MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1998 

  Applicazione, nei confronti della  ditta Centro freddo di Giammarco
Marco, dei benefici previsti dall'art.  19, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(GU n.288 del 10-12-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art.  5, comma  4, lettera  0 a),  della legge  28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 4  agosto 1997  con la  quale la
ditta  Centro freddo  di Giammarco  Marco,  con sede  in Pescara,  ha
chiesto l'applicazione dei benefici  agevolati previsti dall'art. 19,
quarto  comma,  del  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, per il  pagamento del carico di IVA dovuto in
base a dichiarazione afferente l'anno  1992, iscritto nei ruoli posti
in  riscossione alla  scadenza di  novembre 1996  per il  complessivo
importo di L.  47.714.768 adducendo di trovarsi,  allo stato attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livello occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta   dalla  ditta  Centro  freddo  di
Giammarco Marco  tendente ad  ottenere i benefici  previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico  tributario  di L.  47.714.768  dovuto  dal
contribuente  deve essere  rideterminato  dalla  sezione staccata  di
Pescara calcolando  sul debito  di imposta gli  interessi sostitutivi
nella misura  del 9% annuo,  in sostituzione delle pene  pecuniarie a
decorrere   dal  giorno   successivo  al   termine  fissato   per  la
presentazione  della  dichiarazione  annuale  e  fino  alla  data  di
scadenza  della prima  o unica  rata del  ruolo; conseguentemente  le
irrogate  sanzioni  rimangono  sospese  fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' come  rideterminato, che  tiene conto  degli oneri
accessori, degli interessi  per ritardata iscrizione a  ruolo e degli
interessi sostitutivi  del 9%  annuo, e' ripartito  in dodici  rate a
decorrere dalla scadenza di novembre 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sspesi,  gli  eventuali  atti  esecutivi posti  in  essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengono a cessare  i presupposti in
base  ai quali  e' stata  concessa ovvero  ove sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
rispondera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale  acconto sulle sanzioni nuvamente  dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 settembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano