N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio - 24 novembre 1998

                                N. 875
  Ordinanza   emessa   il   4   maggio   1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 novembre 1998) dal g.i. del  tribunale  di  Roma
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Corsini Doriana e Ministero
 delle finanze
 Tasse  -  Tasse  automobilistiche  -  Ingiunzione  di   pagamento   -
    Impugnabilita'  con ricorso all'Intendente di finanza entro trenta
    giorni  dalla  notificazione   -   Previsione   dell'esperibilita'
    dell'azione  giudiziaria  entro sei mesi dalla notificazione della
    decisione definitiva o decorsi sei mesi  dalla  presentazione  del
    ricorso,  senza  che  sia stata notificata la relativa decisione -
    Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del diritto alla  tutela
    giurisdizionale  contro  gli  atti della p.a.   - Riferimento alle
    sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.   40/1993,   406/1993,
    360/1994 e 56/1995.
 (Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3).
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento n. 61491 RGAC
 dell'anno 1995 vertente tra Corsini Doriana, attrice-opponente  e  il
 Ministero delle finanze, in persona del Ministro, convenuto-opposto;
                               In fatto
   Con  ricorso  al tribunale di Roma Doriana Corsini, premesso che in
 data 13 dicembre 1994 aveva presentato  ricorso  al  Ministero  delle
 finanze,  sede di Viterbo, avverso la cartella esattoriale n. 4610120
 che le aveva intimato il pagamento di L. 2.640.983 a titolo di  tassa
 automobilistica  di possesso, sopratasse ed interessi, in ragione del
 mancato pagamento della stessa per l'autoveicolo  Mercedes  Benz  220
 tg. VT 191626; che detta amministrazione aveva respinto il ricorso in
 quanto presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data
 di  notifica  della  cartella  esattoriale; che il giudice di pace di
 Viterbo, presso il quale l'attrice aveva presentato  ricorso  per  la
 dichiarazione  di  nullita'  della  cartella  esattoriale n. 4610120,
 declinando la propria competenza, aveva rimesso con sentenza le parti
 dinanzi al tribunale di Roma; assumendo che il termine  di  decadenza
 previsto  dall'art.  3,  primocomma,  della legge 24 gennaio 1978, n.
 27, non era perentorio e che nel merito non era  stato  tenuto  conto
 del  decreto  del  giudice  conciliatore  di  Viterbo,  attestante la
 perdita di possesso dell'autoveicolo dal 1983, ha chiesto dichiararsi
 la   nullita'   ovvero   l'annullamento   della   indicata   cartella
 esattoriale.
   Nell'indicata  fattispecie,  considerato  che  non puo' mettersi in
 dubbio la perentorieta'  del  termine  indicato,  trattandosi  di  un
 termine dato per l'impugnativa di un atto esecutivo, ritiene peraltro
 il  giudicante,  d'ufficio,  di dover rimettere all'esame della Corte
 costituzionale la valutazione sulla conformita' dell'art. 3, legge 24
 gennaio 1978, n. 27, citata, alle norme degli artt. 24  e  113  della
 Costituzione,  in  materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento
 di  tasse  automobilistiche,  in  quanto  esso   non   consente   che
 l'opposizione  sia esaminata direttamente in sede giurisdizionale, in
 mancanza   ed   indipendentemente   dall'esperimento   del    ricorso
 amministrativo.
                              In diritto
   In  base  all'art.  3  della legge 24 gennaio 1978, n. 27, l'azione
 giudiziaria  puo'  essere  promossa  solo  dopo   la   notifica   del
 provvedimento definitivo sul ricorso all'amministrazione finanziaria,
 ovvero  trascorsi  sei  mesi  dalla  presentazione del ricorso, senza
 notifica di decisione.
   La questione e' rilevante nel  presente  giudizio:  invero  ove  la
 norma   in  questione  fosse  ritenuta  in  contrasto  con  la  norma
 costituzionale, il giudice ordinario potrebbe  evitare  di  accertare
 l'esitenza, a monte, di un ricorso amministrativo, e la tempestivita'
 della  sua  proposizione e decidere il merito della questione ad esso
 sottoposta.     Questione  che  appare   suscettibile   di   positiva
 considerazione,  poiche' e' giurisprudenza pacifica (cfr. Corte cost.
 n. 11797 del 30  ottobre 1992; Cass. n. 8176 del 29 agosto 1997)  che
 la  legge  -  art.  5,  comma  32 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953,
 convertito nella legge 28 febbraio  1983,  n.  53  -  non  condiziona
 l'esistenza    dell'obbligazione    tributaria    al   dato   formale
 dell'iscrizione nel P.R.A. ma pone solo una presunzione  relativa  di
 appartenenza  del veicolo a colui che da detta pubblicita' ne risulti
 titolare, presunzione che puo' essere superata dalla prova  contraria
 dell'avvenuta perdita di possesso.
   La    questione    sollevata   d'ufficio,   appare   altresi'   non
 manifestamente infondata: invero, la stessa Corte, in altre decisioni
 nella specifica materia tributaria (sentenze nn. 406  del  1993,  360
 del  1994,  e  56  del  1995),  ha  affermato  che  l'assoggettamento
 dell'azione   giudiziaria   al   previo   esperimento    di    rimedi
 amministrativi,  con  differimento  della  proponibilita' dell'azione
 all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla
 data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se  giustificato
 da  esigenze  di  ordine generale o superiori finalita' di giustizia,
 circostanze che non sembrano sussistenti nel caso in esame.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli  atti
 dello stesso alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   nonche'   ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 4 maggio 1998
                    Il giudice: (firma illeggibile)
 98C1345