MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. 268 

  Ulteriori  chiarimenti  relativi alla  circolare  n.  263/E del  12
novembre 1998 sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. Comunicato stampa del 19 novembre 1998.
(GU n.281 del 1-12-1998)
 
 Vigente al: 1-12-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al segretariato generale
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai Ministeri
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
  Per  opportuna   conoscenza,  si  riporta  il   testo  relativo  al
comunicato  stampa diramato  il 19  novembre 1998,  contenente alcune
precisazioni in  relazione alla  circolare n.  263/E del  12 novembre
1998,  riguardante  "Modifiche   normative  e  ulteriori  chiarimenti
applicativi  concernenti la  disciplina dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive":
  "Nel paragrafo 1.1, concernente  la regolarizzazione degli omessi o
insufficienti versamenti  relativi al  primo periodo  di applicazione
dell'IRAP, e'  stato erroneamente affermato che,  nell'ipotesi in cui
alla data del  30 ottobre 1998 il contribuente  abbia gia' effettuato
il versamento  del saldo dell'imposta,  l'eventuale regolarizzazione,
ai sensi  dell'art. 3 del decreto-legge  2 novembre 1998, n.  378, va
effettuata utilizzando il modello F23.
  Tale  modello, che  di regola  viene usato  per il  pagamento delle
sanzioni nel caso di ravvedimento operoso, non puo' essere utilizzato
nella suddetta ipotesi in quanto non sono dovute sanzioni.
  Pertanto, nel caso in cui sia gia' stato effettuato il versamento a
saldo   dell'imposta,   i    contribuenti   IRAP   interessati   alla
regolarizzazione devono  utilizzare il modello  normalmente adoperato
per  i pagamenti  d'imposta  (modello F24  per  i soggetti  esercenti
attivita'  d'impresa) indicando  il periodo  di imposta  al quale  si
riferisce il versamento.
  Sempre con riferimento  alla circolare n. 263/E, si  precisa che al
punto  2.8, avente  per  oggetto "Calcolo  della  quota di  interessi
passivi inclusi  nei canoni di locazione  finanziaria", l'espressione
riportata  tra   parentesi  "(quota  di  interessi   passivi  pari  o
addirittura superiore  allo stesso importo dei  canoni complessivi di
periodo)" deve ritenersi modificata come segue: "(quota capitale pari
o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di
periodo)".
  Infine, ad ulteriore chiarimento dell'ultima parte del citato punto
2.8 della circolare, relativa all'ipotesi in cui l'importo dei canoni
di locazione finanziaria sia  soggetto a parziale indeducibilita', si
precisa che, una volta determinato  l'importo dei canoni rilevante ai
fini  fiscali, deve  essere  applicato il  criterio di  deducibilita'
dettato dall'art. 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, che prevede  tale deducibilita' nella misura del
50 per cento del canone medesimo  nonche' delle spese e di ogni altro
componente negativo  sostenuto per l'utilizzo dei  mezzi di trasporto
indicati in detta disposizione. Conseguentemente, nel caso esaminato,
il  predetto importo  va  ulteriormente ridotto,  ai fini  dell'IRAP,
della quota di interessi passivi deducibile ai fini delle imposte sui
redditi".
  Si prega di dare la  massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano