N. 882 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1998
N. 882 Ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Valle d'Aosta nel giudizio di responsabilita' nei confronti di Faval Renato ed altri Corte dei conti - Applicazione a tutte le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11, legge n. 658/1984 relativi alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, concernenti la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della sezione stessa nonche' le funzioni e i poteri del procuratore generale presso la medesima - Omessa espressa indicazione dei parametri, salvo per la riduzione a tre del numero dei componenti la sezione - Violazione del principio di eguaglianza con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 212/1984 dichiarativa di illegittimita' costituzionale di norma di identico contenuto. Corte dei conti - Funzioni del procuratore generale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte con poteri di controllo sugli atti della regione - Violazione dell'autonomia regionale e dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. Corte dei conti - Dotazione organica delle sezioni giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali - Squilibrio a favore degli uffici dei procuratori rispetto alle sezioni nonostante la maggior mole di lavoro delle stesse - Violazione della competenza del Parlamento circa l'organico e la spesa del personale della Corte dei conti, nonche' dei principi della copertura finanziaria, di imparzialita' e buon andamento della p.a. Corte dei conti - Sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali - Appello alle sezioni giurisdizionali centrali - Violazione del principio dell'inappellabilita' delle pronunce della Corte dei conti, salvo il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 3 e 5, art. 2, comma 2; d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543 (recte: 23 ottobre 1996), art. 1, comma 3-bis, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639; d.P.C.M. 28 aprile 1997; legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, aggiunto dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639). (Cost., artt. 24, secondo comma, 70, 81, terzo comma, 97, 100, ultimo comma, 111, terzo comma, 125).(GU n.50 del 16-12-1998 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 6/EL, promosso dal sostituto procuratore generale Giovanni Pastorino Olmi, con atto di citazione dei componenti la Giunta regionale della Valle d'Aosta che con deliberazioni n. 937 del 23 febbraio 1979, n. 1032 del 29 febbraio 1980, n. 1835 del 27 febbraio 1987, n. 1997 del 4 marzo 1988, modificata con n. 2802 del 25 marzo 1988, avevano attribuito al dr. Bortoli Gino, gia' titolare della segreteria del comune di Gignod e successivamente del comune di Quart, l'incarico di capo gabinetto presso la Presidenza della Giunta regionale a far tempo dal 1979, con una indennita' mensile di incarico oltre eventuali compensi per trasferte e prestazioni di lavoro straordinario di cui veniva messo in dubbio la legittimita' e considerato abnorme la entita', per un danno complessivo di L. 39.090.000. Tutti i citati avevano risposto all'invito a dedurre che tale atto doveva essere fatto dal procuratore regionale e non dal sostituto procuratore generale. All'udienza del 29 settembre 1998 si sono costituiti Faval Renato, Perrin Giuseppe, Vierin Dino, Voyat Ugo, difesi dagli avvocati Ernesto Pastorelli e Guido Romanelli; Fosson Augusto e Laniece Angelo, difesi dall'avv. Roberto Jorioz; Martin Maurizio e Rollandin Augusto difesi dagli avvocati prof. Vittorio Barosio, avv. Enrico Inserviente e avv. Claudio Maione; non si e' costituito Lanivi Ilario. Tutti gli avvocati, che avevano chiesto la nullita' dell'atto di citazione perche' non sottoscritto dal procuratore regionale per l'art. 1, comma 3-bis della legge 10 dicembre 1996, n. 639, oltre la prescrizione dell'azione e la infondatezza della domanda, si sono associati alla memoria aggiunta, letta e illustrata in udienza, dagli avv.ti Pastorelli e Romanelli, che hanno prospettato la illegittimita' costituzionale della normativa del 1994 e di quella successiva del 1996 correlata allo squilibrio istituzionale determinato dalla reiterazione di una serie di decreti-legge di identico contenuto ("Disposizione a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa") che hanno formato oggetto da parte della regione autonoma Valle d'Aosta di ripetuti ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale per mancata conversione nel termine (d.-l. 8 marzo 1993, n. 54; d.-l. 15 maggio 1993, n. 143; d.-l. 17 luglio 1993, n. 232; d.-l. 14 settembre 1993, n. 359; d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, avente titolo diverso ma identico contenuto, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19). Sia la legge n. 19 del 1994, sia la legge 14 gennaio 1994, n. 20, furono poi modificate da ben 12 decreti-legge con identico titolo ("Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti"): sono i dd.