N. 376 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Contribuzione
 previdenziale  -  Categorie di lavoratori - Ius superveniens: decreto
 legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - Modifica del regime contributivo
 - Esigenza di nuova valutazione  del  requisito  della  rilevanza  da
 parte  del  giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8  e
 9).
 
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo
 comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971,  n.  1420  (Norme  in
 materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
 ed   i  superstiti  gestita  dall'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con ordinanza
 emessa il 23 dicembre 1994 dal pretore di Roma  sui  ricorsi  riuniti
 proposti  da Rossi Adriana ed altri contro la RAI - Radio televisione
 italiana ed altro, iscritta al n. 1332 del registro ordinanze 1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 1, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione di Rossi Adriana, della  RAI  s.p.a.
 e  dell'ENPALS  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi gli avvocati Maurizio de Stefano per  la  RAI  s.p.a.,  Maria
 Stella Rossi per l'ENPALS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  alcuni  dipendenti  della  RAI  -  Radio televisione
 italiana, appartenenti  alle  categorie  professionali  inserite  nel
 secondo gruppo di cui all'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
 vecchiaia  ed  i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza
 ed assistenza per i  lavoratori  dello  spettacolo),  hanno  promosso
 separati ricorsi al pretore di Roma, poi riuniti, chiedendo di essere
 classificati  tra i lavoratori dello spettacolo appartenenti al primo
 gruppo di cui al citato art. 2, con conseguente condanna  del  datore
 di  lavoro  al  pagamento  all'ENPALS  di  una maggiore contribuzione
 previdenziale;
     che, accogliendo l'eccezione sollevata dalla RAI, il pretore, con
 ordinanza del 23 dicembre 1994 (pervenuta alla  Corte  costituzionale
 il   6   dicembre  1996),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9  del  d.P.R.
 31 dicembre 1971, n. 1420, per asserito contrasto:
      con l'art. 3 della Costituzione, "per l'irragionevole disparita'
 di  trattamento  previdenziale che si e' determinata tra i lavoratori
 (quanto   ai   benefici)   e   che   si    riverbera    specularmente
 sull'irragionevole   disparita'  di  trattamento  per  il  datore  di
 lavoro-assicurante, nonche' per i lavoratori-assicurati, obbligati  a
 sostenere pro-quota una maggiore contribuzione";
      con l'art. 76 della Costituzione, "per l'eccesso del legislatore
 delegato (il d.P.R. n. 1420 del 1971 e' stato emanato dal legislatore
 delegato  in ottemperanza alla legge delegante del 30 aprile 1969, n.
 153: art. 35, lettera e), in quanto non  si  e'  tenuto  conto  della
 natura  del  rapporto  di  lavoro,  della  durata  e del numero delle
 prestazioni lavorative e dei particolari sistemi  di  retribuzione  e
 compensi vigenti nel settore";
     che,  secondo il giudice a quo, il criterio differenziatore tra i
 due gruppi dovrebbe essere quello fondato  sulle  caratteristiche  di
 occasionalita'  (per  il  primo gruppo) ovvero di continuita' (per il
 secondo)  della  prestazione  lavorativa  -  le  quali  sussistono  a
 prescindere   dalla   natura   artistica  ovvero  di  supporto  della
 prestazione -, mentre le norme impugnate non avrebbero  fondato  tale
 distinzione sulla diversita' obiettiva delle mansioni svolte;
     che  si  e'  costituita  in  giudizio  la RAI - Radio televisione
 italiana, sostenendo la fondatezza della  questione  di  legittimita'
 costituzionale;
     che  si  sono  costituiti  in  giudizio l'ENPALS e Adriana Rossi,
 ricorrente nel giudizio principale,  concludendo  per  l'infondatezza
 della questione;
     che  e'  intervenuto  in  giudizio  il  Presidente del Consiglio,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e comunque
 manifestamente infondata:
  l'inammissibilita' deriverebbe dal fatto che la normativa denunciata
 non ha direttamente operato la distinzione contestata dal  giudice  a
 quo,  ma  si e' limitata a recepirla da un precedente testo normativo
 (il decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  16  luglio
 1947,  n.  708,  recante Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di
 previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo),  con  la
 conseguenza  che  anche quest'ultimo avrebbe dovuto essere sottoposto
 al giudizio della Corte; la questione sarebbe comunque manifestamente
 infondata, sia perche' gia' delibata dalla Corte di  cassazione,  con
 la sentenza n. 5193 del 1987, sia perche' la normativa impugnata, pur
 nell'insieme  poco  omogenea, "lascia pur sempre trasparire l'intento
 originario di distinguere  tra  attivita'  strettamente  artistica  e
 attivita' di mero supporto".
   Considerato che, successivamente alla data di rimessione alla Corte
 costituzionale  della  presente  questione, sono entrati in vigore il
 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione  della  delega
 conferita  dall'art.  2,  commi  22  e  23, lettera a), della legge 8
 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  regime  pensionistico  per  i
 lavoratori  dello  spettacolo  iscritti  all'ENPALS)  ed  il  decreto
 ministeriale 10 novembre 1997 (Individuazione  in  tre  gruppi  delle
 categorie  dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello
 spettacolo istituito presso l'ENPALS), che regolano in maniera  nuova
 e  diversa  il regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo
 iscritti all'ENPALS;
     che, in particolare, e' stato profondamente modificato il  regime
 contributivo  cui  sono  soggetti  tali  lavoratori, i quali sono ora
 suddivisi in tre (e non piu' in due)  gruppi,  formati  da  categorie
 individuate  non  piu'  attraverso  il richiamo a quelle indicate nel
 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947,
 ma attraverso un'elencazione autonoma;
     che, a tale riguardo, occorre verificare se ed in che  misura  la
 nuova  disciplina  possa applicarsi ai ricorrenti nel giudizio a quo,
 anche alla luce della previsione dell'art. 3 del citato  d.lgs.    n.
 182  del  1997, secondo la quale, per i lavoratori che, alla data del
 31 dicembre 1995, non possono far valere un'anzianita' assicurativa e
 contributiva di almeno 18 anni interi,  la  pensione  e'  determinata
 pro-quota in base sia alle vecchie che alle nuove regole;
     che,  pertanto, risulta opportuno restituire gli atti di causa al
 giudice a quo, affinche' valuti la  permanenza  del  requisito  della
 rilevanza  ed  eventualmente  provveda  a  precisare meglio i termini
 della questione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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