N. 381 ORDINANZA 11 - 20 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  -  Provvedimento  prefettizio di sospensione
 della patente di guida - Sanzione - Radicale differenza di  finalita'
 e   presupposti  tra  il  provvedimento  prefettizio  di  sospensione
 provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della  patente
 di  guida  inflitta  dal  giudice  penale  -  Palese erroneita' delle
 premesse interpretative da parte del giudice rimettente  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, comma 2).
 
 (Cost., artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35).
 
(GU n.47 del 25-11-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promossi  con  n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 29
 dicembre 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,
 iscritte ai nn. 65 e 248 del registro  ordinanze  1998  e  pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica nn. 7 e 16, prima serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un
 provvedimento  prefettizio  di  sospensione  della patente di guida -
 irrogato nei  confronti  di  un  automobilista  per  l'accertata  sua
 violazione dell'obbligo di dare la precedenza sugli attraversamenti a
 pedoni,  i  quali avevano in conseguenza riportato lesioni lievi - il
 pretore di Venezia, sezione distaccata  di  Chioggia,  con  ordinanza
 emessa  il  5  novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  223,  comma  2, del decreto legislativo 30
 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
     che, secondo il rimettente - il quale riconduce la fattispecie de
 qua  sotto  la  disciplina  dell'art.  221  di  quest'ultimo  decreto
 legislativo,  in  cui l'esistenza del reato dipende dall'accertamento
 di una  violazione  non  costituente  reato  -,  la  norma  censurata
 attribuisce  irragionevolmente all'autorita' amministrativa un potere
 afflittivo svincolato dal presupposto (reato accertato) che  soltanto
 dovrebbe  giustificare  l'applicazione della sospensione provvisoria:
 la quale,  per  definizione  dello  stesso  legislatore,  costituisce
 sanzione  accessoria  all'accertamento  del reato, con il conseguente
 pericolo  del  potenziale  conflitto  tra  la  decisione  dell'organo
 amministrativo e quella del giudicante in ordine all'an ed al quantum
 di una pena accessoria, irrogata senza  il  previo  accertamento  del
 reato;
     che,  dunque,  la  norma  stessa  -  "nella parte in cui consente
 all'autorita'  amministrativa   di   disporre   provvisoriamente   la
 sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia
 non  solo  accertato  che  un  reato  sia stato commesso dal soggetto
 titolare della patente di guida, ma  persino  prima  ancora  che  una
 notizia  di  reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto
 la qualifica  di  indagato"  -  si  pone  in  contrasto:  a)  con  la
 presunzione  di  non  colpevolezza; b) con la liberta' economica e di
 circolazione del soggetto che utilizza l'auto per motivi  di  lavoro;
 c)   con   il   diritto  di  difesa  del  soggetto  medesimo,  attesa
 l'arbitrarieta'  del  previsto  automatismo,   in   base   al   quale
 l'accertamento  di  lesioni  personali  conseguenti  ad  un incidente
 stradale legittima sempre e comunque l'adozione in via preventiva  di
 una sanzione accessoria;
     che,  nel  corso di un analogo procedimento, lo stesso pretore ha
 sollevato - con provvedimento emesso il 29 dicembre 1997  -  identica
 questione    di    legittimita'    costituzionale,   richiamando   le
 considerazioni svolte nella precedente ordinanza, allegata in copia.
   Considerato che, comportando la soluzione di questioni  riguardanti
 la  stessa  norma  e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  il  rimettente  muove  dal  presupposto  che  la  denunciata
 disposizione   contempli   un   procedimento,  specificamente  vo'lto
 all'applicazione di una sanzione  principale  e  di  una  accessoria,
 avente  come  unico  oggetto  l'accertamento  di  un  reato,  la  cui
 esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non
 costituente reato;
     che, chiamata al vaglio di analoga questione, sia  pure  riferita
 al  comma  3  dello  stesso  art.  223,  questa Corte ha avuto modo -
 successivamente  all'emissione  dell'ordinanza  di  rimessione  -  di
 riaffermare  (richiamando la sua precedente sentenza n. 194 del 1996,
 ignorata dal giudice a quo) la radicale  differenza  di  finalita'  e
 presupposti   tra   il   provvedimento   prefettizio  di  sospensione
 provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della  patente
 di  guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo
 (v. ordinanza n. 170 del 1998);
     che in questa sede e' sufficiente  ribadire  che  la  sospensione
 provvisoria  costituisce  provvedimento  amministrativo  di esclusiva
 competenza del prefetto, avente  natura  innegabilmente  cautelare  e
 dunque    a    carattere    necessariamente    preventivo    rispetto
 all'accertamento    dell'ascritto    illecito     penale,     essendo
 strumentalmente  e  teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
 l'incolumita' e l'ordine pubblico, onde impedire che il conducente di
 un veicolo, resosi responsabile di  fatti  configurabili  come  reati
 inerenti  alla  circolazione  stradale,  continui  nell'esercizio  di
 un'attivita' palesantesi come potenzialmente  creativa  di  ulteriori
 pericoli (cfr., altresi', la sentenza n. 330 del 1998);
     che  tutti  gli  asseriti  profili d'incostituzionalita', dunque,
 risultano  denunciati  esclusivamente  sulla  base  di  una  premessa
 ermeneutica palesemente erronea;
     che,   pertanto,   le  sollevate  questioni  sono  manifestamente
 infondate.
   Visti gli artt.26, secondo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2,  del
 decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e  35
 della  Costituzione,  dal  pretore  di Venezia, sezione distaccata di
 Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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