N. 402 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione  per pubblica utilita' - Provincia di Trento - Sistema
 indennitario tabellare - Mancato collegamento  con  il  valore  reale
 dell'area occupata - Ius superveniens: legge 11 ottobre 1998, n. 10 -
 Esigenza  di  nuova  valutazione  da parte del giudice a quo circa la
 persistenza  del  requisito  della  rilevanza   della   questione   -
 Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. da 11 a 20).
 
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. da 11 a 20
 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n.  6  (Norme
 sulla  espropriazione  per pubblica utilita'), promossi con n. cinque
 ordinanze emesse il 18 febbraio, l'11 marzo (n. 2 ordinanze),  il  22
 aprile  ed  il  27  maggio  1997  dalla  Corte  di Appello di Trento,
 rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 16, 24, 36 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.
   Ritenuto che la Corte d'appello di  Trento,  con  cinque  ordinanze
 emesse  tra  il  18  febbraio  ed  il  27  maggio  1997, nel corso di
 altrettanti giudizi di opposizione alla stima di indennita'  relative
 ad  espropri  (r.o.  nn.  190,  307,  308,  525  e  661 del 1997), ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 24  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 17, 18 e 19
 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n.  6  (Norme
 sulla  espropriazione  per  pubblica  utilita'),  che  prevedono,  in
 materia di espropriazione,  un  sistema  indennitario  incentrato  su
 parametri  tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti
 al valore reale dell'area occupata, cio' che, ad avviso  della  Corte
 rimettente,  potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei
 diritti dei singoli largamente al di sotto della  soglia  minima  del
 "serio ristoro";
     che,   nei   casi   in  esame,  l'indennita'  di  cui  si  tratta
 risulterebbe addirittura  inferiore  -  ove  si  escluda  l'ulteriore
 abbattimento  del  quaranta per cento, per non essere stati i privati
 interessati posti nella condizione di accettare l'indennizzo offerto,
 sempre secondo la prospettazione delle anzidette ordinanze - a quella
 ricavabile  dall'art.  5-bis   della   legge   statale   di   riforma
 economico-sociale  n.  359  del 1992, i cui principi prevalgono anche
 sugli ordinamenti regionali e provinciali;
     che, inoltre, ad avviso del collegio a  quo,  l'applicazione  dei
 criteri   di   cui   alla   impugnata   normativa  comporterebbe  una
 irragionevole discriminazione tra espropriati, titolari di proprieta'
 nella stessa zona, a seguito di  una  classificazione  convenzionale,
 rimessa  a  scelte  urbanistiche  disancorate  dal  reale  valore dei
 terreni;
     che,  infine,  l'indennizzo  su  base  tabellare,  eccessivamente
 rigido  e vincolante per il giudice, non garantirebbe all'espropriato
 una difesa che comporti in sede giudiziale la  effettiva  riparazione
 della subita lesione del diritto;
     che  l'impugnativa  viene  estesa  anche  agli  artt. da 11 a 16,
 nonche' all'art.  20  della  stessa  legge,  in  quanto  strettamente
 collegati  ai primi, sicche' la eventuale abrogazione degli artt. 17,
 18 e 19, con sostituzione ad essi dell'art. 5-bis della legge n.  359
 del   1992,  determinerebbe  un  grave  scoordinamento  normativo  ed
 insormontabili difficolta' applicative, ove  non  accompagnata  dalla
 caducazione anche delle altre norme citate;
     che nel giudizio introdotto con la ordinanza R.O. n. 190 del 1997
 ha  spiegato  intervento  la  Provincia  autonoma  di  Trento, che ha
 chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice a quo  per  un  nuovo
 esame della rilevanza della questione sollevata, ovvero che la stessa
 sia dichiarata inammissibile od infondata.
   Considerato che i giudizi, vertendo su identiche questioni, possono
 essere riuniti per una decisione contestuale;
     che, successivamente alla rimessione delle presenti questioni, il
 legislatore  provinciale  di  Trento  e' nuovamente intervenuto nella
 materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata  nel
 supplemento  n.  1 al Bollettino Ufficiale 15 settembre 1998, n.  38,
 la quale ha apportato modifiche alla impugnata legge n. 6 del 1993;
     che, in particolare, l'art. 41 della citata  legge  sopravvenuta,
 al  comma 6, ha sostituito l'art. 14 della legge provinciale n. 6 del
 1993,  concernente  l'indennita'  di  espropriazione  per   le   aree
 edificabili,  ora  determinata  "dalla media aritmetica fra il valore
 che le aree stesse avrebbero in una contrattazione sul libero mercato
 immobiliare, come quantificato dal  servizio  espropriazioni,  ed  il
 valore agricolo determinato ai sensi dell'art. 13";
     che lo stesso art. 41 della legge provinciale di Trento n. 10 del
 1998,  al  comma  16,  stabilisce  che,  per le indennita' notificate
 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (come
 nei  casi  sottoposti  al  giudice  a   quo),   i   promotori   della
 espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennita'
 possono,  entro  trenta  giorni  dalla  medesima  data,  chiedere  la
 rideterminazione della indennita' secondo la nuova disciplina;
     che, alla luce del significativo mutamento intervenuto nel quadro
 normativo,  e  avuto  riguardo,  in  particolare,  alla  disposizione
 transitoria  che  espressamente  consente agli interessati la opzione
 per l'applicazione della disciplina sopravvenuta,  appare  necessario
 restituire gli atti al giudice a quo, affinche' valuti la persistenza
 del requisito della rilevanza della questione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  ordina  la restituzione degli atti alla Corte
 d'appello di Trento.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1369