N. 858 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1998
N. 858 Ordinanza emessa il 30 settembre 1998 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Vallone Paolo Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione su istanza della parte civile sussistendo giustificati motivi - Lamentata previsione dell'esecutivita' subordinata a detta condizione - Disparita' di trattamento rispetto al danneggiato dal reato che abbia adito il giudice civile, posta la incondizionata provvisoria esecutivita' delle sentenze civili di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.) - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 540, comma 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.48 del 2-12-1998 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza; Sentite le parti alla pubblica udienza dibattimentale del 28 settembre 1998; Visti gli atti del procedimento; Udito il presidente relatore; Premesso che, alla udienza del 28 settembre 1998, l'avvocato Vito Tassone, procuratore e difensore di R. S. e di L. C., parti civili costituite, in proprio e della qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore R. F. nel giudizio penale n. 61/1998 Reg. Gen. Mod. XVI, contro Vallone Paolo, ha chiesto che sia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza, concernente la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore di dette parti civili; Premesso che, nella stessa udienza, iI tribunale ha pronunciato sentenza di condanna del Vallone (riconosciuto colpevole dei delitti a lui ascritti) al risarcimento, in favore delle parti civili de quibus dei danni, liquidati in lire quindici milioni, con gli interessi legali dal 22 luglio 1996, e alla rifusione delle spese del processo, e ha riservato di provvedere sulla istanza di provvisoria esecuzione con separato provvedimento; Premesso che, pertanto, nel presente procedimento deve provvedersi, a scioglimento, della riservata deliberazione, sulla precitata istanza di provvisoria esecuzione; Considerato, in proposito, che, laddove l'art. 540, comma 1, c.p.p. subordina la concessione della esecuzione provvisoria alla ricorrenza di "giustificati motivi", nella specie non e' dato apprezzare - ne' le parti interessate hanno, peraltro, prospettato - la sussistenza di veruna circostanza alla stregua della quale possa ritenersi che ricorra detta condizione di legge dei "giustificati motivi" per la provvisoria esecuzione; Considerato che, pertanto, l'applicazione della norma in questione comporterebbe il rigetto della istanza di provvisoria esecuzione proposta dalle parti civili nel presente giudizio; Considerato, tuttavia, che il tribunale ha motivo di dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione de qua per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Considerato, infatti, in proposito, che, laddove l'art. 282 c.p.c. (siccome novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353) fissa il generale regime della (incondizionata) provvisoria esecutivita' delle sentenze di primo grado nei giudizi civili (a prescindere dalla sussistenza di "giustificati motivi"), la difforme disposizione di cui all'art. 540, comma 1 c.p.p., col subordinare (e limitare) alla condizione della ricorrenza di detti "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale, si prospetta irragionevolmente discriminante in pregiudizio della persona danneggiata dal reato la quale si e' avvalsa della facolta' di esercitare l'azione risarcitoria o restitutoria (anziche' dinanzi al giudice civile) nel processo penale ovvero in detto processo ha trasferito l'azione gia' esercitata (art. 75 c.p.p.), risultando vulnerati il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto di azione e di difesa (art. 24 della Costituzione), posto che la provvisoria esecuzione si configura come elemento accessorio della condanna al risarcimento dei danni, affatto intrinseco rispetto al capo che riguarda l'azione civile, sicche', una volta ammessi l'esercizio o il trasferimento della azione de qua nel processo penale (artt. 74 e 75 c.p.p.), la limitazione della tutela (in punto di esecuzione provvisoria) per la parte danneggiata vittoriosa non puo' trovare alcun ragionevole fondamento sulla considerazione dell'unico (ravvisabile) profilo differenziale che e' costituito dalla circostanza che la cognizione del giudice adito involge anche la questione della penale responsabilita' dell'imputato convenuto in risarcimento, trattandosi, per l'appunto, di circostanza del tutto irrilevante ai fini della questione in parola; Premesso, in relazione a tale ultimo profilo, che il collegio non ignora l'autorevole (contraria) opinione, secondo la quale, laddove "la provvisoria esecutivita' di tutte le sentenze civili di primo grado risulta (..) coerente con il nuovo modello strutturale del giuditio civile (..) dopo la riforma (..) ed e' fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie", tale finalita' si prospetterebbe "estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rileva nella realta' effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno", sicche', in considerazione di tale ritenuta differenza di situazioni, si appaleserebbero non irragionevoli la discriminazione operata dal legislatore nella sua discrezionalita' e la compressione della tutela per il danneggiato dal reato (v. Corte costituzionale, 25 marzo-3 aprile 1996, n. 94 in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale, 10 aprile 1996, n. 15); Considerato, tuttavia, che l'assunto de quo non appare condivisibile: in primo luogo, perche' quanto e' ritenuto "assai improbabile (..) nella realta' effettuale" costituisce, tuttavia, oggetto di specifiche previsioni del legislatore, laddove, nel codice di rito, ha espressamente contemplato, in generale, la possibilita' della impugnazione per i soli interessi civili (art. 573 c.p.p.) e, in particolare, la possibilita' della impugnazione dell'imputato esclusivamente "contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali" (art. 574, comma 1 c.p.p.), sicche' i casi de quibus, normativamente previsti, non possono essere, comunque, espunti e obliterati con la considerazione della loro improbabilita' (cioe', rectius, della loro infrequenza sul piano della statistica giudiziaria), al fine di postulare la ritenuta differenza di situazione legittimante la discriminazione, posto che per absurdum, cosi' opinando, ogni violazione del principio di uguaglianza, se afferente a ipotesi ritenute infrequenti o improbabili, finirebbe, per cio' solo, col sottrarsi al sindacato di legittimita' costituzionale; in secondo luogo, perche' la finalita' deflattiva delle "impugrazioni meramente dilatorie", apprezzata in relazione al vittorioso esercizio della azione civile, evidentemente ricorre e si prospetta negli stessi termini, con riferimento, appunto, ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, anche - e altrettanto - nel caso dell'esercizio (o del trasferimento) della medesima azione civile nel processo penale, senza che nulla rilevi al riguardo la circostanza, meramente occasionale ed estrinseca, che l'imputato-convenuto impugni ovvero no anche alcuno dei capi concernenti l'affermazione della responsabilita' penale, la determinazione della pena o la applicazione della confisca; Considerato, infine, che non appare contestabile la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, concernendo la norma che questo Tribunale deve applicare nel presente procedimento;
P. Q. M. Letti e applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, comma 1 c.p.p., limitatamente all'inciso "quando ricorrono giustificati motivi", per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al pubblico ministero e alle parti private, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresi', comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento. Catanzaro, addi 30 settembre 1998 Il presidente estensore: Vecchio 98C1298