiale  presso
 l'ospedale  militare  di  Cagliari.  A  seguito  di tale visita venne
 riconosciuto  inidoneo  permanentemente  al  servizio  di   istituto,
 prevalentemente a causa di una insufficienza renale.
   Sottoposto  nuovamente  a visita collegiale il 9 gennaio 1995 venne
 confermato il giudizio di inidoneita', rilevando anche stavolta  come
 causa principale della invalidita' la insufficienza renale.
   In  entrambe  le  occasioni  il  ricorrente  accettava  il giudizio
 espresso dalla commissione.
   Essendo intervenuta la possibilita' concreta  di  un  trapianto  di
 rene,  in  data  10  agosto  1995 il ricorrente presento' istanza per
 essere sottoposto a una nuova visita medica al fine  di  ottenere  la
 parziale  idoneita'  al  lavoro e il 18 agosto 1995 una nuova istanza
 per  la  concessione di mesi 2 di aspettativa per infermita' ai sensi
 dell'art. 70, d.P.R. n. 3/1957.
   Il trapianto venne eseguito il 26 febbraio 1996.
   In data 28 marzo  1996  il  ricorrente  presento'  istanza  per  la
 riammission   in   servizio,   ritenendo  che,  essendo  l'intervento
 perfettamente  riuscito  veniva  a  cessare  la  causa  che,  in  via
 principale,  aveva  spinto  la  commissione  medica a dichiararlo non
 idoneo al servizio.  In data 27 maggio 1995 veniva notificato al sig.
 Crisci il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilita'  che
 respingeva le istanze del 10 e 18 agosto 1995.
   Il  4  agosto  1996  venne notificato il provvedimento che respinge
 l'istanza di riammissione al servizio per ristabilite  condizioni  di
 salute (decreto del 22 luglio 1996 prot. n. 333-C/2332 F.S.I).
   Col   presente   ricorso,   l'istante   ha  impugnato  quest'ultimo
 provvedimento di rigetto dell'istanza di riamissione in servizio, per
 i seguenti motivi di diritto:
   1. - Violazione di legge.
     a) il provvedimento impugnato giustifica il rigetto della istanza
 in  quanto  "L'art.  60,  secondo  comma,  del  d.P.R.  n.   335/1982
 (Ordinamento  del  personale  della  polizia  di  Stato  che  espleta
 funzioni  di  polizia)  esclude  esplicitamente  la  riammissione  in
 servizio  del  personale  dispensato  per motivi di salute".   Questo
 secondo  comma  prevede   una   specificazione   delle   ipotesi   di
 impossibilita'   di   riammissione   in   servizio  che  si  deducono
 implicitamente, per  esclusione,  dall'art.  132,  d.P.R.  n.  3/1957
 (testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato) al quale  l'art.  60  in  questione  fa
 richiamo.
   Evidenzia  il  ricorrente  che  l'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957 e'
 stato dichiarato incostituzionale, con sentenza  14-26 gennaio  1994,
 nella  parte  in  cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione
 del rapporto di  impiego,  in  ordine  alle  quali  e'  possibile  la
 riammissione  in  servizio,  la  dispensa  dal servizio per motivi di
 salute.   Sostiene  il  ricorrente  che,  in  conseguenza  di  questa
 sentenza, l'art. 60 del d.P.R. n. 335/1982, per quanto non modificato
 nella  sua  codificazione,  deve  essere  sostanzialmente considerato
 tale, in quanto gli effetti  della  succitata  sentenza  della  Corte
 costituzionale  si  estendono  necessariamente a tutte le norme che a
 quello fanno riferimento. Pertanto  l'art.  60  deve  necessariamente
 essere  letto  con  esclusione  del secondo comma che rimane travolto
 dalla incostituzionalita' della norma a cui fa riferimento e  di  cui
 e' una specificazione.
     b)  Il  provvedimento impugnato sarebbe ingiusto in quanto l'aver
 omesso di valutare la nuova documentazione medica, fatto  imposto  da
 una   corretta   lettura,   alla  luce  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale, dell'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che richiama  l'art.
 132,  d.P.R  n.    3/1957  concretizzerebbe un'ipotesi di parzialita'
 dell'amministrazione.
