N. 393 ORDINANZA 23 - 27 novembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Ubriachezza  in  luogo  pubblico  - Trattamento
 sanzionatorio  penale  -  Presunta  irragionevolezza  della  sanzione
 rispetto  a quella prevista per l'ingestione di sostanze stupefacenti
 - Mancata individuazione del quadro normativo dal  quale  deriverebbe
 la denunciata disparita' di trattamento - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 688).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.48 del 2-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 688 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997  dal  pretore
 di  Roma,  sezione  distaccata  di  Frascati,  iscritta al n. 802 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che, nel corso di  un  procedimento  penale  a  carico  di
 alcuni  imputati  del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il
 pretore di Roma, sezione distaccata di  Frascati,  con  ordinanza  in
 data  16  luglio  1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale della citata
 norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con
 l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo
 pubblico o  aperto  al  pubblico  e'  colto  in  stato  di  manifesta
 ubriachezza;
     che,  secondo  il  medesimo  pretore,  la  disposizione censurata
 darebbe  luogo  ad  una  ingiustificata  disparita'  di   trattamento
 rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti,
 ormai  privo  di  rilevanza  penale  a seguito dell'entrata in vigore
 dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno  1993,  n.  171,  che,  in  esito  al
 referendum  indetto  con  d.P.R.  25  febbraio  1993,  ha  dichiarato
 l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990,  n.
 309   (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
 stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
 riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
     che,   ad   avviso   del  remittente,  lo  stato  di  ubriachezza
 presenterebbe "una certa affinita' sintomatica" con l'ingerimento  di
 sostanze stupefacenti, sicche' apparirebbe del tutto irragionevole il
 permanere  della  sanzione  penale a carico di chi ingerisce sostanze
 alcoliche.
   Considerato  che,  ad  avviso  del  pretore,   la   disparita'   di
 trattamento   tra   l'ubriachezza,   prevista   come  contravvenzione
 dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica  per  abuso
 di   sostanze   stupefacenti,   non   piu'   penalmente   sanzionata,
 conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R.  5  giugno
 1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare
 del  18  aprile  1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione
 dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
     che,   contrariamente   a   quanto   supposto   dal   remittente,
 quest'ultima  disposizione  non  sanzionava  lo  stato di alterazione
 psichica  conseguente  all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  ma
 elencava  i  provvedimenti che l'autorita' giudiziaria avrebbe potuto
 adottare  nei  confronti  di  chi   non   avesse   ottemperato   alle
 prescrizioni di cui all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le
 sanzioni  penali  in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi,
 sicche' non appare chiaro, nell'ordinanza di  remissione,  il  quadro
 normativo   dal   quale   deriverebbe  la  denunciata  disparita'  di
 trattamento;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  688   del   codice   penale,
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
 di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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