N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio - 24 novembre 1998
N. 875 Ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 1998) dal g.i. del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Corsini Doriana e Ministero delle finanze Tasse - Tasse automobilistiche - Ingiunzione di pagamento - Impugnabilita' con ricorso all'Intendente di finanza entro trenta giorni dalla notificazione - Previsione dell'esperibilita' dell'azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva o decorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata notificata la relativa decisione - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1993, 406/1993, 360/1994 e 56/1995. (Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3). (Cost., artt. 24 e 113).(GU n.50 del 16-12-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 61491 RGAC dell'anno 1995 vertente tra Corsini Doriana, attrice-opponente e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, convenuto-opposto; In fatto Con ricorso al tribunale di Roma Doriana Corsini, premesso che in data 13 dicembre 1994 aveva presentato ricorso al Ministero delle finanze, sede di Viterbo, avverso la cartella esattoriale n. 4610120 che le aveva intimato il pagamento di L. 2.640.983 a titolo di tassa automobilistica di possesso, sopratasse ed interessi, in ragione del mancato pagamento della stessa per l'autoveicolo Mercedes Benz 220 tg. VT 191626; che detta amministrazione aveva respinto il ricorso in quanto presentato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale; che il giudice di pace di Viterbo, presso il quale l'attrice aveva presentato ricorso per la dichiarazione di nullita' della cartella esattoriale n. 4610120, declinando la propria competenza, aveva rimesso con sentenza le parti dinanzi al tribunale di Roma; assumendo che il termine di decadenza previsto dall'art. 3, primocomma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, non era perentorio e che nel merito non era stato tenuto conto del decreto del giudice conciliatore di Viterbo, attestante la perdita di possesso dell'autoveicolo dal 1983, ha chiesto dichiararsi la nullita' ovvero l'annullamento della indicata cartella esattoriale. Nell'indicata fattispecie, considerato che non puo' mettersi in dubbio la perentorieta' del termine indicato, trattandosi di un termine dato per l'impugnativa di un atto esecutivo, ritiene peraltro il giudicante, d'ufficio, di dover rimettere all'esame della Corte costituzionale la valutazione sulla conformita' dell'art. 3, legge 24 gennaio 1978, n. 27, citata, alle norme degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento di tasse automobilistiche, in quanto esso non consente che l'opposizione sia esaminata direttamente in sede giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente dall'esperimento del ricorso amministrativo. In diritto In base all'art. 3 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, l'azione giudiziaria puo' essere promossa solo dopo la notifica del provvedimento definitivo sul ricorso all'amministrazione finanziaria, ovvero trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, senza notifica di decisione. La questione e' rilevante nel presente giudizio: invero ove la norma in questione fosse ritenuta in contrasto con la norma costituzionale, il giudice ordinario potrebbe evitare di accertare l'esitenza, a monte, di un ricorso amministrativo, e la tempestivita' della sua proposizione e decidere il merito della questione ad esso sottoposta. Questione che appare suscettibile di positiva considerazione, poiche' e' giurisprudenza pacifica (cfr. Corte cost. n. 11797 del 30 ottobre 1992; Cass. n. 8176 del 29 agosto 1997) che la legge - art. 5, comma 32 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione nel P.R.A. ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che da detta pubblicita' ne risulti titolare, presunzione che puo' essere superata dalla prova contraria dell'avvenuta perdita di possesso. La questione sollevata d'ufficio, appare altresi' non manifestamente infondata: invero, la stessa Corte, in altre decisioni nella specifica materia tributaria (sentenze nn. 406 del 1993, 360 del 1994, e 56 del 1995), ha affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilita' dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalita' di giustizia, circostanze che non sembrano sussistenti nel caso in esame.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 4 maggio 1998 Il giudice: (firma illeggibile) 98C1345