N. 388 ORDINANZA 23 - 27 novembre 1998

 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Processo  penale  -  Tribunale  penale  di  Treviso  e  deputato  al
 parlamento Vittorio Sgarbi - Insindacabilita' di opinioni dei  membri
 del  parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra la
 Camera dei deputati e l'autorita' giudiziaria - Difetto del requisito
 oggettivo del conflitto - Inammissibilita'.
 
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita'  del  conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato  dal  deputato al Parlamento Vittorio
 Sgarbi nei confronti del Tribunale  penale  di  Treviso  con  ricorso
 depositato  il  14  maggio  1998  ed  iscritto  al n. 93 del registro
 ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del 30 settembre  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto   che   il   ricorrente,   premesso  d'essere  membro  del
 Parlamento,  espone  d'essere  stato  querelato  per   i   reati   di
 diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una
 trasmissione  televisiva,  allo scopo di richiamare "l'attenzione dei
 cittadini e delle istituzioni" sui fatti  che  avevano  gia'  formato
 oggetto di un'interrogazione parlamentare;
     che,  secondo  l'istante,  i due processi penali instaurati a suo
 carico per i suindicati reati violano le norme della Costituzione che
 garantiscono  la  liberta'  di  pensiero,  l'insindacabilita'   delle
 opinioni  dei  membri  del  Parlamento  e  ne definiscono le funzioni
 (artt.  21, 67 e 68 della Costituzione);
     che, ad avviso del ricorrente, sussiste, "nell'inerzia  di  altri
 organismi,  il  diritto  del  membro  del Parlamento di denunciare il
 conflitto tra poteri dello Stato" ed  egli  chiede,  quindi,  che  la
 Corte  dichiari che le "autorita' giudiziarie di Treviso" chiamandolo
 "a  rispondere  in  ben  due  procedimenti  penali"  di   un'opinione
 insindacabile   hanno   avviato   un   conflitto  nei  confronti  del
 Parlamento.
   Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata  preliminarmente
 a  decidere,  con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia
 ammissibile sotto il  profilo  dell'esistenza  della  materia  di  un
 conflitto,  la  cui  risoluzione  spetti  alla  sua  competenza,  con
 riferimento  ai  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  stabiliti  dal
 medesimo art. 37;
     che,  secondo  la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art.
 68, primo  comma,  della  Costituzione  attribuisce  alla  Camera  di
 appartenenza  la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un
 membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle  funzioni
 parlamentari  e,  sino  a  quando  tale  potesta'  non e' esercitata,
 l'autorita'  giudiziaria  che  procede  e'  titolare  del  potere  di
 valutare  incidenter  tantum  la sindacabilita' di detta opinione (da
 ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);
     che, nel caso in esame, non emerge un  contrasto  di  valutazioni
 tra  la  Camera  e  l'autorita'  giudiziaria,  in  quanto  dagli atti
 prodotti dal ricorrente non risulta una  delibera  della  Camera  dei
 deputati  che  abbia  dichiarato  l'insindacabilita'  delle  opinioni
 espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati  iniziati  i
 procedimenti  penali  in  oggetto,  sicche' non puo' ritenersi vi sia
 materia di un conflitto;
     che  il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per
 difetto del requisito oggettivo del conflitto.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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