Ulteriori chiarimenti relativi alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Comunicato stampa del 19 novembre 1998.(GU n.281 del 1-12-1998)
Vigente al: 1-12-1998
Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla direzione generale degli affari generali e del personale Al segretariato generale Alle regioni Alle province Ai comuni Ai Ministeri Alle ragionerie centrali dei Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del Tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Senato della Repubblica Alla Camera dei deputati Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale Per opportuna conoscenza, si riporta il testo relativo al comunicato stampa diramato il 19 novembre 1998, contenente alcune precisazioni in relazione alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, riguardante "Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive": "Nel paragrafo 1.1, concernente la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP, e' stato erroneamente affermato che, nell'ipotesi in cui alla data del 30 ottobre 1998 il contribuente abbia gia' effettuato il versamento del saldo dell'imposta, l'eventuale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, va effettuata utilizzando il modello F23. Tale modello, che di regola viene usato per il pagamento delle sanzioni nel caso di ravvedimento operoso, non puo' essere utilizzato nella suddetta ipotesi in quanto non sono dovute sanzioni. Pertanto, nel caso in cui sia gia' stato effettuato il versamento a saldo dell'imposta, i contribuenti IRAP interessati alla regolarizzazione devono utilizzare il modello normalmente adoperato per i pagamenti d'imposta (modello F24 per i soggetti esercenti attivita' d'impresa) indicando il periodo di imposta al quale si riferisce il versamento. Sempre con riferimento alla circolare n. 263/E, si precisa che al punto 2.8, avente per oggetto "Calcolo della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria", l'espressione riportata tra parentesi "(quota di interessi passivi pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)" deve ritenersi modificata come segue: "(quota capitale pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)". Infine, ad ulteriore chiarimento dell'ultima parte del citato punto 2.8 della circolare, relativa all'ipotesi in cui l'importo dei canoni di locazione finanziaria sia soggetto a parziale indeducibilita', si precisa che, una volta determinato l'importo dei canoni rilevante ai fini fiscali, deve essere applicato il criterio di deducibilita' dettato dall'art. 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, che prevede tale deducibilita' nella misura del 50 per cento del canone medesimo nonche' delle spese e di ogni altro componente negativo sostenuto per l'utilizzo dei mezzi di trasporto indicati in detta disposizione. Conseguentemente, nel caso esaminato, il predetto importo va ulteriormente ridotto, ai fini dell'IRAP, della quota di interessi passivi deducibile ai fini delle imposte sui redditi". Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano