N. 842 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1998

                                N. 842
  Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal tribunale di Civitavecchia nel
 procedimento penale a carico di Ramazzotti Lamberto ed altri
 Processo penale -  Dibattimento  -  Esame  di  coimputato  o  persona
    imputata  in  procedimento  connesso - Esercizio della facolta' di
    non rispondere - Lettura dei verbali contenenti  le  dichiarazioni
    rese  da  dette  persone  nel  corso  delle indagini preliminari -
    Preclusione  per  il  giudice  salvo  l'accordo  delle   parti   -
    Disparita'  di  trattamento  tra  imputati - Elencazione meramente
    numerica degli altri parametri costituzionali invocati.
 (C.P.P. 1988, art. 513).
 (Cost., artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal  p.m.
 il tribunale;
                            O s s e r v a:
   Premesso   sotto   il  profilo  della  rilevanza  dell'applicazione
 dell'art.   513 c.p.p.  nel  processo  in  corso,  in  ipotesi  delle
 dichiarazioni   rese   dall'imputato   Bisner   Salvatore  nel  corso
 dell'interrogatorio reso al p.m. in data 19 dicembre 1995 e acquisite
 agli atti, data la contumacia dell'imputato di cui e'  stato  chiesto
 l'esame,  in  concorso  con  gli altri elementi di prova acquisiti in
 dibattimento potrebbero portare alla  dichiarazione  di  colpevolezza
 dell'imputato   per   i  fatti  a  lui  ascritti,  mentre  le  stesse
 dichiarazioni,  stante  il  rifiuto  del  consenso   dei   coimputati
 Ramazzotti  Lamberto  e  Mechtieva Barisavna non sono utilizzabili ai
 fini del decidere nei confronti dei medesimi.
   Ritenuto  che  non  appare  pertanto  manifestamente  infondata  in
 riferimento  agli artt. 3, 25, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione
 la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  513  c.p.p.
 nella  parte  in  cui  subordina  soltanto all'accordo delle parti la
 lettura dei verbali contenenti le  dichiarazioni  rese  al  p.m.  dai
 coimputati  e  dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora le
 stesse  non  si  siano   presentate   all'esame   dibattimentale   o,
 presentatisi, si siano rifiutati di rispondere.
   Atteso pertanto che con l'attuale formulazione del 513 c.p.p. sulla
 base  delle  stesse  emergenze  processuali  taluno  potrebbe  essere
 condannato ed altri, imputati degli stessi fatti, essere assolti  per
 la  inutilizzabilita'  delle  dichiarazioni  di  cui  innanzi con una
 manifesta disparita' di trattamento davanti alla legge per le persone
 imputate dello stesso reato.
                               P. Q. M.
   Sospende il  processo  a  carico  di  Ramazzotti  Lamberto,  Bisnar
 Salvatore e Mechtieva Barisavna;
   Rimette  gli  alla  Corte  costituzionale  perche' decida in ordine
 all'eccezione di cui in premessa;
   Dispone che a cura della cancelleria sia provveduto alla formalita'
 di legge per la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
 Ufficiale e per tutti gli altri adempimenti previsti dalla  normativa
 vigente sul caso di specie.
     Civitavecchia, addi' 7 maggio 1998
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 98C1282