N. 407 ORDINANZA 10 - 12 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica - Camera dei deputati e tribunale di
 Ferrara - On. Vittorio Sgarbi - Insindacabilita' delle  dichiarazioni
 espresse  nell'esercizio  delle  funzioni di deputato al parlamento -
 Legittimita' oggettiva e soggettiva - Ammissibilita'.
 
(GU n.50 del 16-12-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso dal tribunale di  Ferrara  nei  confronti
 della  Camera dei Deputati, a seguito della delibera della Camera dei
 Deputati del 14 settembre 1995, relativa  all'insindacabilita'  delle
 opinioni  espresse  dal  deputato  Vittorio  Sgarbi nei confronti del
 prof. Achille Bonito Oliva, con ricorso depositato il 15 luglio  1998
 ed iscritto al n. 97 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che con ordinanza in data 1-3 luglio 1998 il tribunale  di
 Ferrara ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
 nei   confronti   della   Camera   dei  deputati  in  relazione  alla
 deliberazione, adottata il 14 settembre 1995, con la quale  e'  stata
 approvata  la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
 di dichiarare che i fatti per cui e' in corso un procedimento  civile
 nei  confronti  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  riguardano  opinioni
 espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,  a  norma
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che  il  tribunale, avvalendosi della facolta' prevista dall'art.
 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha  designato  per
 essere  difeso  e  rappresentato  gli  avvocati Giandomenico Falcon e
 Luigi Manzi,  che  con  atto  depositato  il  15  luglio  1998  hanno
 presentato  ricorso  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello
 Stato nei termini di cui sopra, giusta  procura  speciale  rilasciata
 dal  presidente  del tribunale a margine del ricorso, cui e' allegata
 l'ordinanza del tribunale stesso;
     che il giudizio civile di  responsabilita'  pendente  davanti  al
 tribunale di Ferrara concerne dichiarazioni espresse in un'intervista
 rilasciata  dal  deputato  Sgarbi al quotidiano "Il Giorno", ritenute
 diffamatorie dal prof. Achille Bonito Oliva;
     che il tribunale di  Ferrara  aveva  proseguito  il  procedimento
 civile  nonostante  la deliberazione di insindacabilita' votata dalla
 Camera dei deputati, e che quest'ultima aveva  proposto  ricorso  per
 conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
 tribunale   di   Ferrara,   dichiarato   ammissibile   dalla    Corte
 costituzionale con ordinanza n. 177 del 1998;
     che   sollevando   ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti della Camera dei deputati, il tribunale di  Ferrara  chiede
 ora  che la Corte dichiari che - in assenza dei presupposti stabiliti
 dall'art.   68, primo comma, della Costituzione  -  non  spetta  alla
 Camera  deliberare  l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse dal
 deputato Sgarbi per le quali  e'  in  corso  il  procedimento  civile
 intentato  dal  prof.  Bonito Oliva, assumendo che vi e' stato un uso
 distorto e arbitrario del potere valutativo della Camera, a causa del
 radicale difetto di riferibilita' delle dichiarazioni rilasciate  dal
 deputato  Sgarbi  alle  funzioni  parlamentari e della natura di mero
 insulto personale  delle  dichiarazioni  stesse;  e  conseguentemente
 chiede  sia  annullata la deliberazione di insindacabilita' approvata
 dalla Camera, che esorbitando dall'ambito dell' art. 68, primo comma,
 della Costituzione contrasta con i principi dettati dagli artt.  101,
 secondo  comma,  102,  primo  comma, 104, primo comma, Cost., nonche'
 dagli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost;
     che, in particolare, il ricorrente contesta i  presupposti  della
 deliberazione  di  insindacabilita'  e,  cioe',  che  la  prerogativa
 costituzionale   copra   "tutti   i    comportamenti    riconducibili
 all'attivita'  politica  lato sensu intesa del parlamentare" e che la
 sua  ricorrenza  non  sia  esclusa  anche   di   fronte   a   giudizi
 "oggettivamente   pesanti",   tali   da   costituire,  astrattamente,
 possibile oggetto di illecito.
   Considerato che la richiesta di riunione del presente  ricorso  con
 quello  presentato  dalla  Camera  dei  deputati  nei  confronti  del
 tribunale di Ferrara, gia' dichiarato ammissibile  con  ordinanza  n.
 177 del 1998, andra' valutata unitamente al merito dei ricorsi;
     che  in  questa  fase  la  Corte  e'  chiamata  preliminarmente a
 decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto
 comma,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  se  il  ricorso  sia
 ammissibile,  in  quanto  esista  materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione  spetti  alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
 soggettivi e  oggettivi  richiamati  dal  primo  comma  dello  stesso
 articolo,    impregiudicata    ogni    definitiva   decisione   anche
 sull'ammissibilita';
     che il  tribunale  di  Ferrara  e'  legittimato  a  sollevare  il
 conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
 la volonta' del potere  cui  appartiene  nell'ambito  delle  funzioni
 giurisdizionali  ad  esso  attribuite  in  relazione  alla domanda di
 risarcimento del danno avanzata in sede  civile,  in  conformita'  al
 principio,  ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale
 i singoli organi  giurisdizionali,  svolgendo  le  loro  funzioni  in
 posizione  di  piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
 legittimati ad essere parte nei  conflitti  di  attribuzione  (v.  da
 ultimo ordinanze nn. 300, 261, 254 e 250 del 1998);
     che,  parimenti,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte  del  presente  conflitto,  in  quanto  organo   competente   a
 dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che rappresenta in
 ordine  all'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,   della
 Costituzione (v., fra le tante, le ordinanze nn. 261 e 254 del 1998);
     che,  per  quanto  attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
 tribunale di Ferrara  lamenta  la  lesione  della  propria  sfera  di
 attribuzione    costituzionalmente    garantita,    in    conseguenza
 dell'esercizio, ritenuto  illegittimo  per  erroneita'  dei  relativi
 presupposti,  del  potere,  spettante  alla  Camera  dei deputati, di
 dichiarare l'insindacabilita', a norma  dell'art.  68,  primo  comma,
 Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle
 loro funzioni (v. ordinanze nn. 300, 261 e 254 del 1998);
     che dall'ordinanza e dal correlativo ricorso possono ricavarsi le
 "ragioni  del  conflitto"  e "le norme costituzionali che regolano la
 materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative  per  i
 giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal  tribunale  di
 Ferrara,  Sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con
 il ricorso indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della  Corte  dia  comunicazione  della
 presente   ordinanza   al   tribunale  di  Ferrara,  Sezione  civile,
 ricorrente;
     b)  che  gli  atti  introduttivi  del  conflitto  e  la  presente
 ordinanza  siano,  a  cura del ricorrente, notificati alla Camera dei
 deputati entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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