N. 882 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1998

                                N.  882
  Ordinanza emessa il 29 settembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione
 giurisdizionale  per  la  regione  Valle  d'Aosta  nel  giudizio   di
 responsabilita' nei confronti di Faval Renato ed altri
 Corte  dei  conti  -  Applicazione a tutte le sezioni giurisdizionali
    regionali della Corte dei conti delle  disposizioni  di  cui  agli
    artt.  2, 3, 5, 6, 9 e 11, legge n. 658/1984 relativi alla sezione
    giurisdizionale  per  la Sardegna, concernenti la composizione, le
    attribuzioni e il funzionamento della sezione  stessa  nonche'  le
    funzioni  e i poteri del procuratore generale presso la medesima -
    Omessa espressa indicazione dei parametri, salvo per la  riduzione
    a  tre  del  numero  dei  componenti  la  sezione - Violazione del
    principio di eguaglianza con riferimento alla sentenza della Corte
    costituzionale  n.   212/1984   dichiarativa   di   illegittimita'
    costituzionale di norma di identico contenuto.
 Corte dei conti - Funzioni del procuratore generale presso le sezioni
    giurisdizionali  regionali  della  Corte  con  poteri di controllo
    sugli atti della regione - Violazione dell'autonomia  regionale  e
    dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 Corte  dei  conti  - Dotazione organica delle sezioni giurisdizionali
    regionali e degli uffici dei procuratori regionali - Squilibrio  a
    favore   degli   uffici  dei  procuratori  rispetto  alle  sezioni
    nonostante la maggior mole di lavoro  delle  stesse  -  Violazione
    della  competenza  del  Parlamento circa l'organico e la spesa del
    personale della  Corte  dei  conti,  nonche'  dei  principi  della
    copertura  finanziaria,  di  imparzialita'  e buon andamento della
    p.a.
 Corte dei conti - Sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali  -
    Appello  alle  sezioni  giurisdizionali  centrali - Violazione del
    principio dell'inappellabilita' delle  pronunce  della  Corte  dei
    conti,  salvo  il  ricorso  in Cassazione per motivi inerenti alla
    giurisdizione.
 (Legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 5; 14 gennaio 1994, n.  19,  art.
    1,  commi  3  e  5, art. 2, comma 2; d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543
    (recte:   23 ottobre 1996), art. 1,  comma  3-bis,  convertito  in
    legge  20 dicembre 1996, n. 639; d.P.C.M. 28 aprile 1997; legge 14
    gennaio  1994, n.  19, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, aggiunto dalla
    legge 20 dicembre 1996, n. 639).
 (Cost., artt. 24, secondo comma, 70, 81, terzo comma, 97, 100, ultimo
    comma, 111, terzo comma, 125).
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio    di
 responsabilita'   iscritto   al   n.  6/EL,  promosso  dal  sostituto
 procuratore generale Giovanni Pastorino Olmi, con atto  di  citazione
 dei  componenti  la  Giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta che con
 deliberazioni n. 937 del 23 febbraio 1979, n. 1032  del  29  febbraio
 1980,  n.  1835  del  27  febbraio  1987,  n.  1997 del 4 marzo 1988,
 modificata con n. 2802 del 25 marzo 1988, avevano attribuito  al  dr.
 Bortoli  Gino,  gia' titolare della segreteria del comune di Gignod e
 successivamente del comune di Quart,  l'incarico  di  capo  gabinetto
 presso la Presidenza della Giunta regionale a far tempo dal 1979, con
 una  indennita'  mensile  di  incarico  oltre  eventuali compensi per
 trasferte e prestazioni di lavoro straordinario di cui  veniva  messo
 in  dubbio  la  legittimita' e considerato abnorme la entita', per un
 danno complessivo di L.  39.090.000.
   Tutti i citati avevano risposto all'invito a dedurre che tale  atto
 doveva  essere  fatto  dal  procuratore regionale e non dal sostituto
 procuratore generale.
   All'udienza del 29 settembre 1998 si sono costituiti Faval  Renato,
 Perrin  Giuseppe,  Vierin  Dino,  Voyat  Ugo,  difesi  dagli avvocati
 Ernesto Pastorelli  e  Guido  Romanelli;  Fosson  Augusto  e  Laniece
 Angelo,  difesi dall'avv. Roberto Jorioz; Martin Maurizio e Rollandin
 Augusto difesi dagli avvocati prof.  Vittorio  Barosio,  avv.  Enrico
 Inserviente  e  avv.  Claudio  Maione;  non  si  e' costituito Lanivi
 Ilario.
   Tutti gli avvocati, che avevano chiesto la  nullita'  dell'atto  di
 citazione  perche'  non  sottoscritto  dal  procuratore regionale per
 l'art. 1, comma 3-bis della legge 10 dicembre 1996, n. 639, oltre  la
 prescrizione  dell'azione  e  la  infondatezza della domanda, si sono
 associati alla memoria aggiunta, letta e illustrata in udienza, dagli
 avv.ti   Pastorelli   e   Romanelli,   che   hanno   prospettato   la
 illegittimita'  costituzionale  della  normativa del 1994 e di quella
 successiva  del  1996   correlata   allo   squilibrio   istituzionale
 determinato  dalla  reiterazione  di  una  serie  di decreti-legge di
 identico  contenuto  ("Disposizione  a  tutela   della   legittimita'
 dell'azione amministrativa") che hanno formato oggetto da parte della
 regione   autonoma  Valle  d'Aosta  di  ripetuti  ricorsi  dichiarati
 inammissibili dalla Corte costituzionale per mancata conversione  nel
 termine  (d.-l.  8  marzo 1993, n. 54; d.-l.  15 maggio 1993, n. 143;
 d.-l. 17 luglio 1993, n. 232; d.-l. 14 settembre 1993, n. 359;  d.-l.
 15   novembre  1993,  n.  453,  avente  titolo  diverso  ma  identico
 contenuto, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n.  19).
   Sia la legge n. 19 del 1994, sia la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,
 furono  poi  modificate  da  ben 12 decreti-legge con identico titolo
 ("Disposizioni urgenti in materia  di  ordinamento  della  Corte  dei
 conti"):  sono  i dd.-ll. 25 dicembre 1994, n. 718; 25 febbraio 1995,
 n. 439; 29 aprile 1995, n. 131; 28 giugno 1995,  n.  248;  28  agosto
 1995,  n.  353; 27 ottobre 1995, n. 439; 27 dicembre 1995, n. 451; 26
 febbraio 1996, n. 79; 26 aprile 1996, n. 215; 22 giugno 1996, n. 333;
 8  agosto  1996,  n.  441;  23  ottobre 1996, n. 543, convertito, con
 modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.
   "In particolare, le attribuzioni conferite al procuratore regionale
 si configurano come  estrinsecazione  di  un'attivita'  di  controllo
 sugli atti della regione, lesive delle sue competenze, che si pongono
 in  contrasto  con  l'art.  125 della Costituzione, violano lo stesso
 sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione),  nonche'  i
 principi costituzionali in materia di controlli (artt. 125, 126 e 127
 Cost.),  sostanziandosi  in  compiti che esulano da quelli che l'art.
 100, secondo comma della Costituzione affida alla Corte dei conti.
   Il potere attribuito al procuratore regionale comporta  inoltre  la
 violazione  dei principi di buon andamento dell'amministrazione (art.
 97 Cost.) e di trasparenza e  chiarezza  dell'azione  amministrativa,
 per   la   possibile   contraddittorieta'   tra  la  valutazione  del
 procuratore regionale e l'esito positivo del controllo  svolto  dalla
 commissione  di  coordinamento:  una  ipotesi  che  assume dimensioni
 concrete proprio nel  presente  giudizio,  in  cui  il  convenuto  e'
 chiamato  a  rispondere  di  atti dichiarati legittimi dall'organo di
 controllo statale, dando sostanzialmente luogo  ad  un  conflitto  di
 attribuzioni.
   Sotto  ulteriore profilo, dubbia appare anche la legittimita' della
 facolta' concessa al procuratore regionale di  proporre  impugnazione
 avverso  le  decisioni della sezione giurisdizionale: tale previsione
 appare infatti  incompatibile  con  l'art.  111,  terzo  comma  della
 Costituzione  che,  contro  le  decisioni della Corte dei conti e del
 Consiglio di Stato, ammette solo il ricorso per cassazione per motivi
 interenti alla giurisdizione.
   Significativa   e',   in   materia,   la   sentenza   della   Corte
 costituzionale   n.   52   del   1984,   che   ha   riconosciuto   la
 costituzionalita' degli artt.  3 e 67 del t.u.  12  luglio  1934,  n.
 1214,  ''nelle  parti  in  cui  non  prevedono il doppio grado per le
 sentenze pronunciate dalla Corte  dei  conti''  ed  ha  statuito  che
 l'art.  125,  secondo  comma,  della  Costituzione  a norma del quale
 ''nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativi  di
 pari  grado''  non  puo'  estendersi  fuori  dell'area  dei tribunali
 amministrativi regionali e del Consiglio di Stato".
   La sezione rileva che la sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
 360  del  1996  non  e'  solo declaratoria di violazione dell'art. 77
 della Costituzione dalla reiterazione di decreti-legge  di  contenuto
 sostanzialmente  uguale,  ma dimostra la sostanziale violazione della
 Costituzione anche quando, come  nel  caso  prospettato,  gli  stessi
 decreti  sono  convertiti  in legge, perche' viene alterata la natura
 provvisoria della decretazione d'urgenza, perche'  toglie  valore  al
 carattere  "straordinario"  dei requisiti di necessita' e di urgenza,
 perche' attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia  e
 suscita   nell'ordinamento  un'aspettativa  di  consolidamento  degli
 effetti determinati dalla decretazione d'urgenza  mediante  sanatoria
 finale della disciplina reiterata.
