N. 851 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1998

                                N.  851
  Ordinanza  emessa  il  30  giugno  1998  dal  pretore  di Varese nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Comola  Grazia  ed  altri  e
 l'A.S.L. della provincia di Varese
 Sanita'   pubblica   -   Specialisti  ambulatoriali  convenzionati  -
    Inquadramento, a domanda e anche in soprannumero, con decorrenza 1
    luglio 1998, nel primo  livello  dirigenziale  delle  AA.SS.LL.  -
    Condizioni: svolgimento esclusivo, alla data del 31 dicembre 1997,
    di  attivita' ambulatoriali con incarico non inferiore a ventinove
    ore settimanali ed eta' non superiore a 55 anni - Mantenimento del
    precedente  incarico  esclusivamente  agli specialisti di eta' non
    inferiore a 55 anni alla stessa data del 31 dicembre 1997 e non in
    posizione di quiescenza per pregressi rapporti o titolari di altro
    tipo di convenzioni con il  S.S.N.  (salvo  rinuncia  alle  stesse
    entro  il 1 marzo 1998) - Violazione dei principi di uguaglianza e
    di tutela del lavoro - Incidenza sul diritto  al  lavoro  e  sulla
    garanzia  previdenziale.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1).
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 38).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                              IL PRETORE
   Nei  procedimenti,  riuniti, n. 155, 156 e 159/1998 del ruolo lav.,
 tra  Comola  Grazia,  Volonteri  Giovanni,   Zagami   Grazia,   tutti
 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Boni, via
 Sabotino  n.  7,  Varese,  che  li rappresenta e difende in virtu' di
 procura in calce a ciascun ricorso, ricorrenti, e  Azienda  sanitaria
 locale  (A.S.L.)    della  provincia di Varese, in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, via O.  Rossi  n.  9,  Varese,  convenuta
 contumace;
   Oggetto: provvedimenti ex art. 700 c.p.c.;
   A scioglimento della riserva che precede;
                             O s s e r v a
   1.  -  Con  atto  depositato  in  data 19 febbraio 1998 la dott.ssa
 Grazia Comola, medico  specialista  ambulatoriale  convenzionato  con
 l'Azienda  sanitaria  locale  della  provincia di Varese dal 1 aprile
 1984 nella branca di analisi di  laboratorio,  una  volta  richiamati
 l'art.  48  della  legge  n.  833  del 23 dicembre 1978, il d.P.R. 29
 luglio 1996, n. 550 - Accordo Collettivo Nazionale per la  disciplina
 dei  rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  -  ed,  in
 particolare, l'art.  34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - misure
 per la stabilizzazione della finanza  pubblica  -  che  ha  previsto,
 oltre    all'inquadramento    nella   dirigenza   degli   specialisti
 ambulatoriali a rapporto convenzionale, la  cessazione  dei  rapporti
 medesimi  per  coloro  che  si  trovino  in  determinate  condizioni,
 giuridiche e di fatto, assumendo  di  aver  diritto  a  mantenere  il
 proprio  incarico,  in quanto, pur ultracinquantacinquenne e titolare
 di  trattamento  pensionistico,  non  legata  con   altro   tipo   di
 convenzioni   con   il   Servizio   sanitario   nazionale,   e   cio'
 contrariamente a quanto sostenuto dalla Azienda sanitaria  locale  di
 Varese,  che,  sulla  base  di  nota  della  Direzione generale della
 sanita' della regione Lombardia, le aveva gia' formalmente comunicato
 "la cessazione del suo incarico a partire dal 1 marzo 1998" in  forza
 di  interpretazione  del medesimo art. 34 che, se ritenuta legittima,
 veniva, pero', a porsi in contrasto con gli artt.  4,  35,  38  e  39
 della  Cost.,  chiedeva  al pretore di Varese, in funzione di giudice
 del lavoro, pur avendo proposto ricorso  in  opposizione  avverso  il
 provvedimento   di  revoca  dell'incarico,  ex  art.  5  dell'Accordo
 collettivo  nazionale,  di  adottare  quei  provvedimenti   d'urgenza
 destinati  a  far  cessare  gli  effetti  del  lamentato  abuso ed il
 conseguente    pregiudizio    nonche'    sollevava    eccezione    di
 incostituzionalita' dell'art. 34 della legge n. 449/1997, con istanza
 di  sospensione  del  giudizio  in corso e di trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Nessuno si costituiva per l'Azienda sanitaria locale di Varese.
