N. 881 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1998

                                N. 881
  Ordinanza  emessa  il  21  ottobre  1998  dal tribunale di Crema nel
 procedimento penale a carico di Trotta Maurizio ed altro
 Reato in genere - Violenza sessuale - Costrizione, mediante violenza,
    minaccia o abuso di autorita, al compimento  di  atti  sessuali  -
    Lamentata  indeterminatezza  della  locuzione  "atto  sessuale"  -
    Lesione del principio di tassativita' della fattispecie penale.
 (C.P. art. 609-bis).
 (Cost., art. 25, secondo comma).
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale (r.g.   n.
 24/1997  trib.)  a  carico  di  Trotta  Maurizio  e  Trotta Marcello,
 imputati entrambi, fra l'altro, del reato previsto e punito dall'art.
 609-bis c.p.
   L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  609-bis
 c.p.,  preliminarmente  sollevata  dalla  difesa  degli  imputati, e'
 fondata e va accolta.
   La norma di cui all'art. 609-bis c.p., come chiaramente  si  evince
 dai  lavori preparatori della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che l'ha
 introdotta,  abrogando  le  precedenti  fattispecie  criminose  della
 violenza  carnale e degli atti di libidine violenti, dando attuazione
 ad istanze, da anni propugnate da  un  certo  movimento  di  opinione
 (riecheggiante  analoghi  movimenti  notoriamente  molto attivi negli
 U.S.A.) e volte ad una diversa collocazione penale (delitti contro la
 liberta' personale e non piu' contro la moralita' pubblica e il  buon
 costume)  di determinati comportamenti inerenti alla sfera sessuale e
 ad  un  maggiore  rigore  punitivo,  ha  unificato   sotto   un'unica
 previsione  i fatti che in precedenza integravano i distinti reati di
 violenza carnale e di atti di libidine violenti,  introducendo,  come
 elemento  unificante,  la  nozione  di "atti sessuali", senza di tale
 nozione  dare  una  definizione  o  descrizione,   ma   evidentemente
 rinviando  ad  una ritenuta comune condivisione del significato della
 locuzione "atto sessuale".
   Ritiene  questo  tribunale che una pretesa concezione comunemente e
 univocamente  accettata  della  locuzione  "atto  sessuale"  non  sia
 rinvenibile,   sia   nel  linguaggio  comune  che  nella  letteratura
 scientifica.  La stessa giurisprudenza di merito  e  di  legittimita'
 presenta  non pochi esempi dai quali si puo' desumere l'assenza di un
 significato consolidato e pacifico della suddetta locuzione, la' dove
 il medesimo  comportamento  e'  stato  in  un  caso  ricondotto  alla
 fattispecie  dell'atto  di  libidine  violento  e  in  un  altro caso
 ritenuto penalmente non riprovevole.   E' il  caso,  ad  esempio,  di
 Cass.  III,  11  ottobre  1995,  imputato Delogu, che non ha ritenuto
 riconducibile al suddetto reato un bacio sul collo e sulla guancia, e
 di Cass. III, 5 giugno 1998,  imputato  Di  Francia,  che  ha  invece
 ravvisato il delitto di cui al previgente art. 521 c.p. nel tentativo
 di un bacio sulla bocca.
   Autorevole  dottrina, fin dall'entrata in vigore della legge n.  66
 del 1996, ha, del resto, subito fatto notare che  "la  nuova  formula
 sintetica  ''atti  sessuali''  e' troppo generica e indeterminata per
 non suscitare riserve sotto il profilo dell'osservanza del  principio
 di  tassativita'",  proprio  fondandosi  sul  fatto  che,  allo stato
 attuale, "non sembra possibile rinvenire una nozione sufficientemente
 univoca di atto o comportamento sessuale, che rifletta un significato
 consolidato  nel  linguaggio  comune  o  nella   stessa   letteratura
 scientifica".
   Appare  arbitrario  e  pericoloso  rimettere  di  volta in volta al
 giudice di stabilire quando una determinata condotta configuri  "atto
 sessuale"  ai  fini dell'applicazione dell'art. 609-bis c.p. e quando
 invece una condotta apparentemente non dissimile dalla precedente sia
 invece penalmente irrilevante o riconducibile  ad  altra  fattispecie
 criminosa meno rigorosamente sanzionata. ll rimettere totalmente alla
 discrezionalita'    interpretativa   del   giudice   l'individuazione
 dell'atto   sessuale   penalmente   rilevante,   in   ogni   concreta
 fattispecie,  potrebbe determinare vistose disparita' di trattamento,
 inaccettabili dalla coscienza sociale, anche  in  considerazione  del
 fatto  che  l'art.  609-bis  c.p., prevede sanzioni ispirate a severo
 rigore. Deve pertanto ritenersi che l'art.    609-bis  c.p.,  sia  in
 contrasto   con   il  principio  di  tassativita'  che  trova  tutela
 costituzionale nell'art. 25, secondo comma, Cost.
   Soccorre  puntualmente,  a   tale   riguardo,   quanto   la   Corte
 costituzionale  ha stabilito nella nota e pregevole sentenza 8 giugno
 1981, n. 96, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo  l'art.
 603  c.p.  (plagio) per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.
 La Corte ha precisato che, alla base del principio  di  tassativita',
 "sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di
 misure  limitative  di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla
 liberta' personale". Ha percio' ritenuto che, "per  effetto  di  tale
 principio,  onere  della  legge  penale  sia quello di determinare la
 fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete,
 nel  ricondurre  un'ipotesi  concreta  alla  norma  di  legge,  possa
 esprimere  un  giudizio  di  corrispondenza  sorretto  da  fondamento
 controllabile. Tale  onere  richiede  una  descrizione  intellegibile
 della   fattispecie   astratta,  sia  pure  attraverso  l'impiego  di
 espressioni indicative e di valore".
   La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 609-bis c.p.,
 in  riferimento  all'art.  25,  secondo comma, Cost., non e' pertanto
 manifestamente infondata ed e' indubbiamente rilevante ai fini  della
 decisione in ordine alla colpevolezza o meno degli imputati.
                               P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 609-bis  c.p.,  in  relazione  all'art.  25,
 secondo comma della Costituzione, sollevata dalla difesa;
   Dispone  la  trasmissione  alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento penale n. 24/1997 r.g.  tribunale  a  carico  di  Trotta
 Maurizio e Trotta Marcello;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  procedimento  sino  alla
 pronuncia della Corte costituzionale.
     Crema, addi' 21 ottobre 1998
                      Il presidente est.: Ferrari
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