-ll. 25 dicembre 1994, n. 718; 25 febbraio 1995, n. 439; 29 aprile 1995, n. 131; 28 giugno 1995, n. 248; 28 agosto 1995, n. 353; 27 ottobre 1995, n. 439; 27 dicembre 1995, n. 451; 26 febbraio 1996, n. 79; 26 aprile 1996, n. 215; 22 giugno 1996, n. 333; 8 agosto 1996, n. 441; 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. "In particolare, le attribuzioni conferite al procuratore regionale si configurano come estrinsecazione di un'attivita' di controllo sugli atti della regione, lesive delle sue competenze, che si pongono in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, violano lo stesso sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione), nonche' i principi costituzionali in materia di controlli (artt. 125, 126 e 127 Cost.), sostanziandosi in compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma della Costituzione affida alla Corte dei conti. Il potere attribuito al procuratore regionale comporta inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, per la possibile contraddittorieta' tra la valutazione del procuratore regionale e l'esito positivo del controllo svolto dalla commissione di coordinamento: una ipotesi che assume dimensioni concrete proprio nel presente giudizio, in cui il convenuto e' chiamato a rispondere di atti dichiarati legittimi dall'organo di controllo statale, dando sostanzialmente luogo ad un conflitto di attribuzioni. Sotto ulteriore profilo, dubbia appare anche la legittimita' della facolta' concessa al procuratore regionale di proporre impugnazione avverso le decisioni della sezione giurisdizionale: tale previsione appare infatti incompatibile con l'art. 111, terzo comma della Costituzione che, contro le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ammette solo il ricorso per cassazione per motivi interenti alla giurisdizione. Significativa e', in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1984, che ha riconosciuto la costituzionalita' degli artt. 3 e 67 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, ''nelle parti in cui non prevedono il doppio grado per le sentenze pronunciate dalla Corte dei conti'' ed ha statuito che l'art. 125, secondo comma, della Costituzione a norma del quale ''nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativi di pari grado'' non puo' estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato". La sezione rileva che la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 non e' solo declaratoria di violazione dell'art. 77 della Costituzione dalla reiterazione di decreti-legge di contenuto sostanzialmente uguale, ma dimostra la sostanziale violazione della Costituzione anche quando, come nel caso prospettato, gli stessi decreti sono convertiti in legge, perche' viene alterata la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, perche' toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti di necessita' e di urgenza, perche' attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia e suscita nell'ordinamento un'aspettativa di consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante sanatoria finale della disciplina reiterata. Inoltre incide negli equilibri istituzionali e intacca la certezza del diritto. Tutto cio' si e' verificato nella prospettata legislazione di urgenza adottata per la Corte dei conti, ancorche' questa, tempestivamente, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sulla legge n. 20 del 1994, abbia eccepito l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale n. 13, del 29 marzo 1995). Il presente giudizio non puo' essere definito indipendente dalla soluzione delle seguenti questioni sollevate dalle parti e dall'ufficio: A) l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, dispone: "A tutte le sezioni, comprese quelle gia' istituite si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658". In particolare l'art. 5 della legge 658 del 1984 e' identico all'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 212 del 12 luglio 1984 della Corte costituzionale "per aver illegittimamente ridotto a tre il numero dei votanti". Di conseguenza anche l'art. 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 dovrebbe essere dichiarato incostituzionale. B) l'art. 2 (pubblico ministero presso la Corte dei conti) della legge 14 gennaio 1994, n. 19, comma 2 dispone: "Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio". Il comma 3-bis dell'art. 1 del d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, aggiunge che prima di emettere l'atto di citazione il procuratore regionale invita il presunto responsabile a depositare le proprie deduzioni. Inoltre lo stesso comma 3-bis statuisce che il procuratore regionale puo' "disporre l'archiviazione" senza nessun riscontro da parte del giudice. La istituzione del procuratore regionale con poteri di controllo su atti della regione viola il sistema autonomistico della regione (art. 125 Cost.), si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, per i seguenti motivi: 1) l'"altro magistrato addetto all'ufficio" del procuratore regionale dipende esclusivamente da questo in quanto le funzioni di sostituto procuratore generale a primi referendari ed a referendari non sono attribuite per l'art. 11 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta designazione del Presidente della Corte dei conti, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2) il procuratore regionale, che ha anche la qualita' di vice procuratore generale, come si e' gia' verificato, puo' ricorrere in appello alle sezioni centrali, sostenere presso queste le funizioni di vice procuratore generale e nel caso di rinvio alla sezione regionale, risostenere le funzioni di procuratore regionale, con evidente personalizzazione delle funzioni di p.m., mentre il giudice della Sezione e' obbligato dalla legge (art. 51, n. 4 del c.p.c. in quanto ha conosciuto come magistrato la causa nel precedente processo), ad astenersi. 3) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (G.U. n. 142 dell'11 luglio 1997 - supplemento ordinario alla G.U. n. 160 dell'11 luglio 1997, serie generale) "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili piofessionali del personale della Corte dei conti" stabilisce la dotazione organica delle sezioni giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali. Ancorche' in pratica i posti dell'organico non sono in massima parte ricoperti, la dotazione organica degli uffici del procuratore regionale e' squilibrata rispetto l'organico delle sezioni giurisdizionali regionali che, con la massa dei giudizi in materia pensionistica (in cui il procuratore regionale non e' parte), svolgono la maggior parte del lavoro rispetto all'attivita' dell'ufficio del procuratore regionale, limitato ai soli giudizi di responsabilita', che pure confluiscono nell'attivita' della sezione. Ad esempio: Aosta - sezione 10, procuratore 9; Potenza - sezione 10, procuratore 10; Campobasso - sezione 10; procuratore 10; Perugia - sezione 12, procuratore 15. Il citato decreto contrasta con l'art. 70 della Costituzione essendo compito del Parlamento stabilire l'organico e la spesa; con l'art. 81, terzo comma, perche' non e' prevista la maggior spesa; con l'art. 97 (sentenze della Corte costituzionale n. 375 del 1966; n. 313 del 1995; n. 428 del 1993; n. 376 del 1993; n. 140 del 1992). C) l'art. 1, comma 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e i commi 5-bis e 5-ter aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che prevedono l'appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali alle sezioni giurisdizionali centrali proponibile dalle parti, dal procuratore regionale o dal procuratore generale, mentre rende quest'ultimo supplente del procuratore regionale, contrasta con l'art 111, terzo comma della Costituzione che ammette unicamente il ricorso in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e con l'art 125, secondo comma della Costituzione. La Corte costituzionale che con sentenza n. 111 dei 27 giugno 1963 ha confermato il carattere costituzionale di "suprema magistratura" della Corte dei conti, ha sempre dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e con la sentenza n. 52 del 28 febbraio 1984, ha ripetuto quanto gia' ribadito dalla sentenza n. 69 del 1982, ossia che "non ha vigore costituzionale la garanzia del doppio grado di giurisdizione fuori dell'area segnata dall'art. 125, secondo comma della Costituzione che non puo' estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato". Lo squilibrio determinato dalla decretazione d'urgenza dal 1994 al 1996 ha come corollario il sospetto di incostituzionalita' delle numerosissime decisioni emanate dalle nove sezioni giurisdizionali della Corte dei conti dal 1 gennaio 1948 al primo d.-l. 8 marzo 1993, n. 54 non impugnabili a norma della Costituzione. Tale squilibrio si riflette sul "diritto vivente" (instaurato dalle sezioni d'appello della Corte dei conti delle quali solo la terza ha fondamento nella legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, mentre le altre hanno fondamento in decreti-legge non convertiti) oggetto da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia delle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: n. 69/1998 del 6 marzo 1998, n. 42/1998 del 17 aprile 1998, n. 129/1998 dell'8 ottobre 1997 e n. 142/1998 del 6 ottobre 1997.
P. Q. M. Vista la legge 9 febbraio 1948, n. 1; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 e dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che richiama l'applicazione di detto art. 5, legge del 1984, n. 658, identico all'art. 5, del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 12 luglio 1984; dell'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e del comma 3-bis dell'art. 1, d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 in relazione agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125, della Costituzione; del D.P.C.M. 28 aprile 1997 (G.U. n. 142 dell'11 luglio 1997) in relazione all'art. 70, all'art. 81, terzo comma ed all'art. 97 della Costituzione; dell'art. 1, comma 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in relazione all'art. 111, terzo comma e all'art. 125, secondo comma della Costituzione. Sospende il presente processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 settembre 1998. Il presidente: Savino I giudici: Torri - Tridico 98C1352