N. 881 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1998
N. 881 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di Trotta Maurizio ed altro Reato in genere - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza, minaccia o abuso di autorita, al compimento di atti sessuali - Lamentata indeterminatezza della locuzione "atto sessuale" - Lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (C.P. art. 609-bis). (Cost., art. 25, secondo comma).(GU n.50 del 16-12-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale (r.g. n. 24/1997 trib.) a carico di Trotta Maurizio e Trotta Marcello, imputati entrambi, fra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 609-bis c.p. L'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 609-bis c.p., preliminarmente sollevata dalla difesa degli imputati, e' fondata e va accolta. La norma di cui all'art. 609-bis c.p., come chiaramente si evince dai lavori preparatori della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che l'ha introdotta, abrogando le precedenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, dando attuazione ad istanze, da anni propugnate da un certo movimento di opinione (riecheggiante analoghi movimenti notoriamente molto attivi negli U.S.A.) e volte ad una diversa collocazione penale (delitti contro la liberta' personale e non piu' contro la moralita' pubblica e il buon costume) di determinati comportamenti inerenti alla sfera sessuale e ad un maggiore rigore punitivo, ha unificato sotto un'unica previsione i fatti che in precedenza integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti, introducendo, come elemento unificante, la nozione di "atti sessuali", senza di tale nozione dare una definizione o descrizione, ma evidentemente rinviando ad una ritenuta comune condivisione del significato della locuzione "atto sessuale". Ritiene questo tribunale che una pretesa concezione comunemente e univocamente accettata della locuzione "atto sessuale" non sia rinvenibile, sia nel linguaggio comune che nella letteratura scientifica. La stessa giurisprudenza di merito e di legittimita' presenta non pochi esempi dai quali si puo' desumere l'assenza di un significato consolidato e pacifico della suddetta locuzione, la' dove il medesimo comportamento e' stato in un caso ricondotto alla fattispecie dell'atto di libidine violento e in un altro caso ritenuto penalmente non riprovevole. E' il caso, ad esempio, di Cass. III, 11 ottobre 1995, imputato Delogu, che non ha ritenuto riconducibile al suddetto reato un bacio sul collo e sulla guancia, e di Cass. III, 5 giugno 1998, imputato Di Francia, che ha invece ravvisato il delitto di cui al previgente art. 521 c.p. nel tentativo di un bacio sulla bocca. Autorevole dottrina, fin dall'entrata in vigore della legge n. 66 del 1996, ha, del resto, subito fatto notare che "la nuova formula sintetica ''atti sessuali'' e' troppo generica e indeterminata per non suscitare riserve sotto il profilo dell'osservanza del principio di tassativita'", proprio fondandosi sul fatto che, allo stato attuale, "non sembra possibile rinvenire una nozione sufficientemente univoca di atto o comportamento sessuale, che rifletta un significato consolidato nel linguaggio comune o nella stessa letteratura scientifica". Appare arbitrario e pericoloso rimettere di volta in volta al giudice di stabilire quando una determinata condotta configuri "atto sessuale" ai fini dell'applicazione dell'art. 609-bis c.p. e quando invece una condotta apparentemente non dissimile dalla precedente sia invece penalmente irrilevante o riconducibile ad altra fattispecie criminosa meno rigorosamente sanzionata. ll rimettere totalmente alla discrezionalita' interpretativa del giudice l'individuazione dell'atto sessuale penalmente rilevante, in ogni concreta fattispecie, potrebbe determinare vistose disparita' di trattamento, inaccettabili dalla coscienza sociale, anche in considerazione del fatto che l'art. 609-bis c.p., prevede sanzioni ispirate a severo rigore. Deve pertanto ritenersi che l'art. 609-bis c.p., sia in contrasto con il principio di tassativita' che trova tutela costituzionale nell'art. 25, secondo comma, Cost. Soccorre puntualmente, a tale riguardo, quanto la Corte costituzionale ha stabilito nella nota e pregevole sentenza 8 giugno 1981, n. 96, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 603 c.p. (plagio) per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. La Corte ha precisato che, alla base del principio di tassativita', "sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla liberta' personale". Ha percio' ritenuto che, "per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative e di valore". La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-bis c.p., in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., non e' pertanto manifestamente infondata ed e' indubbiamente rilevante ai fini della decisione in ordine alla colpevolezza o meno degli imputati.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-bis c.p., in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sollevata dalla difesa; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento penale n. 24/1997 r.g. tribunale a carico di Trotta Maurizio e Trotta Marcello; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale. Crema, addi' 21 ottobre 1998 Il presidente est.: Ferrari 98C1351