N. 861 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1998

                                N. 861
  Ordinanza emessa il 23 giugno 1998  dal  tribunale  di  Ferrara  nel
 procedimento  civile vertente tra Novelli Marinella e Fallimento Fepa
 di Tartoni Marco  C. s.a.s. ed altro
 Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore
    del credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento  -
    Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai crediti
    per  alimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 84/1992 e 1/1998.
 (C.C. artt. 2751, n. 4 e 2778, n. 17).
 (Cost., art. 3).
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Nel  giudizio  promosso  ex art. 101, legge fallimentare da Novelli
 Marinella;
   Contro Fallimento Fepa di Tartoni Marco    C.  s.a.s.  e  dei  soci
 Tartoni Marco e Tartoni Mauro;
   Premesso:
     che  Novelli  Marinella,  con ricorso depositato il 4 marzo 1998,
 presentava istanza per l'ammissione tardiva, in via privilegiata, del
 credito di L. 11.870.448, oltre interessi e rivalutazione, al passivo
 del Fallimento di Tartoni Mauro, dichiarato con  sentenza  di  questo
 tribunale del 22 agosto 1997;
     che  la  medesima  a  detto  fine esponeva che con decreto del 24
 gennaio  1989  il  tribunale  di  Ferrara  omologava  la  separazione
 consensuale  dei coniugi Novelli Marinella - Tartoni Mauro disponendo
 il versamento a favore della moglie dell'assegno di  mantenimento  di
 L.  400.000  mensili,  da  rivalutarsi annualmente secondo gli indici
 Istat (assegno successivamente ridotto a L. 200.000 con provvedimento
 del tribunale del 7 febbraio 1990;
     che con  sentenza  n.  120  del  1997  il  tribunale  di  Ferrara
 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
     che  in  mancanza  del  regolare  adempimento del debito da parte
 dell'ex  coniuge,  Novelli  Marinella  maturava  un  credito  di   L.
 11.870.448, oltre rivalutazione monetaria e interessi, fino alla data
 del fallimento;
     che  nel  corso  del  procedimento per l'insinuazione tardiva del
 credito e in conseguenza  dei  chiarimenti  richiesti  dal  curatore,
 l'istante riduceva la domanda alla complessiva somma di L. 11.856.471
 quale  credito  maturato  alla  data  del  fallimento  per  capitale,
 interessi e rivalutazione;
     che il curatore non si opponeva all'ammissione del credito, ma ne
 contestava la natura privilegiata, non essendo espressamente previsto
 dalla legge il privilegio per il credito al mantenimento;
     che il creditore insisteva per l'ammissione in  via  privilegiata
 del credito, prospettando la questione di legittimita' costituzionale
 dell'  art.  2751 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
 Cost;
   Instaurato il giudizio a seguito della contestazione del  curatore,
 il  creditore  riproponeva la questione e la decisione veniva rimessa
 al collegio;
   Questo collegio, rilevando che l'art. 2751 del codice civile, quale
 norma non suscettibile di interpretazione  analogica,  non  contempla
 tra  i  crediti  che  godono  del  privilegio generale sui mobili del
 debitore, il credito del coniuge all'assegno di mantenimento, ritiene
 sussistano i presupposti per sospendere il giudizio  e  sollevare  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2751 cod. civ. in
 relazione all'art. 3 della della Costituzione nella parte in cui  non
 prevede tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili quelli
 riguardanti   l'assegno   al  mantenimento  del  coniuge  separato  o
 divorziato;
   Cio' premesso;
                             O s s e r v a
   Rilevanza della questione.
   1. - La questione e' rilevante perche'  questo  giudizio  non  puo'
 essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
 di  legittimita'  costituzionale,   essendo   stato   chiesto   dalla
 ricorrente  il  riconoscimento  di  un privilegio che non trova nella
 legge espressa e specifica previsione;
   2. - Ne' puo farsi rientrare la ipotesi del credito al mantenimento
 in quello previsto dall'art. 2751 n. 3 cod. civ. (credito di alimenti
 per  gli  ultimi  tre  mesi  a  favore  delle  persone alle quali gli
 alimenti   sono   dovuti   per    legge    attraverso    la    scelta
 dell'interpretazione  che  la  renda  piu'  conforme  a Costituzione,
 atteso che non di  mera  interpretazione  estensiva  si  tratterebbe,
 bensi'  di una vera e propria (e non consentita al giudice di merito)
 addizione normativa alla previsione dell'art.   2751 cod.  civ.,  che
 contiene un elenco tassativo di tipologie di crediti privilegiati;
   3.  - Si prospetta, infine, ingiusto, perche' non conforme all'art.
 3 della Costituzione, ammettere il credito di cui all'istanza in  via
 meramente  chirografaria,  atteso che il diritto agli alimenti di cui
 agli artt.  433  e  seguenti  del  codice  civile  e  il  diritto  al
 mantenimento  di  cui  agli artt. 156 c.c. e 5, legge n. 898/1970 pur
 operando  in  ambiti  distinti,  si  palesano,  per  taluni  aspetti,
 omogenei;
   Non manifesta infondatezza
   1.  -  La  questione  appare  altresi' non manifestamente infondata
 perche' la norma dell'art. 2751 cod. civile nel non  contemplare  tra
 le  ipotesi  di  crediti muniti di privilegio generale sui mobili, il
 credito del coniuge, separato o divorziato, al  mantenimento  esclude
 in  modo  irragionevole  una  fattispecie  che  ben puo' assimilarsi,
 quanto ai fini, a quella prevista dalla norma di legge sindacata;
   2. - Ed invero, il credito di alimenti di  cui  agli  artt.  433  e
 seguenti  del  cod.  civ.  risponde  all'esigenza  di  garantire  gli
 alimenti alle persone che versano in stato di bisogno e non  sono  in
 grado  di  provvedere  al  proprio  mantenimento,  avuto  riguardo al
 bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche dell'obbligato
 e comunque al fine di garantire quanto sia  necessario  per  la  vita
 dell'alimentando  avuta riguardo alla sua posizione sociale (art. 438
 cod. civ.); la legge  pone,  peraltro,  il  coniuge  al  primo  posto
 nell'ordine dei soggetti obbligati, secondo l'art. 433 cod. civ.;
   3.   -  L'assegno  di  mantenimento  che  il  coniuge,  separato  o
 divorziato,  sia  obbligato,  per  ordine  del  giudice,  a   versare
 all'altro  coniuge  risponde  all'esigenza  di  porre  a carico di un
 coniuge il contributo al mantenimento  dell'altro,  ove  quest'ultimo
 non  abbia  adeguati  redditi propri; in tale ipotesi l'assegno viene
 determinato secondo una piu' articolata valutazione, vale a dire  non
 solo  in  relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (vds
 art. 156, cod. civ.) ma tenendo anche conto, in sede di  scioglimento
 o  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, della condizione
 dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo  personale
 ed  economico  dato  da  ciascuno  alla  conduzione  familiare,  alla
 formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
 di entrambi, della durata del matrimonio (art. 5, legge n.  898/1970;
 l'assegno viene in concreto determinato, secondo i principi enunciati
 dalla giurisprudenza di legittimita', in modo da assicurare all'altro
 coniuge  un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva
 prima della separazione (cfr Cass. civ., sez. I, 14 agosto  1997,  n.
 75630);
   4.  -  Che  l'obbligo  agli alimenti sia giuridicamente distinto da
 quello ora descritto e' poi espressamente  dichiarato  dall'art.  156
 cod.  civ.  laddove, al terzo comma, precisa che a carico del coniuge
 obbligato a corrispondere  l'assegno  di  mantenimento,  resta  fermo
 l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt.  433 e seguenti.
