N. 403 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Impiego  pubblico  -  Indennita' integrativa
 speciale - Assoggettamento all'IRPEF - Questione gia' dichiarata  non
 fondata   dalla   Corte  con  sent.  n.  277/84  -  Riferimento  alla
 giurisprudenza della Corte in materia (v. sentt. nn. 239/83, 126/79 e
 243/93 e 115/90) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 53 e 77).
 
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  articoli  11,  15,
 16,  46,  47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e
 disciplina dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche)  promosso
 con  ordinanza  emessa il 29 maggio 1995 dalla Commissione tributaria
 di secondo grado di Milano sul ricorso proposto  da  Basile  Giovanni
 contro  l'Intendenza  di  finanza  di  Milano  iscritta al n. 585 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che nel corso di una controversia promossa per il rimborso
 dell'IRPEF versata sull'indennita' integrativa speciale per gli  anni
 1983, 1984, 1985 e 1986 la Commissione tributaria di secondo grado di
 Milano  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli
 11, 15, 16, 46, 47 e 48  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.    597
 (Istituzioni  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche);
     che, a parere del giudice a quo, alla luce delle norme  impugnate
 deve  ritenersi  che  l'indennita' integrativa speciale concorra alla
 formazione del reddito, e sia quindi assoggettata all'IRPEF;
     che siffatta scelta del legislatore contrasta  con  le  finalita'
 dell'indennita'  stessa  la  quale,  istituita con la legge 27 maggio
 1959, n. 324, non deve essere considerata una componente del reddito,
 poiche' e' stata riconosciuta proprio con l'obiettivo  di  eliminare,
 sia  pure  in parte, l'erosione dei compensi dei pubblici dipendenti,
 mantenendone intatto il potere di acquisto;
     che un  simile  prelievo  fiscale  lede  gli  indicati  parametri
 costituzionali perche', oltre a privare l'indennita' in oggetto della
 funzione  per la quale e' stata creata, non si fonda neppure su di un
 indice concretamente rivelatore della ricchezza.
   Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del  1984,  ha
 gia'   dichiarato   non   fondate  varie  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  di  contenuto  sostanzialmente  identico   a   quella
 attuale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;
     che  la  Corte  ha  pure  riconosciuto,  anche  in presenza di un
 significativo  tasso  di   inflazione,   come   il   fenomeno   della
 svalutazione  della  moneta non possa rendere illegittimo il prelievo
 fiscale (alla luce dell'art.   53 della  Costituzione)  per  il  solo
 fatto  di  accrescere  oggettivamente  l'incidenza  di un determinato
 tributo (v., tra le altre, le sentenze n. 239 del 1983 e n.  126  del
 1979);
     che  analogamente la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato
 come  l'indennita'  integrativa  speciale,  sorta  inizialmente  come
 elemento  aggiuntivo  e  separato  con  finalita' di mantenimento del
 potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici
 dipendenti  erose  dall'inflazione,   sia   andata   progressivamente
 evolvendosi nel senso di diventare a tutti gli effetti una componente
 vera  e  propria della retribuzione stessa (v. le sentenze n. 243 del
 1993 e n. 115 del 1990);
     che  tale  mutamento,  recepito   anche   in   numerosi   recenti
 provvedimenti  legislativi,  dimostra  che  l'esclusione dall'obbligo
 tributario, comprensibile in origine,  risulterebbe  oggi  del  tutto
 ingiustificata;
     che,    pertanto,    la   presente   questione   deve   ritenersi
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R.   29
 settembre  1973,  n.  597  (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento  agli  artt.
 3,  23,  53  e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
 secondo grado di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1370