N. 841 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile - 9 novembre 1998
N. 841 Ordinanza emessa il 7 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Crisci Antonio contro il Ministero dell'interno ed altro Impiego pubblico - Agenti della Polizia di Stato - Dispensa dal servizio per infermita' - Riammissione in servizio - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3/1994, per gli impiegati civili dello Stato - Violazione dei principi di tutela del lavoro, di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 60, secondo comma). (Cost., artt. 3, 35 e 97).(GU n.47 del 25-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 3234/1996 proposto da Crisci Antonio rappresentato e difeso dal dott. proc. Antonella Laconi, presso il cui studio in Cagliari, viale Trieste n. 83, e' elettivamente domiciliato; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato; il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale del personale - Servizio dirigenti, direttivi e ispettori divisione 2, in persona del direttore del servizio pro-tempore non costituito in giudizio; Per l'annullamento del provvedimento del 22 luglio 1996 prot. n. 333-C/2332 F.S-I. emesso dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizi dirigenti direttivi e ispettori - Divisione 2, notificato il 20 agosto 1996, con il quale e' stata respinta, ex art. 60, secondo comma,, d.P.R. n. 335/1982, l'istanza di riammissione al servizio per ristabilite condizioni di salute, e di tutti gli atti presupposti e successivi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 aprile 1998 il consigliere Marco Lensi; Uditi l'avv. Antonella Laconi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Il ricorrente, ispettore di polizia di Stato, in data 7 novembre 1994, venne sottoposto ad una prima visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Cagliari. A seguito di tale visita venne riconosciuto inidoneo permanentemente al servizio di istituto, prevalentemente a causa di una insufficienza renale. Sottoposto nuovamente a visita collegiale il 9 gennaio 1995 venne confermato il giudizio di inidoneita', rilevando anche stavolta come causa principale della invalidita' la insufficienza renale. In entrambe le occasioni il ricorrente accettava il giudizio espresso dalla commissione. Essendo intervenuta la possibilita' concreta di un trapianto di rene, in data 10 agosto 1995 il ricorrente presento' istanza per essere sottoposto a una nuova visita medica al fine di ottenere la parziale idoneita' al lavoro e il 18 agosto 1995 una nuova istanza per la concessione di mesi 2 di aspettativa per infermita' ai sensi dell'art. 70, d.P.R. n. 3/1957. Il trapianto venne eseguito il 26 febbraio 1996. In data 28 marzo 1996 il ricorrente presento' istanza per la riammission in servizio, ritenendo che, essendo l'intervento perfettamente riuscito veniva a cessare la causa che, in via principale, aveva spinto la commissione medica a dichiararlo non idoneo al servizio. In data 27 maggio 1995 veniva notificato al sig. Crisci il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilita' che respingeva le istanze del 10 e 18 agosto 1995. Il 4 agosto 1996 venne notificato il provvedimento che respinge l'istanza di riammissione al servizio per ristabilite condizioni di salute (decreto del 22 luglio 1996 prot. n. 333-C/2332 F.S.I). Col presente ricorso, l'istante ha impugnato quest'ultimo provvedimento di rigetto dell'istanza di riamissione in servizio, per i seguenti motivi di diritto: 1. - Violazione di legge. a) il provvedimento impugnato giustifica il rigetto della istanza in quanto "L'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) esclude esplicitamente la riammissione in servizio del personale dispensato per motivi di salute". Questo secondo comma prevede una specificazione delle ipotesi di impossibilita' di riammissione in servizio che si deducono implicitamente, per esclusione, dall'art. 132, d.P.R. n. 3/1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) al quale l'art. 60 in questione fa richiamo. Evidenzia il ricorrente che l'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957 e' stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1994, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego, in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. Sostiene il ricorrente che, in conseguenza di questa sentenza, l'art. 60 del d.P.R. n. 335/1982, per quanto non modificato nella sua codificazione, deve essere sostanzialmente considerato tale, in quanto gli effetti della succitata sentenza della Corte costituzionale si estendono necessariamente a tutte le norme che a quello fanno riferimento. Pertanto l'art. 60 deve necessariamente essere letto con esclusione del secondo comma che rimane travolto dalla incostituzionalita' della norma a cui fa riferimento e di cui e' una specificazione. b) Il provvedimento impugnato sarebbe ingiusto in quanto l'aver omesso di valutare la nuova documentazione medica, fatto imposto da una corretta lettura, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, dell'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che richiama l'art. 132, d.P.R n. 3/1957 concretizzerebbe un'ipotesi di parzialita' dell'amministrazione. Sarebbe specificatamente violato l'art. 97 della Costituzione che impone all'amministrazione un comportamento imparziale nelle proprie determinazioni, e l'art. 3 della Costituzione che impedisce la discriminazione dei cittadini. 2. - Eccesso di potere. a) non sarebbe stata presa in considerazione la mutata realta' giuridica applicabile all'art. 60, d.P.R. n. 335/1982 che obbliga a una rilettura estensiva di detto articolo; b) Non sarebbe stata presa in considerazione la documentazione prodotta e attestante la mutata condizione di salute. Pertanto, la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe insufficiente ed incogrua. