Disciplinare della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta).(GU n.287 del 9-12-1998)
IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale che, nella seduta del 3 novembre 1998, hanno reso parere favorevole, all'unanimita', sui periodi della campagna di pesca 1999; Decreta: Art. 1. 1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca 1999 e' consentito alle unita' allo scopo autorizzate: dal 1 febbraio 1999 al 1 aprile 1999 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria (Imperia, Savona, Genova e La Spezia); dal 15 febbraio 1999 al 15 aprile 1999 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del mare Jonio (Taranto e Crotone); dall'11 gennaio 1999 all'11 marzo 1999 nelle acque antistanti tutti gli altri compartimenti marittimi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1998 Il direttore generale: Ambrosio