N. 880 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1998
N. 880 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi Vittorio e Ponza Stefano di S. Martino Esecuzione forzata in genere - Pensioni dei pubblici dipendenti - Pignorabilita' e sequestrabilita' fino alla concorrenza di un quinto - Mancata previsione - Omessa distinzione tra i vari tipi di pensione, in base al carattere retributivo o assistenziale - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati rispetto ai lavoratori in servizio e discriminazione tra categorie di creditori, in ordine alla possibilita' di tutela dei propri interessi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte costituzionale nn. 447/1994, 55/1991 e 221/1995. (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 24, in relazione al c.c. art. 2740).(GU n.50 del 16-12-1998 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O s s e r v a Stefano Ponza Di San Martino ha promosso esecuzione presso terzi nei confronti di Vittorio Lazzareschi, pignorando il quinto della pensione a quest'ultimo corrisposta dal Ministero del tesoro, di importo pari a L. 1.693.304 mensili, per il recupero di un credito non alimentare, ne' derivante dal pregresso rapporto di lavoro, ne' tributario, e quindi non ricompreso tra quei crediti di cui e' consentito il pignoramento dall'art. 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Il Lazzareschi ha proposto opposizione, deducendo la generale impignorabilita' della pensione prevista dall'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica cit., salvo le eccezioni sopra elencate, e questo giudicante ha disposto la sospensione dell'esecuzione, attesa la indubbia fondatezza in punto di diritto della eccezione proposta. Nel giudizio di opposizione il convenuto creditore pignorante si e' costituito sollevando questione di legittimita' costituzionale delle norme citate, per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, e la questione appare rilevante, in quanto da essa dipende la decisione della opposizione ad esecuzione, e non manifestamente infondata, per cui ritiene questo giudicante di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' valuti la conformita' delle norme denunciate agli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilita', nel rispetto del generale liinite del quinto previsto dall'art. 545 c.p.c. per le retribuzioni, anche delle pensioni. La questione e' gia' stata sollevata in passato, decisa dalla Consulta con la pronuncia n. 55 del 6 febbraio 1991, e successivamente dichiarata inammissibile con le ordinanze nn. 447/1994 e 221/1995, ma ritiene questo giudicante di dover sollecitare il riesame della questione, sia in considerazione del mutato assetto normativo derivato, nella inerzia del legislatore, da alcune fondamentali decisioni della Corte costituzionale in relazione alla pignorabilita' di retribuzioni ed indennita' dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sia in considerazione della mutata realta' socio economica. Attualmente, a seguito dell'intervento adeguatore sopra citato (Corte costituzionale nn. 89/1987, 878/1988, 1041/1988, 572/1989, 115/1990, 340/1990, 99/1993): A) non vi e' alcun limite alla pignorabilita', nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c., di retribuzioni ed indennita' dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; B) non vi e' alcuna differenziazione tra lavoratori privati e pubblici; C) le pensioni, sia pubbliche che private, sono pignorabili nei limiti di cui all'art. 2, d.P.R. n. 180/1950. Resta ferma la generale impignorabilita' delle pensioni per tutti gli altri crediti, e tale limitazione, ad avviso di questo giudicante, appare in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., ove si consideri la generale pignorabilita' delle retribuzioni nel limite del quinto. Vi e' una palese disparita' di trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, tra il debitore percettore di una retribuzione e quello che percepisce una pensione, e tale disparita' di trattamento non pare giustificabile, puramente e semplicemente, con il richiamo alla funzione previdenziale della pensione, che giustificherebbe una disparita' di regolamentazione delle due fattispecie, come affermato in Corte costituzionale n. 55/1991. La indubbia natura previdenziale della pensione, di per se', non costituisce in alcun modo indice di condizioni patrimoniali difformi e deteriori del percettore di pensione rispetto al percettore di retribuzione, ove, come nel caso di specie, la pensione venga corrisposta a seguito di regolare contribuzione in costanza di rapporto di lavoro; al contrario, non sono infrequenti trattamenti pensionistici ben piu' cospicui di tante retribuzioni. In altri termini, non e' la semplice qualifica di pensionato che appare sufficiente ad esonerare il debitore dalla sua responsabilita' patrimoniale, e giustificare tale diverso trattamento con la diversa natura del reddito appare una tautologia; appare invece necessario chiarire per quali motivi tale trattamento di favore del reddito pensionistico possa ritenersi conforme ai principi costituzionali. Vi sono peraltro pensioni che hanno natura di "alimentarieta'" in senso lato, o comunque carattere assistenziale, e valutera' la Consulta se e' possibile salvaguardare le esigenze assistenziali poste alla base di tali prestazioni: ad esempio potrebbe individuarsi un limite minimo di impignorabilita' costituito da un importo pari alla pensione sociale. La violazione dell'art. 24 Cost., in relazione al generale principio di cui all'art. 2740 c.c., si apprezza ove si consideri che attualmente chi vanta crediti pecuniari nei confronti di un pensionato vede limitata la sua possibilita' di tutela giurisdizionale rispetto a tutti gli altri creditori. La norma denunciata appare in definitiva superata ed anacronistica, in quanto ispirata ad una concezione della pensione come reddito minimo, residuale, e quasi di sussistenza, mentre nella realta' contemporanea il reddito da pensione tende ad acquistare sempre maggiore rilevanza ed entita', per una serie di fattori come l'aumento della speranza di vita ed il ritiro dal lavoro di un gran numero di soggetti che possono vantare pensioni di importo relativamente elevato, del tutto paragonabili a redditi di lavoro. Non va infine sottovalutato l'emergere di fenomeni nuovi come la previdenza integrativa, che rendono sempre piu' difficilmente sostenibile l'esistenza di una sorta di "zona franca" rispetto al generale principio della responsabilita' con tutto il proprio patrimonio
P.Q.M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consisiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Reubblica e della Camera dei deputati. Lucca, addi' 12 ottobre 1998 Il pretore: Lucente 98C1350