   Riportatasi   la   ricorrente   all'atto   introduttivo,   prodotta
 documentazione, riuniti al procedimento n. 155/1998 quelli recanti il
 n. 156/1996 e n. 159/1998, promossi da altri due  medici  specialisti
 ambulatoriali  convenzionati con l'Azienda sanitaria locale di Varese
 - dott. Giovanni Volonteri e dott.ssa Grazia Zagami - nelle  medesime
 condizioni  di  fatto  e  di diritto della deducente dott.ssa Comola,
 depositate note, rinnovato ogni ricorso, come disposto con  ordinanza
 18-20  maggio  1998,  non  costituitasi,  ancora, l'Azienda sanitaria
 locale  della  provincia  di  Varese,  il  pretore  si  riservava  di
 decidere.
   2.a.  - Va, innanzi tutto, ritenuta la giurisdizione dell'Autorita'
 giudiziaria ordinaria a trattare i giudizi relativi ai  rapporti  tra
 Aziende   sanitaria   locali   e   medici   operanti   in  regime  di
 convenzionamento, in quanto a tali rapporti sono state  riconosciute,
 in   piu'   di   una   decisione,   dal   supremo   collegio,  natura
 sostanzialmente  privatistica   e   caratteristiche   proprie   della
 "parasubordinazione"  (cfr.,  tra  le altre, Cass., sez. un. 8 giugno
 1993, n.  6370 e Cass., sez. Un.  3 giugno 1997, n. 4955).
   Discende,  cosi',  in  particolare,  da   tale   affermazione,   la
 competenza, per materia, del pretore giudice del lavoro a decidere le
 controversie,  che,  comunque,  si  riferiscano  a  tali rapporti, e,
 dunque, anche alla loro risoluzione, come nei casi di specie,  attesa
 la   posizione   di   diritto  soggettivo  perfetto  riconosciuta  al
 professionista  dalla  costituzione  di   un   tale   rapporto,   non
 degradabile  a  posizione  di mero interesse legittimo in conseguenza
 dell'adozione, da parte della pubblica  amministrazione,  di  atti  e
 provvedimenti,   eventualmente,   solo,   da   disapplicare,  laddove
 espressione non gia' dell'esercizio di un potere discrezionale  della
 stessa pubblica amministrazione, bensi' di un potere-dovere stabilito
 da  una  norma  di  legge, incidente, direttamente, sul contenuto del
 singolo rapporto  convenzionale.
   2.b. - Va, poi, affrontato  il  profilo  dell'ammissibilita'  della
 proposizione  di  una  questione  di  legittimita' costituzionale nel
 corso di un procedimento cautelare.
   Reputa  questo  pretore  di  poter  aderire  a   quell'orientamento
 favorevole  a tale possibilita', piu' di recente espresso anche dalla
 stessa Corte  costituzionale,  la  quale  ha  pure  rilevato  che  la
 sospensione  degli  atti  in  via  provvisoria e temporanea fino alla
 ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di  costituzionalita'
 non determina, per la sua natura meramente tecnica, l'esaurimento del
 potere  cautelare  del  giudice  stesso  (cfr. Corte cost. 12 ottobre
 1990, n. 444).
   2.c. - Cio' premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 appare
 rilevante per i procedimenti  in  corso,  poiche'  l'esistenza  della
 norma,  nel  suo  tenore  letterale, elimina in radice il diritto dei
 ricorrenti a continuare il loro rapporto con  il  Servizio  sanitario
 nazionale,  avendo  essi compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'
 ed essendo, altresi', essi titolari di un trattamento  di  quiescenza
 per   pregressi   rapporti,   mentre   l'eventuale   declaratoria  di
 incostituzionalita' consentirebbe loro la prosecuzione dell'attivita'
 professionale.
   La  questione,  ad  avviso di questo pretore, non e' manifestamente
 infondata, poiche' la norma citata appare in contrasto con gli  artt.
 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.
   Prima,   tuttavia,   di  affrontare  nello  specifico  la  ritenuta
 questione di costituzionalita',  poiche'  nei  presenti  procedimenti
 viene  in considerazione la disciplina del rapporto convenzionale tra
 medici specialisti ambulatoriali ed Azienda sanitaria  locale,  pare,
 ancora, opportuno evidenziare, questa volta in prospettiva di merito,
 che,   nell'ambito  della  tutela  costituzionale  della  salute  del
 cittadino,  intesa  quale  fondamentale  diritto  della  persona   ed
 interesse   della   collettivita',   in   base  all'evoluzione  della
 regolamentazione legislativa e contrattuale del rapporto  dei  medici
 specialisti ambulatoriali (dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
 n. 833 all'art. 8, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, cosi'
 come  modificato  dal  d.lgs.  7  dicembre  1993,  n. 517, per finire
 all'art. 1 del d.P.R.  29 luglio 1996, n. 500  -  Accordo  collettivo
 nazionale  per  la  disciplina  dei rapporti con i medici specialisti
 ambulatoriali -),  tale  rapporto  e'  stato  sempre  concepito  come
 rapporto  libero-professionale,  autonomo, coordinato e continuativo,
 pur operando, i medici specialisti ambulatoriali,  nell'ambito  delle
 strutture  sanitarie  pubbliche  ed  erogando  le proprie prestazioni
 negli ambienti e con i mezzi del Servizio sanitario nazionale.
   Ora, nei casi di specie, gli impugnati  provvedimenti  dell'Azienda
 sanitaria  locale  della  provincia  di Varese trovano fondamento nel
 disposto dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  per  il
 quale  "Entro  il  31  marzo  1998  le  regioni  individuano  aree di
 attivita' specialistica  con  riferimento  alle  quali,  a  fini  del
 miglioramento  del  servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio
 1998,  a  domanda  ed  anche  in  soprannumero,  nel  primo   livello
 dirigenziale,  con il trattamento giuridico ed economico previsto dal
 contratto  collettivo  nazionale,  gli  specialisti  ambulatoriali  a
 rapporto   convenzionale,   medici  e  delle  altre  professionalita'
 sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente
 attivita' ambulatoriale con incarico non inferiore  a  ventinove  ore
 settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale
 data  non  abbiano  superato  i  55  anni  di  eta'.  Gli specialisti
 ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno  55
 anni   di   eta'   mantengono  il  precedente  incarico  di  medicina
 ambulatoriale a condizione che  non  si  trovino  in  trattamento  di
 quiescenza  per  pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro
 tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino
 entro il 1 marzo 1998.
    Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale  che,  alla
 data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui
 al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti".
   Una  volta  riportato  il dato testuale, la previsione di un limite
 legale di eta' dell'esercizio delle attivita' di  medico  specialista
 ambulatoriale, in presenza di determinate condizioni - titolarita' di
 trattamento  pensionistico  per  pregressi  rapporti, non intervenuta
 rinunzia ad altro tipo  di  convenzioni  con  il  Servizio  sanitario
 nazionale   -   pare,  innanzi  tutto,  introdurre  un'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  non  solo  tra  i   medici   specialisti
 ambulatoriali  e  gli  altri  convenzionati con il Servizio sanitario
 locale ma anche tra gli stessi medici specialisti  ambulatoriali:  in
 particolare  e'  da  evidenziare  che,  mentre  avrebbero  diritto  a
 mantenere   l'incarico   convenzionale   sia   i  medici  specialisti
 ambulatoriali con cinquantacinque (55) anni di eta' alla data del  31
 dicembre  1997,  che  non  fruiscano di trattamento di quiescenza per
 pregressi rapporti o che, se titolari di altro  tipo  di  convenzioni
 con  il  Servizio  sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo
 1998, sia i medici specialisti ambulatoriali con cinquantacinque (55)
 anni di eta' che, qualunque sia il numero delle  ore  loro  assegnate
 non godano comunque di trattamenti pensionistici e non siano titolari
 di  altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale sia
 i medici specialisti ambulatoriali con meno di  cinquantacinque  (55)
 anni,  con incarico ambulatoriale convenzionato, indifferentemente se
 inferiore  o  superiore  alle  ventinove  (29)  ore  settimanali  (in
 quest'ultimo   caso   puo'   essere,  pero',  presentata  domanda  di
 inquadramento nel primo livello  dirigenziale  ...),  diversamente  i
 medici  specialisti  ambulatoriali  con  cinquantacinque (55) anni di
 eta' alla data del 31 dicembre 1997, che fruiscano di trattamento  di
 quiescenza  per  pregressi  rapporti  e  che,  se  titolari  di altro
 rapporto convenzionale, non vi abbiano rinunziato entro il 1    marzo
 1998,  vedrebbero,  e  hanno  visto, risolto, a far tempo dal 1 marzo
 1998, il loro rapporto, con inevitabile disagio non  solo  di  natura
 professionale ma anche di carattere economico, qualora la pensione in
 loro  godimento  o l'altro genere di convenzione, non rinunciato, con
 il Servizio sanitario nazionale non fossero  tali  da  garantir  loro
 un'adeguata  fonte di reddito, proporzionata anche alla loro dignita'
 professionale.
