N. 400 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento  giudiziario - Nomina dei magistrati onorari - Supplenza
 dei  magistrati  professionali  chiamati  a  comporre   il   collegio
 giudicante del tribunale in materia civile con vice pretore onorari -
 Identica  questione  gia'  dichiarata  non  fondata  dalla  Corte con
 sentenza n. 103/1998 - Esigenze eccezionali limitate  all'esaurimento
 dei giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge  26  novembre  1990, n. 353, art. 90, comma 5, come modificato
 dall'art. 9   del d.-l. 18 ottobre  1995,  n.  432,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 
 (Cost., artt. 3, 102, 106, fino a secondo anno e 97).
 
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  90,  comma  5,
 della  legge  26  novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il
 processo civile), come modificato dall'art. 9 del  d.-l.  18  ottobre
 1995,  n.  432  (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge  20
 dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 30 maggio
 e  il  27 giugno 1997 dal tribunale di Lecce, nei procedimenti civili
 vertenti tra Casciaro Donato e la Cassa di risparmio di Puglia e  tra
 Ferraro  Massimo  e altro e il Fallimento Cantine Giaffreda, iscritte
 al n.  798 del registro ordinanze 1997, e  al  n.  158  del  registro
 ordinanze  1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997, e  n.  12,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto che nel corso di  due  distinte  cause  civili,  pervenute
 all'udienza  collegiale,  la parte convenuta rilevava che il Collegio
 era costituito con la partecipazione di un vice pretore  onorario  ed
 eccepiva,  in  riferimento  agli  artt.  3, 102, 106, primo e secondo
 comma,  e  97  della  Costituzione,  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.    90,  comma  5,  della  legge  26  novembre  1990, n. 353
 (Provvedimenti urgenti  per  il  processo  civile),  come  modificato
 dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
 processo  civile  e  sulla  disciplina  transitoria  della  legge  26
 novembre 1990, n. 353, relativa al  medesimo  processo),  convertito,
 con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;
     che tale disposizione, al fine di esaurire le controversie civili
 pendenti,   affida   al  Presidente  del  tribunale,  in  ragione  di
 particolari esigenze di servizio, il potere di disporre le  supplenze
 di  cui  all'art.    105  del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
 (Ordinamento  giudiziario)  e  in  assenza   delle   condizioni   ivi
 contemplate  -  qualora  non possa provvedere a norma dell'art. 97 di
 esso - anche il potere di nomina di piu' di due vice pretori  onorari
 per sede di pretura;
     che,  condividendo  le  censure  mosse,  il tribunale di Lecce ha
 sollevato,  in  riferimento  ai  parametri  indicati,  questione   di
 legittimita'  costituzionale  della disposizione richiamata, la quale
 lederebbe innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da
 parte di magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30
 aprile 1995, mentre per quelli  pendenti  a  tale  data  consente  la
 composizione  del  collegio  anche con vice pretori, che sono giudici
 sottratti al vaglio del concorso  pubblico,  all'espletamento  di  un
 congruo periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte;
     che,  in  definitiva,  si  tratterebbe  di  giudici straordinari,
 creati ad hoc e come tali in palese violazione  dell'art.  102  della
 Costituzione;
     che,  per  il  rimettente,  vi sarebbe altresi' lesione dell'art.
 106,   primo   e   secondo   comma,   della   Costituzione,   perche'
 risulterebbero  vulnerate  la regola del concorso e la disciplina che
 l'ordinamento giudiziario detta per la nomina dei magistrati  onorari
 per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;
     che,  ponendosi  in  un rapporto di strumentalita' con i principi
 contenuti negli artt. 101  e  104  della  Costituzione,  il  concorso
 pubblico  -  secondo  l'ordinanza  -  assicura  l'accesso  di tutti i
 cittadini alle magistrature,  senza  alcuna  discriminazione,  e  nel
 contempo  permette  di  accertare la qualificazione professionale per
 l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
     che per quanto attiene, poi, alla  disciplina  della  nomina  dei
 magistrati  onorari,  secundum  constitutionem,  essa escluderebbe la
 loro partecipazione ai collegi giudicanti; ne' tale  regola  potrebbe
 intendersi  estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non
 ricorrendo,  nella  specie,  le   ipotesi   di   cui   all'art.   105
 dell'ordinamento giudiziario;
     che,  d'altro  canto,  l'art.  90, comma 5, censurato, non indica
 (ne' potrebbe farlo) il termine in cui scade  la  supplenza,  termine
 che  non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere quando si
 esauriranno le controversie civili pendenti;
     che  vi  sarebbe,   infine,   violazione   dell'art.   97   della
 Costituzione,  perche'  non  risultano  stabilite,  per  i magistrati
 onorari, le incompatibilita'  fissate  per  i  togati,  essendo  loro
 consentito  lo  svolgimento  della  libera  professione  nello stesso
 circondario in cui esplicano la funzione giudicante.
   Considerato  che viene riproposta, in  riferimento  agli  artt.  3,
 102,  106,  primo  e  secondo  comma,  e  97  della  Costituzione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90, comma 5, della
 legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del  citato  d.-l.
 18  ottobre  1995, n. 432, convertito nella legge n. 534 del 1995, la
 quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30  aprile
 1995,  la  possibilita'  di  disporre  la  supplenza  dei  magistrati
 professionali  chiamati  a  comporre  il  collegio   giudicante   del
 tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari;
     che  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  103 del 1998, ha gia'
 dichiarato   non   fondata   identica   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  restringendo  l'ambito  di  operativita' della norma
 alla supplenza per "singole udienze o singoli processi" e, quanto  al
 fondamento,  precisando  che  la  chiamata  dei  vice pretori onorari
 risponde alle  "esigenze eccezionali" costituite dal  limitato  scopo
 di  esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo
 da  consentire   il   ripristino   dell'ordinario   andamento   della
 giurisdizione civile;
     che,  del  resto,  il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado),
 ha  previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del
 vice pretore onorario, stabilendo altresi' che "le  disposizioni  del
 regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte
 dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti  al
 tribunale  ordinario  e  alla  procura  della  Repubblica  presso  il
 tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano  fino  a  quando
 non  sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni
 della magistratura onoraria a norma  dell'art.  106,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  e  comunque non oltre cinque anni dalla data di
 efficacia del presente decreto";
     che, pertanto, va  dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
 questione.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90, comma 5, della
 legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
 civile),  come  modificato  dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.
 432 (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla  disciplina
 transitoria  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  relativa al
 medesimo processo), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  20
 dicembre  1995,  n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102,
 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale di
 Lecce con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1367