N. 857 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 settembre 1998

                                N. 857
  Ordinanza  emessa  il 10 settembre 1998 dalla Commissione tributaria
 regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Bernardini Domenico  ed
 altra contro l'Ufficio II.DD di Spoleto
 Contenzioso   tributario  -  Procedimento  innanzi  alla  Commissione
    tributaria - Giudizio di appello -  Proposizione  di  ricorso  per
    Cassazione   -   Possibilita'  di  sospendere  l'esecuzione  della
    sentenza - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Violazione
    del  principio  di  eguaglianza,  in  relazione  ai  processi   di
    carattere   tributario   devoluti   alla  cognizione  del  giudice
    ordinario.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 26
 luglio  1998,  con la quale Bernardini Domenico e Profili Maria Luisa
 chiedevano,  ai  sensi  dell'art.  373  del  c.p.c.  la   sospensione
 dell'esecuzione  della  sentenza  5 marzo 1998 con cui la Commissione
 tributaria regionale di Perugia aveva sostanzialmente  confermato  la
 decisione  della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 16
 gennaio 1997.
   Gli istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto  ricorso
 per cassazione avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile ex
 art.  62, decreto legislativo n. 546/1992, il disposto dell'art.  373
 del c.p.c. poiche' dall'esecuzione della sentenza  puo'  derivare  un
 danno  grave  ed  irreparabile  chiedono al giudice tributario che ha
 pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino
 alla pronuncia della adita suprema Corte di  cassazione.  All'udienza
 del  10  settembre  1998  il  difensore  dei contribuenti rag. Cesare
 Palma, assente il  rappresentante  dell'Ufficio  imposte  dirette  di
 Spoleto, ribadisce la piena applicabitita' al processo tributario del
 rimedio  cautelare  endoprocessuale  di  cui all'art. 373 del c.p.c.,
 prospettando altresi la eventuale illegittimita' costituzionale degli
 artt.  47  e  49  d.lgs.  n.  546/1992  in  quanto  limiterebbero  la
 sospensione  dell'atto  impositivo  al  giudizio di primo grado e non
 consentirebbero di sospendere, negli  ulteriori  gradi  del  giudizio
 l'efficacia immediata della sentenza impugnata.
   La commissione osserva quanto segue:
     prima  di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in
 via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle
 sentenze  delle  commissioni  tributarie  regionali,  ai  sensi   del
 richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
 che,  in  assenza  di  una  disciplina  diversa,  rende  operanti nel
 processo tributario le disposizioni  del  c.p.c.,  cio'  che  per  le
 impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.
   Orbene,  secondo  questa  commissione  si  dovrebbe pervenire, come
 recentemente stabilito anche dalla Commissione  tributaria  regionale
 di  Firenze  del  19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi,  uno  di  ordine  formale  e l'altro di ordine sistematico in
 quanto a) ai sensi dell'art. 49, d.lgs. n. 546/1992, e' espressamente
 esclusa l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337  c.p.c.
 e  quindi  anche  delle  norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in
 particolare  l'art.  373  c.p.c.;  b)  ove  il   legislatore   volle,
 espressamente previde la speciale sospensione per l'atto impugnato di
 cui  all'art.  47  citato  d.lgs.  laddove nulla e' disposto circa il
 giudizio di  appello,  dovendosi  da  tale  esclusione  desumere  una
 precisa   scelta  legislativa  volta  ad  escludere  la  possibilita'
 dell'inibitoria in appello.
   Pur tuttavia la commissione si e' posto il problema  di  verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che giustificano i provvedimenti  sospensivi  previsti  nel  processo
 civile  e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in
 senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di  legittimita'
 costituzionale  per  violazione  dell'art.  24  della Costituzione in
 quanto l'esclusione di ogni  possibilita'  di  tutela  cautelare  nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza  di  secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita',
 arrecherebbe una lesione al diritto di difesa,  definito  inviolabile
 in  ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario,
 e del quale, indiscutibilmente  l'azione  cautelare  costituisce  una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe  inoltre  violazione  dell'art.  3 della Costituzione
 laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento  del
 contribuente    in   relazione   soltanto   alla   diversita'   della
 giurisdizione qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad  oggetto
 imposte  e  tasse,  e quindi riconducibili alla comune matrice di cui
 all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti  alla  cognizione
 del  giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario
 ex art.  9  c.p.c.  si'  da  ingenerare  una  palese  violazione  del
 principio  di  uguaglianza  in  quanto  l'azione cautelare in un caso
 (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373  c.p.c.
 e  sempre  negata,  in linea di principio, nel processo tributario, o
 perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.
   Il sospetto di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49  del  d.lgs.
 n. 546/1992 appare quindi fondato.
   Visti  gli  artt. 134 Cost. e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953,
 n. 87, la Commissione tributaria regionale di Perugia.
                                P. Q. M.
   Giudica rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   degli  artt.  47  e  49  del  decreto
 legislativo n. 546/1992 in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione della Repubblica;
   Sospende  la  presente  fase  di  giudizio  e si riserva ogni altra
 pronuncia in rito ed in merito;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  la  presente  oruinanza  sia
 notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei Ministri
 nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso a Perugia, il 10 settembre 1998.
                          Il presidente: Salvi
                                                  Il Relatore: Orzella
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