N. 852 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1998

                                N. 852
  Ordinanza  emessa il 2 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Firenze
 nel procedimento  civile  vertente  tra  amministrazione  finanziaria
 dello Stato e Pazzini Palmira ed altre, n.q.
 Processo  civile  - Procedimento d'appello - Citazione e costituzione
    delle parti - Parte deceduta dopo l'udienza di discussione davanti
    al collegio di primo grado, senza  che  l'evento  emergesse  dalla
    sentenza  o  dalla  sua  notificazione  rituale  - Costituzione in
    giudizio degli eredi - Sanatoria  ex  tunc  della  nullita'  della
    citazione  d'appello  avvenuta oltre i termini stabiliti - Mancata
    previsione - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.C., artt. 359, combinato disposto, 163, comma 2, n.  2,  e  164,
    comma 2).
 (Cost., art. 24).
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 759/1996
 degl  affari  contenzioni  civili  e  vertente, tra l'amministrazione
 finanziaria dello Stato in  persona  del  Ministro,  rappresentato  e
 difeso  per legge dalla Avvocatura dello Stato di Firenze, presso cui
 domicilia in via degli Arazzieri n. 4, appellante e Pazzini  Palmira,
 Ghezzani  Maria  e  Ghezzani  Rosanna nella loro qualita' di eredi di
 Pazzini Emilio, elettivamente domiciliati in Firenze alla via  Jacopo
 Nardi  n. 2, presso e nello studio dell'avv. Antonio Ricci Armani che
 li rappresenta e difende unitamente  all'avv.  Valeriano  Vasari  del
 Foro  di  Pisa,  appellati,  all'udienza  collegiale del 25 settembre
 1998;
   La  presente  causa  e'  stata  introdotta  davanti  al tribunale i
 Firenze, foro erariale, da Pazzini Emilio (difeso  dall'avv.  Antonio
 Ricci  Armani)  con  citazione  notificata  il  1  febbraio  1984 per
 ottenere sentenza dichiarativa dell'acquisto  per  usucapione  di  un
 terreno  in  S.  Giovanni alla Vena (foglio 25, part. 16 del N.C.E.U.
 comune di Vicopisano) proveniente dal patrimonio del P.N.F.
   La causa venne discussa e  trattenuta  in  decisione  dal  collegio
 all'udienza 14 ottobre 1992.
   La sentenza - di accoglimento - fu pubblicata soltanto il 7 ottobre
 1995.
   La  sua  notifica  alla  soccombente  amministrazione delle finanze
 avvenne il 15 maggio 1996 "a richiesta come in atti".
   Il 10 ottobre 1996 l'amministrazione notifico' il  suo  appello  "a
 Pazzini Emilio nel domicilio eletto per il giudizio c/o lo studio del
 procuratore  avv.  Antonio  Ricci  Armani in Firenze", secondo quanto
 risultava dalla sentenza notificata.
   Alla prima udienza 21 ottobre 1996 l'apellato non si costituiva.
   Solo in data 28 gennaio 1997 si costituivano in  cancelleria  quali
 eredi  dell'appellato  Pazzini  Palmira, Ghezzani Maria Pia, Ghezzani
 Rosanna (a mezzo dell'avv. Antonio Ricci Armani) e deducevano:
   "In rito. Si eccepisce la inammissibilita' e, comunque, la nullita'
 dell'appello perche' proposto contro persona deceduta e non contro  i
 di  lei  eredi  e  perche'  notificato  al domicilio eletto, non piu'
 operante, e non al domicilio reale dei convenuti.
   In data 28 agosto 1994 e' venuto a morte il sig. Pazzini Emilio ...
 quando la causa era gia', sin dall'udienza collegiale,  in  decisione
 ...  la  legittimazione  passiva ... si e' trasferita agli eredi e di
 conseguenza il luogo per la notifica della impugnazione  e'  divenuto
 il  loro  domicilio reale. L'amministrazione finanziaria, controparte
 in questo processo, era ben a conoscenza  sia  dell'avvenuto  decesso
 del  Pazzini sia dei nomi e degli indirizzi degli eredi. Infatti essa
 ha notificato l'avviso di  liquidazione  della  sentenza  al  Pazzini
 stesso  al  suo  domicilio  in  S.  Giovanni  alla Vena (Pisa) ove la
 notifica fu ricevuta dalla sig.ra Pazzini Palmira qualificatasi  come
 sorella erede.
   Per  procedere  alla  tassazione  della sentenza, l'amministrazione
 appellante ha poi  preteso  non  solo  che  gli  eredi  presentassero
 denunzia  ai  fini  Invim  ma  anche  una dichiarazione di valore. La
 controparte quindi era  stata  portata  a  ufficiale  conoscenza  sia
 dell'evento interruttivo sia dei nomi cognomi e residenza degli eredi
 del  Pazzini.  Avrebbe  dunque  dovuto  proporre  l'appello  nei loro
 confronti notificandolo al  domicilio  reale  o,  almeno,  all'ultimo
 domicilio  del defunto. Tra l'altro, ed a prescindere dal luogo della
 notifica, l'appello  non  avrebbe  comunque  potuto  essere  proposto
 contro  persona  che,  ormai  deceduta,  aveva  ovviamente perduto la
 qualita' di parte processuale.   Al massimo,  in  considerazione  che
 nella  notifica  della sentenza non venivano specificati i nomi degli
 eredi richiedenti  (per  altro,  come  sopra  visto  gia'  noti  alla
 controparte)  la  notifica  era  inidonea  a far decorrere il termine
 breve. Non legittimava comunque mai la notifica alla parte deceduta.
   Da cio'  deriva  che  la  Costituzione  potrebbe  forse  sanare  la
 nullita',  ma  sicuramente  con  effetto  ex  nunc.  Poiche' pero', i
 termini per  l'impugnazione,  sia  quello  breve  che  quello  lungo,
 all'atto  della costituzione erano ampiamente decorsi, la sentenza ha
 acquistato  efficacia  di  cosa  giudicata.  L'appello  dovra' quindi
 essere dichiarato nullo ed inammissibile la costituzione  inidonea  a
 sanare  la  nullita'  per  aver  acquistato  la sentenza efficacia di
 giudicato ...".
   Cio'  posto,  questo  collegio  rileva   come   il   merito   della
 impugnazione  non  possa  essere  esaminato  senza prima risolvere la
 questione processuale sollevata dagli eredi di Pazzini Emilio.
   Rileva che la  giurisprudenza  consolidata  esclude  possa  essersi
 maturato  il  termine  breve  per  appellare (artt. 325 e 326 c.p.c.)
 perche' la notificazione ad opera del procuratore (l'avvocato Antonio
 Ricci Armani, ora difensore anche degli eredi) della parte morta  (il
 28  agosto  1994)  dopo la pubblicazione della sentenza - o, come nel
 nostro caso, tra l'udienza di discussione davanti al  collegio  e  la
 pubblicazione  della sentenza - e' avvenuta (il 15 maggio 1996) senza
 che chiarisse che la notificazione era fatta in nome degli eredi  (la
 dizione  "a  richiesta  come in atti", anzi, lo escludeva, perche' la
 sentenza era pronunciata nei confronti del vittorioso Pazzi Emilio) o
 fornisse  indicazioni  tali  da  consentire   alla   controparte   la
 proposizione  dell'impugnazione  nei loro confronti (v. la conclusiva
 Cass. s.u. 19 dicembre 1996, n. 11394, alla luce del cui insegnamento
 complessivo e' assunto il presente provvedimento).
   E' da sottolineare che in questo caso opera (ex  art.  359  c.p.c.)
 il  vecchio  testo degli artt. 163 e 164 c.p.c., trattandosi di causa
 gia' pendente al 30 aprile 1995 (art. 98 d.-l. n. 432/1995 convertito
 nella legge n. 534/1995)  sicche'  non  sarebbe  stata  possibile  la
 salvezza  degli  effetti  sostanziali  e processuali per rinnovazione
 della  citazione  d'appello   affetta   da   vizio   attinente   alla
 individuazione  dei soggetti dell'impugnazione (diretta come e' verso
 il defunto Pazzini e non verso i suoi eredi); e  la  costituzione  in
 giudizio  degli appellati, avvenuta il 28 gennaio 1997 (ossia dopo un
 anno dalla pubblicazione della sentenza, e del periodo di sospensione
 annuale dei termini - art. 327 c.p.c.  e  legge  n.  742/1969  -:  21
 novembre 1996).
   Orbene,  come  suggerisce la citata sentenza n. 11394/1996, cio' fa
 pensare che  la  normativa  processuale  esaminata  possa  essere  in
 contrasto  coi  principi  costituzionali  (art. 24 Cost.) perche' non
 consente rimedio all'errore incolpevole commesso dall'amministrazione
 finanziaria nel ritenere ancora in vita il Pazzini al  momento  della
 citazione d'appello.
   Anche  ad  ammettere  che le richieste dell'ufficio del registro di
 Pisa in ordine agli oneri fiscali  di  pubblicazione  della  sentenza
 potessero  davvero mettere in condizione il Ministero di conoscere la
 reale situazione per essere avvenuta (il 9 aprile 1996)  la  notifica
 dell'avviso   di   liquidazione   nelle   mani   di  Pazzini  Palmira
 (qualificatasi "sorella erede" del destinatario Pazzini Emilio)  -  e
 se  ne  puo'  ragionevolmente  dubitare, visto che nessun contatto vi
 poteva essere coll'Avvocatura dello Stato costituita in  giudizio  -;
 anche  in  questo  caso  ci  si  dovrebbe  domandare  se  sia  o meno
 compatibile colle garanzie costituzionali del diritto  di  difesa  il
 termine  di  salvezza  scaduto  (il 21 novembre 1996) ben prima di un
 anno e quarantacinque giorni da tale momento (vale a dire, prima  del
 24 maggio 1997).
   Ritiene  pertanto  il collegio di rimettere la questione al giudice
 delle leggi.
                               P. Q. M.
   La Corte, visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
 n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimia' costituzionale  del
 combinato disposto tra gli artt. 163, comma 2, e 164, comma 2, c.p.c.
 vecchio testo, e art. 359 c.p.c. per violazione del diritto di difesa
 nel  processo  garantito  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento
 dall'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto  non  prevede  che  la
 costituzione  in  giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc
 della citazione d'appello anche quando sia avvenuta oltre l'anno - ed
 il periodo feriale - dopo la pubblicazione della sentenza  impugnata,
 quando  la  parte  originaria  della  controversia  sia deceduta dopo
 l'udienza di discussione davanti al collegio di  primo  grado,  senza
 che  l'evento  emergesse  dalla  sentenza  o  dalla sua notificazione
 rituale;
   Dispone  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il giudizio fino alla sua  decisione;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  a cura della cancelleria
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 2 ottobre 1998
                        Il presidente: Massetani
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