N. 374 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Arresto - Convalida - Presentazione al giudice  per
 il giudizio direttissimo - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
 che  non abbiano avuto in consegna l'arrestato - Conseguenze - Omessa
 previsione - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 383 e 566, comma 2).
 
 (Cost., art. 76).
 
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  383  e  566,
 comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, promosso con ordinanza
 emessa il 29 novembre 1997 dal pretore di Livorno, iscritta al n.  58
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che, in presenza di un imputato  condotto  davanti  a  lui
 perche' arrestato ad opera di privati per il reato di furto aggravato
 ex art. 625, n. 2, prima parte, del codice penale, per la convalida e
 per  il  contestuale  giudizio  direttissimo,  il pretore di Livorno,
 sospeso il giudizio sulla  convalida  ed  applicata  all'imputato  la
 misura  dell'obbligo  di  presentazione alla polizia giudiziaria, ha,
 con ordinanza  del  29  novembre  1997,  denunciato,  in  riferimento
 all'art.    76  della Costituzione, gli artt. 383 e 566 del codice di
 procedura penale;
     che, premesso che nel caso di specie  l'arrestato  non  e'  stato
 presentato  al  pretore  dagli  stessi ufficiali ed agenti di polizia
 giudiziaria che hanno proceduto all'arresto  o  che  hanno  avuto  in
 consegna  l'arrestato, secondo il giudice a quo l'art. 383 del codice
 di procedura penale violerebbe l'art. 2, n. 32, della legge-delega 16
 febbraio 1987, n. 81, non essendo prevista alcuna conseguenza  quando
 tale  presentazione  avvenga non ad opera dei predetti ma da parte di
 ufficiali od agenti che non  hanno  avuto  in  consegna  l'arrestato,
 derivandone  che  "le  condizioni della flagranza vengono riferite al
 giudice doppiamente de relato";
     che l'art. 566, comma 2, contrasterebbe, invece, con l'art. 2, n.
 43, della  legge-delega,  il  quale  prevede  che  solo  il  pubblico
 ministero  e  non  anche  la  polizia  giudiziaria  possa  presentare
 l'imputato al giudice per il giudizio direttissimo;
     che nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  le  questioni
 siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
   Considerato   che   entrambe   le   questioni  sono  manifestamente
 infondate:  la prima, in quanto l'ultima sub-direttiva  dell'art.  2,
 n.  32,  della  legge-delega si limita a prescrivere l'"obbligo della
 polizia di porre a disposizione del pubblico ministero al piu' presto
 e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le
 persone  arrestate  o  fermate",  senza  nulla  disporre  in   ordine
 all'ufficiale   di   polizia  giudiziaria  che  deve  procedere  alla
 presentazione, tanto piu' nei casi, come quello di specie, in cui  si
 sia  proceduto  a seguito di arresto ad opera di privati, un istituto
 del quale il rimettente non contesta la legittimita'  costituzionale;
 quanto  alla  seconda,  perche'  la  presentazione  per  il  giudizio
 direttissimo  da  parte  degli  ufficiali  ed   agenti   di   polizia
 giudiziaria  non rappresenta un'attivita' ad iniziativa della polizia
 giudiziaria,  ma  una  sorta  di  attivita'  delegata  dal   pubblico
 ministero   e   che   si  esplica  sotto  il  costante  controllo  di
 quest'ultimo,  al  quale   deve   essere   data   immediata   notizia
 dell'arresto  e  che,  a  norma dell'art. 566, comma 1, del codice di
 procedura penale, e' tenuto a formulare l'imputazione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli  artt.  383  e  566,  comma  2,  del  codice  di
 procedura   penale,  sollevate,  in  riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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