   Sarebbe specificatamente violato l'art. 97 della  Costituzione  che
 impone  all'amministrazione un comportamento imparziale nelle proprie
 determinazioni, e  l'art.  3  della  Costituzione  che  impedisce  la
 discriminazione dei cittadini.
   2. - Eccesso di potere.
     a)  non  sarebbe  stata presa in considerazione la mutata realta'
 giuridica applicabile all'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che  obbliga  a
 una rilettura estensiva di detto articolo;
     b)  Non  sarebbe  stata presa in considerazione la documentazione
 prodotta e attestante la mutata condizione di salute.
   Pertanto, la  motivazione  del  provvedimento  di  rigetto  sarebbe
 insufficiente ed incogrua.
   Conclude  per  l'accoglimento  del  ricorso.    Si e' costituito in
 giudizio il Ministero dell'interno, sostenendo  l'inammissibilita'  e
 l'infondatezza  nel  merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
 Alla pubblica udienza del 7 aprile 1998, su richiesta delle parti  la
 causa e' stata trattenuta in decisione.
                             D i r i t t o
   Col presente ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento del
 22  luglio  1996  con  cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di
 riammissione in servizio avanzata  dal  ricorrente,  sulla  base  del
 secondo  comma  dell'art.  60, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982,
 che  espressamente  stabilisce  che  non  puo'  essere  riammesso  il
 personale dispensato dal servizio per infermita'.
   Non  puo'  essere condiviso l'assunto dal ricorrente secondo cui la
 pronuncia della Corte costituzionale n. 3, del 26 gennaio  1994,  con
 la   quale   e'   stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3,  nella
 parte  in  cui  non  comprende  tra  le fattispecie di cessazione del
 rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione
 in  servizio,  la  dispensa  dal  servizio  per  motivi  di   salute,
 travolgerebbe  automaticamente  anche  il secondo comma dell'art. 60,
 del d.P.R. n. 335/1982, in quanto gli effetti di tale sentenza  della
 Corte  costituzionale  si  estenderebbero  necessariamente a tutte le
 norme che fanno riferimento all'art. 132, del d.P.R. n.  3/1957,  per
 cui   l'art.   60   citato   dovrebbe   considerarsi  sostanzialmente
 modificato, dovendo essere letto con esclusione del secondo comma  in
 quanto  travolto  dalla  pronuncia di incostituzionalita' della norma
 cui fa riferimento e di cui e' specificazione.
   L'assunto del ricorrente sarebbe  esatto  qualora  l'art.  60,  del
 d.P.R.   n.   335/1982,   fosse   formulato   esclusivamente  con  la
 disposizione di cui al primo comma del medesimo articolo.
   Se, infatti, l'art. 60, del  d.P.R.  n.  335/1982  si  limitasse  a
 disporre  che  la  riammissione  in  servizio del personale di cui al
 decreto medesimo e' disciplinata dall'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957,
 dovendosi ritenere "dinamico" tale richiamo, qualsiasi  modificazione
 dell'art.   132,   del   d.P.R.  n.  3/1957,  o  per  intervento  del
 legislatore, o per l'intervento della Corte costituzionale,  verrebbe
 automaticamente  anche per il personale della polizia di Stato di cui
 al d.P.R. n. 335/1982.
   Considerato, invece, che l'art.  60  di  quest'ultimo  decreto,  al
 secondo   comma,   contiene  una  specifica  ed  espressa  previsione
 ulteriore rispetto al mero richiamo al contenuto  dell'art.  32,  del
 d.P.R.  n.    3/1957,  che  vieta espressamente la possibilita' della
 riammissione in servizio del  personale  dispensato  per  infermita',
 deve  ritenersi  che  il  legislatore,  nel disciplinare il personale
 della polizia di Stato, abbia voluto  intenzionalmente  differenziare
 tale  disciplina  rispetto  a  quella  valida  in  generale  per  gli
 impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. n.  3/1957,  ribadendo
 esplicitamente,  ma  anche  autonomamente rispetto alla disciplina di
 cui all'art. 132, del d.P.R.
  n. 3/1957,  l'impossibilita'  della  riammissione  in  servizio  del
 personale dispensato per infermita'.
