Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.282 del 2-12-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998, ad oggetto "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 10 luglio 1998; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento dell'Umbria del 31 luglio 1998; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 400 relativo alla facolta' di agraria viene inserito il nuovo titolo XIV e gli articoli dal 401 al 407, relativi alla scuola di specializzazione in attivita' agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate, con conseguente scorrimento dei titoli e della numerazione degli articoli sucessivi. Titolo XIV Scuola di specializzazione in attivita' agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate. Art. 401. - E' istituita la scuola di specializzazione in "Attivita' agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate" presso l'Universita' di Perugia ed afferisce alla facolta' di agraria. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della gestione del territorio utilizzato per una agricoltura ecocompatibile attraverso nuove tecniche in grado di ridurre l'impatto ambientale e di potenziare e valorizzare le risorse naturali. La scuola rilascia il titolo di specialista in attivita' agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate. Art. 402. - Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento o attivita' pratiche guidate. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di agraria con i suoi dipartimenti e istituti. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, lascuola e' in grado di accettare un numero massimo di ammissibili che saranno indicati dagli organi competenti sulla base della normativa vigente in materia. Art. 403. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: scienze e tecnologie agrarie; scienze tecnologie delle produzioni animali; scienze forestali e ambientali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole. Nei casi in cui siano richiesti ulteriori specifici requisiti (ad esempio il diploma di abilitazione professionale), gli stessi verranno indicati. Art. 404. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti. Art. 405. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 404, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica delle 600 ore complessive, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Area 1 - Biologia vegetale applicata. Lo specializzando dovra' approfondire le conoscenze sulla vegetazione spontanea, sui rapporti con l'ambiente pedoclimatico e sui prodotti naturali al fine di saper gestire ed impiantare i prati e i boschi nel rispetto dell'ambiente e della biodiversita' senza tralasciare lo sviluppo sostenibile delle produzioni secondarie, quali i piccoli frutti, i funghi ed i tartufi. Settori scientificodisciplinari: E01C, E01D, G04X. Area 2 - Ecologia applicata. Relativamente alle particolari caratteristiche degli agroecosistemi nelle aree svantaggiate, andranno approfonditi i metodi di monitoraggio della componente ambientale climatica; i modelli a base meteorologica per le produzioni agricole integrate e la difesa, le interazioni tra componenti abiotiche e biotiche, comprendendo i rapporti tra produzione primaria e successivi livelli trofici, per la realizzazione di sistemi colturali ecocompatibili. Settori scientificodisciplinari: E03A, G02A, G06A, G06B. Area 3 -Economia ed estimo rurale - Diritto amministrativo e ambientale. Lo specializzando dovra' approfondire le conoscenze sulla metodologia di analisi, rappresentazione e pianificazione delle risorse territoriali ed ambientali, con particolare riferimento ai sistemi agricoli e forestali; sulla valutazione di vulnerabilita' e di rischio ambientale e territoriale; sulle metodologie di studio delle potenzialita' e costruzione di scenari con le diverse tecniche; sulle metodologie del project management a livello macro e micro; sulla gestione aziendale di imprese integrate in aree svantaggiate e sulla valorizzazione delle risorse e tecniche di gestione agrituristiche. Inoltre dovra' conoscere la legislazione in materia ambientale. Settori scientificodisciplinari: G01X, G05C, N10X. Area 4 - Agronomia e difesa. Lo specializzando, acquisite le tecniche per la valutazione del rischio di perdita di suolo per erosione e della propensione al dissesto, dovra' approfondire le conoscenze sulle tecniche agronomiche dirette e indirette mirate alla protezione del suolo; sulle agrotecniche ecocompatibili; sulle coltivazioni erbacee ed arboree adatte ad ambienti marginali interni; sui prati e pascoli; sulla moltiplicazione del seme delle specie da utilizzare; sull'aboricoltura da legno; sulla selvicoltura; sulla difesa delle colture dalle avversita' parassitarie negli ambienti considerati. Settori scientificodisciplinari: G02A, G03A, G05A, G06A, G06B; G07B, D02A, D02B. Area 5 - Produzioni animali. Lo specializzando dovra' approfondire le conoscenze sui rapporti tra clima, terreno, pianta, animale, in modo da essere in grado di valutare quantitativamente questi fattori e i risultati delle loro interazioni in termini economici e di impatto ambientale, cosi' da poter attuare una gestione dell'allevamento rispondente alle diverse situazioni ecologiche. Settori scientificodisciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D. Art. 406. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 407. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 26 ottobre 1998 Il rettore: Calzoni