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Si e' costituito in giudizio il Ministero dell'interno, sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. Alla pubblica udienza del 7 aprile 1998, su richiesta delle parti la causa e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o Col presente ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento del 22 luglio 1996 con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di riammissione in servizio avanzata dal ricorrente, sulla base del secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982, che espressamente stabilisce che non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'. Non puo' essere condiviso l'assunto dal ricorrente secondo cui la pronuncia della Corte costituzionale n. 3, del 26 gennaio 1994, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute, travolgerebbe automaticamente anche il secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982, in quanto gli effetti di tale sentenza della Corte costituzionale si estenderebbero necessariamente a tutte le norme che fanno riferimento all'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, per cui l'art. 60 citato dovrebbe considerarsi sostanzialmente modificato, dovendo essere letto con esclusione del secondo comma in quanto travolto dalla pronuncia di incostituzionalita' della norma cui fa riferimento e di cui e' specificazione. L'assunto del ricorrente sarebbe esatto qualora l'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982, fosse formulato esclusivamente con la disposizione di cui al primo comma del medesimo articolo. Se, infatti, l'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982 si limitasse a disporre che la riammissione in servizio del personale di cui al decreto medesimo e' disciplinata dall'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, dovendosi ritenere "dinamico" tale richiamo, qualsiasi modificazione dell'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, o per intervento del legislatore, o per l'intervento della Corte costituzionale, verrebbe automaticamente anche per il personale della polizia di Stato di cui al d.P.R. n. 335/1982. Considerato, invece, che l'art. 60 di quest'ultimo decreto, al secondo comma, contiene una specifica ed espressa previsione ulteriore rispetto al mero richiamo al contenuto dell'art. 32, del d.P.R. n. 3/1957, che vieta espressamente la possibilita' della riammissione in servizio del personale dispensato per infermita', deve ritenersi che il legislatore, nel disciplinare il personale della polizia di Stato, abbia voluto intenzionalmente differenziare tale disciplina rispetto a quella valida in generale per gli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. n. 3/1957, ribadendo esplicitamente, ma anche autonomamente rispetto alla disciplina di cui all'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, l'impossibilita' della riammissione in servizio del personale dispensato per infermita'. Poiche', in linea teorica, e' senzaltro ammissibile che il legislatore, nella sua discrezionalita', ritenga opportuno disciplinare in maniera piu' rigorosa, rispetto alla generalita' degli impiegati civili dello Stato, i requisiti psico-fisici che devono essere posseduti dal personale della polizia di Stato, deve ritenersi l'autonomia dell'espressa ed ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335/1982 rispetto al contenuto dell'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957, per cui non puo' ritenersi l'automatica caducazione della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 60, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 3/1994 concernente esclusivamente l'art. 132, del d.P.R. n. 3/1957. D'altro lato, ritiene il collegio che anche in relazione alla disposizione in questione, di cui al secondo comma dell'art. 60, del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, sussistono dubbi di legittimita' costituzionale, che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati. Quanto alla rilevanza, appare evidente che la doverosa applicazione della norma in questione da parte dell'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente, ha determinato l'automatico e preliminare rigetto dell'istanza di riammissione in servizio, senza alcun esame di merito circa le effettive condizioni di salute del ricorrente medesimo, il quale potrebbe, in linea teorica, avere recuperato condizioni fisiche equivalenti a quelle possedute al momento dell'assunzione nel Corpo della polizia di Stato. Quanto alla non manifesta infodatezza, ritiene il collegio che possa sussistere il contrasto di tale norma con l'art. 3 della Costituzione per le medesime considerazioni evidenziate nella decisione della Corte costituzionale n. 3/94, dovendosi ritenere che, anche nel caso di specie, avuto riguardo al personale della polizia di Stato, l'avere precluso in radice, sulla base evidentemente di una presunzione assoluta di irreversibilita' dello stato di infermita', la possibilita' della riammissione di chi sia stato dispensato dal servizio per motivi di salute, integri la possibile violazione del principio di uguaglianza. Pur nella dovuta considerazione che al personale della polizia di Stato il legislatore possa richiedere il possesso e la conservazione di requisiti di idoneita' psico-fisica piu' rigorosi rispetto alla generalita' degli impiegati civili dello Stato, permane - tuttavia- l'irragionevolezza di un divieto in radice della possibilita' della riammissione in servizio del dispensato per motivi di salute, pur considerata la specialita' dell'ordinamento del Corpo di polizia di Stato, a fronte della concreta possibilita' che l'interessato abbia recuperato la piena e incondizionata idoneita' psico-fisica al servizio. Deve, altresi', ritenersi che la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame per possibile contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, per violazione della tutela del lavoro, la quale, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire nell'attivita' lavorativa il soggetto che e' cessato dallo stato di malattia e ha recuperato la piena capacita' lavorativa; nonche' per possibile contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Per le suesposte considerazioni la questione di legittimita' costituzionale in esame si appalesa rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Di conseguenza il presente procedimento deve essere sospeso, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. n. 335, del 24 aprile 1982; Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 aprile 1998. Il presidente: Sassu Il consigliere estensore: Lensi 98C1281