N. 379 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e  assistenza  -  Tassativa  indicazione  dei  familiari
 coadiutori ai quali viene  estesa  l'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti - Familiari legati al
 titolare dell'attivita' commerciale  dal  terzo  grado  di  parentela
 (nipoti)  -  Mancata  ricomprensione  -  Ius  superveniens:  legge n.
 662/1966 - Esigenza di una nuova valutazione  della  rilevanza  della
 questione  da  parte  del  giudice a quo - Restituzione degli atti al
 giudice rimettente.
 
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2).
 
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge
 22  luglio  1966,  n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria
 per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  esercenti
 attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
 degli  ordinamenti  pensionistici per i lavoratori autonomi) promosso
 con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 del Tribunale di Brescia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  il Ministero dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato e Mezzanotte Luigi iscritta  al  n.  293
 del  registro  ordinanze  1997  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che  nel corso di una controversia previdenziale in grado
 di appello il Tribunale  di  Brescia,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38 della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
 della  legge  22  luglio  1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti  agli
 esercenti  attivita'  commerciali  ed  ai loro familiari coadiutori e
 coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici  per  i   lavoratori
 autonomi);
     che  a parere del giudice a quo la norma impugnata, nell'indicare
 tassativamente  i  familiari  coadiutori  ai   quali   viene   estesa
 l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i
 superstiti, sembra non ricomprendere in tale  categoria  i  familiari
 legati  al  titolare  dell'attivita'  commerciale  dal terzo grado di
 parentela, sicche' nel  caso  specifico  il  ricorrente,  nipote  del
 titolare, dovrebbe essere escluso dalla predetta assicurazione;
     che  siffatta  interpretazione,  considerando  che l'art. 230-bis
 cod. civ., nel regolare l'impresa familiare, ricomprende nella stessa
 i parenti fino al terzo grado, appare al Tribunale rimettente  lesiva
 degli  artt.  3 e 38 della Costituzione, e cio' anche alla luce delle
 sentenze n. 485 del 1992 e n. 170 del 1994 di questa Corte.
   Considerato che, successivamente  alla  rimessione  della  presente
 questione,  la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 206,
 ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria per  l'invalidita',  la
 vecchiaia  ed  i  superstiti di cui alla norma in esame "e' estesa ai
 parenti ed affini  entro  il  terzo  grado  che  non  siano  compresi
 nell'ambito  di applicazione dell'art. 3" della legge n. 613 del 1966
 e che siano in possesso dei relativi requisiti;
     che  il  successivo  comma  207  del  medesimo  art. 1 ha sancito
 l'efficacia retroattiva di tale  estensione,  con  facolta'  per  gli
 interessati   di  provvedere  alla  regolarizzazione  dei  versamenti
 contributivi;
     che pertanto, alla luce di tale ius superveniens gli atti debbono
 essere restituiti al giudice a quo, affinche'  valuti  la  perdurante
 rilevanza della prospettata questione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1311