N. 847 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1998
N. 847 Ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal presidente del tribunale di Locri sull'istanza proposta dal sindaco del comune di Brancaleone Impiego pubblico - Collegio arbitrale di disciplina - Composizione - Nomina di cinque presidenti esterni, in caso di disaccordo tra i rappresentanti del personale e i rappresentanti dell'amministrazione, da parte del presidente del tribunale, sede del collegio, su richiesta della p.a. - Eccesso di delega - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario e di magistratura. (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8). (Cost., artt. 76 e 108).(GU n.47 del 25-11-1998 )
IL TRIBUNALE Premesso che con nota n. 2496 dell'8 maggio 1998 pervenuta il successivo 12 maggio il sidnaco del comune di Brancaleone richiedeva a questo ufficio la nomina di cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina, trasmettendo in un secondo momento copia del verbale della apposita riunione avvenuta in data 5 maggio 1998, da cui risulta il mancato accordo sulla nomina da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e dei dipendenti; Che la designazione viene demandata a quest'ufficio ai sensi dell'art. 59, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (richiamato, sia pure non espressamente, dall'art. 3, n. 4 del regolamento comunale, allegato alla richiesta), secondo cui in mancanza di accordo tra i suddetti rappresentanti, l'amministrazione richiede la nomina di che trattasi al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. O s s e r v a La normativa citata non appare esente da proflli di incostituzionalita' per eccesso di delega rispetto alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, sull'impiego pubblico, e, quindi, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. L'art. 2 della legge teste' cennata, infatti, non solo non menziona alcuna possibilita', modalita' o criterio per adire l'A.G. al fine sopracennato, ma al punto b) delega il Governo della Repubblica a "prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali ... compatibili con le norme costituzionali". Orbene, appare evidente che fra tali norme prioritario rilievo assume, nel caso di specie, quella di cui all'art. 108 della Costituzione sulla riserva di legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario e di ogni magistratura, sicche' deve denunciarsi l'illegittimita' costituzionale della medesima norma anche per violazione del citato art. 108 della Costituzione. Deve, altresi', osservarsi che il potere-dovere conferito al presidente del tribunale dalla norma della cui legittimita' costituzionale quest'ufficio dubita, a fronte dell'evidente finalita' di fare ad esso ricorso quale organo super partes estrinsecandosi, invece, in un atto di natura politico-amministrativa in senso lato, suscettibile di condizionare, sia pure inconsapevolmente, i contrapposti schieramenti, sottende appunto peculiari "insidie", agevolmente intuibili, potenzialmente idonee a ledere anche il principio di terzieta' del giudice, sia pure al di fuori dell'ambito di un procedimento contenzioso. E, a tale ultimo proposito, mette conto rammentare come la stessa Corte abbia sempre interpretato in senso lato l'espressione "giudizio dinanzi ad un'autorita' giurisdizionale", contenuta nell'art. 23, legge n. 87/1953, avendo ritenuto che essa debba applicarsi non solo alle piu' varie giurisdizioni speciali, ma anche alle deliberazioni assunte dagli organi giudiziari ordinari in sede di giurisdizione volontaria. Solo ad abundantiam si citano le sentenze n. 83/1966 e n. 226/1996 Corte costituzionale con cui si richiede la sussistenza di un requisito soggettivo (qualifica di a.g. dell'organo davanti al quale si svolge un qualsiasi procedimento) e di un requisito oggettivo (ricorso all'a.g. come organo super partes, anche se adi'to in via eccezionale). D'altronde, nel caso di specie, non sarebbe fornita a questo giudice alcuna possibilita' di accedere ad altra, diversa soluzione, per "contestare" la legittimita' costituzionale di una norma conferentegli uno specifico potere-dovere.
P. Q. M. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio nel presente procedimento, in relazione agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dell'art. 59, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nella parte in cui prevede che "in mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio"; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Locri, addi' 18 luglio 1998 Il presidente: Ielasi 98C1287