   Poiche',   in  linea  teorica,  e'  senzaltro  ammissibile  che  il
 legislatore,   nella   sua   discrezionalita',   ritenga    opportuno
 disciplinare  in  maniera  piu'  rigorosa,  rispetto alla generalita'
 degli impiegati civili dello  Stato,  i  requisiti  psico-fisici  che
 devono  essere  posseduti  dal personale della polizia di Stato, deve
 ritenersi l'autonomia dell'espressa ed ulteriore disposizione di  cui
 al  secondo  comma  dell'art.  60, del d.P.R. n. 335/1982 rispetto al
 contenuto dell'art. 132, del d.P.R.   n. 3/1957,  per  cui  non  puo'
 ritenersi  l'automatica  caducazione  della  disposizione  di  cui al
 secondo comma del citato art. 60, a  seguito  della  pronuncia  della
 Corte costituzionale n. 3/1994 concernente esclusivamente l'art. 132,
 del d.P.R. n. 3/1957.
   D'altro  lato,  ritiene  il  collegio  che  anche in relazione alla
 disposizione in questione, di cui al secondo comma dell'art. 60,  del
 d.P.R.  n.   335 del 24 aprile 1982, sussistono dubbi di legittimita'
 costituzionale,  che  appaiono   rilevanti   e   non   manifestamente
 infondati.
   Quanto alla rilevanza, appare evidente che la doverosa applicazione
 della norma in questione da parte dell'amministrazione resistente nei
 confronti  del  ricorrente, ha determinato l'automatico e preliminare
 rigetto dell'istanza di riammissione in servizio, senza  alcun  esame
 di  merito  circa  le  effettive  condizioni di salute del ricorrente
 medesimo, il quale  potrebbe,  in  linea  teorica,  avere  recuperato
 condizioni   fisiche   equivalenti  a  quelle  possedute  al  momento
 dell'assunzione nel Corpo della polizia di Stato.
   Quanto alla non manifesta  infodatezza,  ritiene  il  collegio  che
 possa  sussistere  il  contrasto  di  tale  norma  con l'art. 3 della
 Costituzione  per  le  medesime  considerazioni   evidenziate   nella
 decisione della Corte costituzionale n. 3/94, dovendosi ritenere che,
 anche  nel  caso di specie, avuto riguardo al personale della polizia
 di Stato, l'avere precluso in radice, sulla base evidentemente di una
 presunzione assoluta di irreversibilita' dello stato  di  infermita',
 la  possibilita'  della  riammissione di chi sia stato dispensato dal
 servizio per motivi di salute, integri la  possibile  violazione  del
 principio di uguaglianza.
   Pur  nella  dovuta considerazione che al personale della polizia di
 Stato il legislatore possa richiedere il possesso e la  conservazione
 di  requisiti  di  idoneita' psico-fisica piu' rigorosi rispetto alla
 generalita' degli impiegati civili dello Stato, permane  -  tuttavia-
 l'irragionevolezza  di  un divieto in radice della possibilita' della
 riammissione in servizio del dispensato per  motivi  di  salute,  pur
 considerata  la  specialita' dell'ordinamento del Corpo di polizia di
 Stato, a fronte della concreta possibilita' che  l'interessato  abbia
 recuperato  la  piena  e  incondizionata  idoneita'  psico-fisica  al
 servizio.
   Deve, altresi', ritenersi che la non manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma in esame per
 possibile contrasto con l'art. 35, primo comma,  della  Costituzione,
 per  violazione  della  tutela  del  lavoro,  la  quale,  per  essere
 effettiva, deve farsi carico di reinserire nell'attivita'  lavorativa
 il soggetto che e' cessato dallo stato di malattia e ha recuperato la
 piena  capacita'  lavorativa;  nonche'  per  possibile  contrasto con
 l'art. 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  violazione  dei
 principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento  della  pubblica
 amministrazione.
   Per  le  suesposte  considerazioni  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  esame  si appalesa rilevante e non manifestamente
 infondata in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
   Di  conseguenza  il  presente  procedimento  deve  essere  sospeso,
 rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente  infondata
 e  rilevante  per  la  definizione della questione la controversia di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335, del  24
 aprile 1982;
   Sospende  ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone
 quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria,  alle  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
 Senato.
   Cosi'  deciso  in  Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7
 aprile 1998.
                          Il presidente: Sassu
                                       Il consigliere estensore: Lensi
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