   5.  -  E',  dunque,  proprio  sotto questo profilo che si prospetta
 ingiustificata la disparita' di trattamento che viene a  crearsi,  in
 sede  di  riconoscimento delle cause di prelazione, tra il privilegio
 espressamente concesso dall'art.  2751  n.  4  c.c.,  al  credito  di
 alimenti  a  favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti
 per legge, seppure limitato agli ultimi tre mesi di prestazione, e il
 credito del coniuge, separato o divorziato, al  mantenimento  per  il
 quale, in assenza di una espressa previsione, non spetta invece alcun
 diritto di prelazione correlato alla causa del credito;
   6. - Questo giudice e' a conoscenza della sentenza 4 marzo 1992, n.
 84, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776
 c.c. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.  dal
 tribunale  di  Roma  con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 ritenendo
 certamente non consentito utilizzare lo  strumento  del  giudizio  di
 legittimita'  per  introdurre, sia pure in considerazione del rilievo
 costituzionale di un determinato credito,  una  causa  di  prelazione
 ulteriore,  con  strutturazione  di  un autonomo modulo normativo che
 codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento  nel
 sistema  di  quelli  preesistenti  ...  anche  per  la  necessita' di
 risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto con gli altri
 privilegi gia' positivamente previsti.
   Ritiene tuttavia che possa applicarsi nel caso in esame un  diverso
 schema   di   intervento,   quello   che  consente  di  sindacare  la
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2751  n.  4   c.c.,   stando
 all'interno  sia  della specifica norma attributiva del privilegio al
 diritto agli alimenti  sia,  conseguentemente,  dell'ordine  previsto
 dall'art.  2778  n.  17,  che  assimila,  in  unico  grado, i crediti
 previsti  dall'art.  2751  cod.    civ.:  cio'  ritiene  proprio  per
 l'irragionevole   mancata   espressa   inclusione   del   diritto  al
 mantenimento del coniuge tra i crediti, per  cosi'  dire,  di  natura
 alimentare  (si veda lo stesso diritto alla somministrazione di vitto
 di cui all'art. 2751 n. 3 c.c.);
   7. - Va peraltro osservato  che  la  stessa  Corte  costituzionale,
 nella  recente  sentenza  n.  1  del  29  gennaio  1998  (in Gazzetta
 Ufficiale n. 5/1998), ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.    2751-bis,  n.  2,  del codice civile per l'irragionevole
 disparita' di trattamento, quanto alla garanzia  delle  retribuzioni,
 tra prestatori d'opera intellettuale (al credito dei quali, soltanto,
 era riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del debitore)
 e  i  prestatori  d'opera  non intellettuale; e cio' ha fatto proprio
 rilevando da un lato la omogeneita' delle categorie di soggetti (e di
 crediti)  messe  a  confronto  e  riconducibili  allo   stesso   tipo
 contrattuale  delineato  dall'art.  2222  cod. civ. e, dall'altro, la
 garanzia accordata ai crediti dei lavoratori, indipendentemente dalla
 natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attivita' svolta.
   Richiamando pertanto tale schema  interpretativo,  questo  collegio
 ritiene  che  per  la  norma  di  cui all'art. 2771 n. 4 cod. civ. e,
 conseguentemente, 2778, n.17 cod. civ., non si palesi  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale in relazione
 all'art.  3  della Costituzione nella parte in cui non riconoscono il
 privilegio generale sui mobili del  debitore  anche  al  credito  del
 coniuge, separato o divorziato, al mantenimento.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 all'art.  3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.    2751  n. 4 e 2778 n. 17 del codice civile nella parte in
 cui non prevedono tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili
 del debitore il  credito  del  coniuge,  separato  o  divorziato,  al
 mantenimento.
   Sospende  il  procedimento e ordina la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
   Manda alla cancelleria di comunicare  la  presente  ordinanza  alle
 parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  e, al Presidente del Senato
 della Repubblica.
     Ferrara, addi' 23 giugno 1998
                         Il presidente: Melluso
                                        Il giudice estensore: Carlesso
 98C1301