   Inoltre  incide negli equilibri istituzionali e intacca la certezza
 del diritto.
   Tutto cio' si  e'  verificato  nella  prospettata  legislazione  di
 urgenza   adottata   per   la  Corte  dei  conti,  ancorche'  questa,
 tempestivamente, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato sulla legge n. 20 del 1994, abbia eccepito l'abuso  dello
 strumento  della  decretazione  d'urgenza  (Gazzetta Ufficiale, prima
 serie speciale n. 13, del 29 marzo 1995).
    Il presente giudizio non puo' essere definito  indipendente  dalla
 soluzione   delle   seguenti   questioni   sollevate  dalle  parti  e
 dall'ufficio:
     A) l'art. 1, comma  3,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  19,
 dispone:    "A  tutte  le  sezioni, comprese quelle gia' istituite si
 applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11  della
 legge 8 ottobre 1984, n. 658".
   In  particolare  l'art.  5  della  legge  658  del 1984 e' identico
 all'art.    5  del  d.P.R.  29  aprile  1982,  n.   240,   dichiarato
 incostituzionale dalla sentenza n. 212 del 12 luglio 1984 della Corte
 costituzionale "per aver illegittimamente ridotto a tre il numero dei
 votanti".    Di  conseguenza  anche  l'art. 1, comma 3 della legge 14
 gennaio 1994, n. 19 dovrebbe essere dichiarato incostituzionale.
     B) l'art. 2 (pubblico ministero presso la Corte dei conti)  della
 legge  14  gennaio  1994,  n. 19, comma 2 dispone: "Presso le sezioni
 giurisdizionali regionali le funzioni  del  pubblico  ministero  sono
 esercitate   da  un  procuratore  regionale  o  da  altro  magistrato
 assegnato all'ufficio".
   Il comma 3-bis dell'art. 1 del  d.-l.  27  ottobre  1996,  n.  543,
 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, aggiunge che prima di
 emettere  l'atto  di  citazione  il  procuratore  regionale invita il
 presunto responsabile a depositare le proprie deduzioni.  Inoltre  lo
 stesso  comma  3-bis  statuisce  che  il  procuratore  regionale puo'
 "disporre  l'archiviazione"  senza  nessun  riscontro  da  parte  del
 giudice.
   La istituzione del procuratore regionale con poteri di controllo su
 atti della regione viola il sistema autonomistico della regione (art.
 125   Cost.),  si  pone  anche  in  contrasto  con  l'art.  97  della
 Costituzione, per i seguenti motivi:
     1)  l'"altro  magistrato  addetto  all'ufficio"  del  procuratore
 regionale  dipende  esclusivamente da questo in quanto le funzioni di
 sostituto procuratore generale a primi referendari ed  a  referendari
 non  sono  attribuite  per l'art. 11 della legge 20 dicembre 1961, n.
 1345 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  giusta  designazione  del Presidente della
 Corte dei conti, ma con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
     2)  il  procuratore  regionale,  che ha anche la qualita' di vice
 procuratore generale, come si e' gia' verificato, puo'  ricorrere  in
 appello  alle  sezioni centrali, sostenere presso queste le funizioni
 di vice procuratore generale  e  nel  caso  di  rinvio  alla  sezione
 regionale,  risostenere  le  funzioni  di  procuratore regionale, con
 evidente personalizzazione delle funzioni di p.m., mentre il  giudice
 della  Sezione  e' obbligato dalla legge (art. 51, n. 4 del c.p.c. in
 quanto  ha  conosciuto  come  magistrato  la  causa  nel   precedente
 processo), ad astenersi.
     3) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile
 1997  (G.U.  n.  142 dell'11 luglio 1997 - supplemento ordinario alla
 G.U. n. 160 dell'11 luglio 1997,  serie  generale)  "Rideterminazione
 delle   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle
 qualifiche funzionali e dei profili piofessionali del personale della
 Corte  dei  conti"  stabilisce  la  dotazione  organica delle sezioni
 giurisdizionali regionali e degli uffici dei procuratori regionali.
   Ancorche' in pratica i posti  dell'organico  non  sono  in  massima
 parte  ricoperti,  la dotazione organica degli uffici del procuratore
 regionale  e'   squilibrata   rispetto   l'organico   delle   sezioni
 giurisdizionali  regionali  che,  con la massa dei giudizi in materia
 pensionistica  (in  cui  il  procuratore  regionale  non  e'  parte),
 svolgono   la   maggior   parte  del  lavoro  rispetto  all'attivita'
 dell'ufficio del procuratore regionale, limitato ai soli  giudizi  di
 responsabilita', che pure confluiscono nell'attivita' della sezione.
