Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Rihabitat", in Perugia.(GU n.292 del 15-12-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Perugia Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte; Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975; Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta lo scioglimento di diritto della sottoelencata societa' cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975: societa' cooperativa "Rihabitat", con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Antonioni Giancarlo in data 19 aprile 1991, rep. n. 229885, registro societa' 22502 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 23272/253192/4-1. Perugia, 23 novembre 1998 Il direttore: De Vecchi