Modificazioni allo statuto della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1057).(GU n.288 del 10-12-1998)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attivita' e dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio; Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 nonche' i decreti ministeriali in data 15 luglio 1988 e 21 luglio 1993 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate alla Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a. tenutasi il 30 ottobre 1998, nel corso della quale e' stata deliberata la modifica degli articoli 5, 6, 9, 11, 14, 15 e 20 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati: art. 5: attribuzione al consiglio di amininistrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi; art. 6: eliminazione della clausola di gradimento da parte del consiglio di amministrazione in caso di trasferimento delle azioni sociali; art. 9: modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e in ottemperanza al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; art. 11: soppressione dell'obbligo di conferimento della rappresentanza in assemblea esclusivamente agli azionisti della societa'; art. 14: introduzione della possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per tele e videoconferenza; art. 15: concernente i poteri di cui e' investito il consiglio di amministrazione per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; art. 20: riguardante la previsione della chiusura degli esercizi sociali entro il 31 dicembre di ogni anno, la formazione, alla fine di ogni esercizio, da parte del consiglio di amministrazione, del bilancio e la destinazione degli utili. Roma, 30 novembre 1998 Il presidente: Manghetti