   Ad  esempio:  Aosta  - sezione 10, procuratore 9; Potenza - sezione
 10, procuratore 10; Campobasso - sezione 10; procuratore 10;  Perugia
 - sezione 12, procuratore 15.
   Il  citato  decreto  contrasta  con  l'art.  70  della Costituzione
 essendo compito del Parlamento stabilire l'organico e la  spesa;  con
 l'art.    81,  terzo comma, perche' non e' prevista la maggior spesa;
 con l'art.  97 (sentenze della Corte costituzionale n. 375 del  1966;
 n. 313 del 1995; n. 428 del 1993; n. 376 del 1993; n. 140 del 1992).
     C) l'art. 1, comma 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e i commi
 5-bis  e  5-ter  aggiunti  dalla  legge 20 dicembre 1996, n. 639, che
 prevedono l'appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali
 regionali alle sezioni  giurisdizionali  centrali  proponibile  dalle
 parti,  dal  procuratore regionale o dal procuratore generale, mentre
 rende quest'ultimo supplente del procuratore regionale, contrasta con
 l'art 111, terzo comma della Costituzione che ammette  unicamente  il
 ricorso  in  Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
 delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e con
 l'art 125, secondo comma della Costituzione.
   La Corte costituzionale che con sentenza n. 111 dei 27 giugno  1963
 ha  confermato  il carattere costituzionale di "suprema magistratura"
 della Corte dei conti, ha sempre dichiarato inammissibili  i  ricorsi
 avverso  le  decisioni  delle sezioni giurisdizionali della Corte dei
 conti e con la sentenza n. 52  del  28  febbraio  1984,  ha  ripetuto
 quanto gia' ribadito dalla sentenza n. 69 del 1982, ossia che "non ha
 vigore  costituzionale  la garanzia del doppio grado di giurisdizione
 fuori  dell'area  segnata  dall'art.   125,   secondo   comma   della
 Costituzione  che  non  puo' estendersi fuori dell'area dei tribunali
 amministrativi regionali e del Consiglio di Stato".
   Lo squilibrio determinato dalla decretazione d'urgenza dal 1994  al
 1996  ha  come  corollario  il  sospetto di incostituzionalita' delle
 numerosissime decisioni emanate dalle  nove  sezioni  giurisdizionali
 della Corte dei conti dal 1 gennaio 1948 al primo d.-l. 8 marzo 1993,
 n. 54 non impugnabili a norma della Costituzione.
   Tale squilibrio si riflette sul "diritto vivente" (instaurato dalle
 sezioni  d'appello della Corte dei conti delle quali solo la terza ha
 fondamento nella legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, mentre
 le altre hanno fondamento in decreti-legge non convertiti) oggetto da
 parte della sezione giurisdizionale della  Corte  dei  conti  per  la
 regione   Sicilia   delle   ordinanze   di   rimessione   alla  Corte
 costituzionale:   n. 69/1998 del 6 marzo  1998,  n.  42/1998  del  17
 aprile  1998,  n.  129/1998  dell'8  ottobre 1997 e n. 142/1998 del 6
 ottobre 1997.
                                P. Q. M.
   Vista la legge 9 febbraio 1948, n. 1;
   Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le seguenti
 questioni di legittimita' costituzionale
     dell'art. 5, della legge 8 ottobre 1984, n. 658  e  dell'art.  1,
 comma   3,   della  legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  che  richiama
 l'applicazione di detto art. 5, legge  del  1984,  n.  658,  identico
 all'art.   5,   del   d.P.R.  29  aprile  1982,  n.  240,  dichiarato
 incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del
 12 luglio 1984;
     dell'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  19  e  del
 comma  3-bis  dell'art.  1, d.-l. 27 ottobre 1996, n. 543, convertito
 nella legge 20 dicembre 1996, n. 639  in  relazione  agli  artt.  24,
 secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125, della Costituzione;
     del  D.P.C.M. 28 aprile 1997 (G.U. n. 142 dell'11 luglio 1997) in
 relazione all'art. 70, all'art. 81, terzo comma ed all'art. 97  della
 Costituzione;
     dell'art.  1,  comma  5 della legge 14 gennaio 1994,  n. 19 e dei
 commi 5-bis e 5-ter aggiunti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in
 relazione all'art. 111, terzo comma e  all'art.  125,  secondo  comma
 della Costituzione.
   Sospende  il presente processo e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura  della  segreteria  della  sezione  la  presente
 ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 alle parti in causa e  comunicata  al  Presidente  del  Senato  della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in Aosta, nella camera di consiglio del 29 settembre
 1998.
                         Il presidente: Savino
                                            I giudici: Torri - Tridico
 98C1352