N. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1998

                                N. 844
  Ordinanza emessa il 19  giugno  1998  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di  Arezzo sul ricorso proposto da Enel S.p.a. contro il
 comune di Cavriglia
 Imposte e tasse in genere - Tassa per  l'occupazione  degli  spazi  e
    delle  aree  pubbliche  di  pertinenza dei comuni e delle province
    (T.O.S.A.P.)   - Criteri per  la  rideterminazione  delle  tariffe
    relative  alla  tassa  per  le  occupazioni  del  sottosuolo e del
    soprassuolo stradale con condutture o  cavi  -  Contrasto  con  le
    direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 47, commi 1 e 2, in relazione
    alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).
 (Cost., art. 76, primo comma).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 654/1997 depositato
 il 16 giugno 1997, avverso  accertamento  n.  3782/1997,  Tosap,  97,
 contro  il  comune di Cavriglia da Enel S.p.a. residente a Firenze in
 Lungarno Colombo n. 54, difeso  da  Mugellini  Alfredo,  residente  a
 Firenze in Lungarno Colombo, 54.
   La  societa'  ricorrente  eccepisce l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre  1993  in
 riferimento  all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la
 predetta disposizione del d.lgs. n.  507/1993  non  ha  rispettato  i
 criteri  e  principi  dettati dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992,
 con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu'
 decreti legislativi diretti  alla  revisione  ed  armonizzazione  dei
 tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, stabilendo
 tra  l'altro  che  la  rideterminazione della tassa di occupazione di
 spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e  province  dovesse
 avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al
 beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione  dei  comuni
 in  non  piu'  di  cinque  classi  ed in modo che, per le occupazioni
 permanenti, le variazioni in aumento non potessero  superare  il  50%
 delle misure massime di tassazione vigente.
   Questa  illegittimita',  sostiene  sempre  la  parte,  e' del tutto
 evidente nel caso qui in  questione,  poiche'  la  nuova  tassazione,
 oltre  non  tenere  conto del diverso beneficio economico che possono
 trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in  una  determinata
 zona  urbana  densamente  abitata  piuttosto  che  in  un'altra  meno
 abitata, ovvero utenze industriali anziche' domestiche  residenziali,
 supera di ben oltre il 50% della tassazione precedente.
   La  C.T.P.  di  Arezzo,  ritenendo  rilevante  e non manifestamente
 infondata la  questione  di  illegittimita'  costituzionale  de  quo,
 condivide  in  pieno le motivazioni dell'ordinanza di remissione alla
 Corte costituzionale emessa il 22  dicembre  1997  dalla  Commissione
 tributaria  provinciale  di Reggio Emilia, che vengono qui di seguito
 integralmente riportate.
   "La questione di illegittimita' costituzionale sollevata  dall'Enel
 e'  rilevante  nella  causa  di  cui  si  tratta. Infatti, se venisse
 accolta, determinerebbe il venire  meno  dei  criteri  di  tassazione
 delle  occupazioni  del  suolo  delle  linee elettriche, nella specie
 applicati  dalla  societa'  concessionaria   per   il   servizio   di
 riscossione  della  Tosap del comune di Castellarano, con conseguente
 illegittimita' dell'accertamento impugnato.
   Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe  della
 tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare
 secondo  le  linee  direttive fissate dall'art. 4, comma 4, lett. b),
 della legge delega n. 421 del 1992, che si  articolavano  in  quattro
 punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe':
     "1)  rideterminazione  delle tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonche'  in  relazione
 alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque classi; le
 variazioni in  aumento,  per  occupazioni  permanenti,  non  potranno
 superare  il  50%  delle  misure  massime  di  tassazione vigente; le
 tariffe per  le  occupazioni  temporanee,  per  ciascun  giorno,  non
 potranno  superare  il  10% di quelle stabilite, per ciascun anno, ai
 fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art.  195  del
 testo  unico  per  la  finanza  locale approvato con regio decreto 14
 settembre 1934, n. 1175 e successive modificazioni e potranno  essere
 graduate in relazione al tempo di occupazione;
     2)  introduzione  di  forme  di  determinazione forfettaria della
 tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il  suolo
 con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
 parametri significativi".
   Il  legislatore delegato, invece, nella formulazione del d.lgs.  n.
 507 del 15 novembre  1993,  ha  ritenuto  di  doversi  conformare  ai
 criteri  in  cui  al  predetto  punto 1) della legge delega, soltanto
 nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi
 ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le  occupazioni
 del  soprassuolo  e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha
 ritenuto di essere completamente libero  nella  determinazione  della
 tassa  di  cui  si  tratta  ed ha quindi omesso, nella esplicitazione
 degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni  in  classi,  di  tenere
 conto  del  beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite
 massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla  tassazione
 precedentemente   in   vigore.   Proprio   le  predette  disposizioni
 costituiscono la fonte normativa su cui e' fondato l'accertamento qui
 in discussione.
   Ne' puo' trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare  del
 Ministero  delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i
 criteri  concreti  cui  dovevano   attenersi   i   comuni   in   sede
 regolamentare,  precisando  che  gli importi di cui alle lettere a) e
 b), dell'art.  47, del piu' volte citato d.lgs. n. 507/1993 (da  lire
 250.000  a  lire  500.000  per  chilometro  lineare o frazione per le
 strade comunali da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro  lineare  o
 frazione  per  le strade provinciali) rappresentano non gia' tariffe,
 bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui  al
 comma  4,  punto  1) lettera b), dall'art. 4 della legge delegata. La
 tassazione previgente (T.U.F.L. n.  1175/1931)  prevedeva  mediamente
 6.000 o 8.000 lire al chilometro.
   Pertanto,  si  evince  che  al  determinazione  della  tassa per la
 occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, cosi' come operata  dal
 legislatore  delegato,  si  e' posto in contrasto con i criteri della
 legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione.
   Ritiene, infine, questo collegio che la legge delega, nel fissare i
 criteri di cui all'art. 4, comma 4, punto  1),  lett.  b),  legge  n.
 421/1992,  abbia  voluto  fissare  delle linee di carattere generale,
 applicabili in ogni caso per tutti i tipi  di  occupazione,  dettando
 poi   un   ulteriore   criterio  integrativo  (quello  dei  parametri
 significativi) per le specifiche occupazioni del  soprassuolo  e  del
 sottosuolo con linee elettriche e condutture.
   Ed  a  conferma,  ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresi'
 osservare come anche il criterio di cui al punto 3)  della  lett.  b)
 dall'art.  4  della  legge  delega,  relativa ai passi carrabili, sia
 evidentemente integrativo del principio di cui  al  precedente  punto
 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della Costituzione, 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs.  15
 novembre 1993, n. 507, per  violazione  dell'art.  76,  primo  comma,
 della  Costituzione,  con  riferimento  alla  legge delega 23 ottobre
 1992, n. 421, art. 4, comma 4;
   Dispone la sospensione del giudizio  in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata  al
 Presidente  del  Senato  ed  al Presidente della Camera dei deputati,
 mandando alla segreteria della commissione  per  l'adempimento  delle
 predette incombenze.
     Arezzo, addi' 19 giugno 1998
                         Il presidente: Anania
                                                Il relatore: Turturici
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