   A questo punto, la norma in  esame  appare  presentare  profili  di
 illegittimita'  costituzionale non solo in relazione all'art. 3 della
 Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, come sopra
 delineato,  ma  anche  in  relazione  agli  artt.  4   e   35   della
 Costituzione:    infatti  privare il medico specialista ambulatoriale
 della   possibilita'   di   lavoro   per   il   raggiungimento    del
 cinquantacinquesimo  (55)  anno  di  eta'  e  per  la fruizione di un
 trattamento pensionistico per un pregresso rapporto o per la  mancata
 rinunzia  ad  altro  tipo  di  convenzioni  con il Servizio sanitario
 nazionale significa anche negargli o,  comunque,  compromettergli  il
 suo   diritto   al   lavoro,   in  quanto  l'esercizio  della  libera
 professione, al  di  fuori  del  Servizio  sanitario  nazionale,  non
 potrebbe    non,    negativamente,   risentire   della   possibilita'
 riconosciuta ai cittadini di rivolgersi, per le  stesse  prestazioni,
 al  Servizio  sanitario  nazionale  gratuito e/o a medici specialisti
 ambulatoriali convenzionati.
   Ed ancora, l'art. 34 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  pare
 contrastare  anche  con  l'art.  38  della  Costituzione, laddove, in
 particolare,  prevede  la  sola  titolarita'  di  un  trattamento  di
 quiescenza  come  ostacolo  per  la  prosecuzione  del  lavoro, senza
 indicarne la misura, l'entita' adeguata: ed in mancanza di  una  tale
 indicazione,  il  diritto  dei  medici  specialisti  ambulatoriali ad
 usufruire di un trattamento pensionistico adeguato alle loro esigenze
 di vita non pare garantito dal solo trattamento  maturato  prima  dei
 cinquantacinque (55) anni.
   Per   tutti  i  suesposti  motivi,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27  dicembre  1997,
 n.  449,  non  appare manifestamente infondata e, poiche' il presente
 giudizio cautelare non puo' esser  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione  di  tale questione, va emessa, ex art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, ordinanza di  immediata  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
   La   sollevata  questione  impone,  altresi',  la  sospensione  dei
 procedimenti cautelari riuniti e, in via  provvisoria  e  temporanea,
 fino   alla  ripresa  del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente  di
 costituzionalita',  dell'efficacia  delle   impugnate   comunicazioni
 dell'Azienda  sanitaria  locale  della  provincia di Varese nn. 9783,
 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998.
   Vanno, infine, disposti gli adempimenti, di cui al gia' citato art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art  34,  comma  1, della legge 27
 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo
 comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione;
   Sospende i procedimenti cautelari in corso nonche' l'efficacia, nei
 limiti di cui alla  parte  motiva  della  presente  ordinanza,  delle
 comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale della provincia di Varese
 nn. 9783, 9795 e 9798 del 12 febbraio 1998;
   Rimette  gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che, a cura
 della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in
 causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Varese, addi' 30 giugno 1998
                           Il pretore: Papa
 98C1291