UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.294 del 17-12-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i  decreti ministeriali 11  febbraio 1994, 31 maggio  1995, 8
agosto 1996;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la nota di indirizzo prot.  n. 1/98 del 16 giugno 1998 "Legge
15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento  n. 183  alla Gazzetta  Ufficiale n.  255 del  30 ottobre
1996, non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli  7, 8, 11,  12 (titolo  II) relativi alla  facolta' di
giurisprudenza - corso di laurea  in giurisprudenza, sono soppressi e
sostituiti   dai  seguenti   nuovi  articoli,   con  il   conseguente
scorrimento della numerazione.
                  Corso di laurea in giurisprudenza
  Art. 7.  - 1.  I titoli  di ammissione  per il  corso di  laurea in
giurisprudenza  sono quelli  previsti dalle  vigenti disposizioni;  i
titoli richiesti  per l'ammissione ad  un corso di  diploma afferente
alla  facolta' di  giurisprudenza, qualora  istituito, sono  eguali a
quelli  richiesti  per  l'ammissione  ai corsi  di  laurea  di  detta
facolta'.
  2. Il  numero degli iscritti  a ciascun  anno di corso  puo' essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in base  alle  risorse disponibili  ed  alle esigenze  del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
  Art.  8.  - 1.  Tra  il  corso di  laurea  ed  i corsi  di  diploma
universitario  di cui  al  decreto del  Ministero dell'universita'  e
della ricerca  scientifica e tecnologica dell'11  febbraio 1994, art.
1, comma  2, vi e'  l'affinita' prevista  dall'art. 2, comma  2 della
legge n. 341 1990.
  2. Nell'ambito  dei corsi di  laurea e di diploma  universitario di
cui al  precedente comma,  ai fini del  conseguimento del  diploma di
laurea  sono riconosciuti  totalmente o  parzialmente, ad  esclusione
delle annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea,
gli esami sostenuti con esito  positivo nel corso di diploma, purche'
i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con
il piano di studi approvato  dalla competente struttura didattica per
il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  3. Il disposto del  precedente comma senza l'esclusione concernente
le  materie   fondamentali  ed  obbligatorie,  disciplina   anche  il
riconoscimento degli esami sostenuti con  esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
  Art. 9. - 1. Nell'ambito del  regolamento di cui all'art. 11, comma
2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:
  a) determina la  durata degli insegnamenti e  dei moduli didattici,
le modalita' degli  eventuali tirocini o altri  momenti di formazione
pratica;
  b) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario;
  c) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i  contenuti effettivi  o li  differenzino nel  caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  2. Qualora venga attivato un  indirizzo previsto nel regolamento di
cui  al  precedente comma  1,  il  profilo formativo  specificato  e'
oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il
titolo.
  Art. 10. -1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate
conoscenze  di  metodo  e   di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali per la formazione del giurista.
  2. Il corso di laurea  in giurisprudenza afferisce alla facolta' di
giurisprudenza ed ha durata quadriennale.
  Art.  11. -  1.  Il  corso di  laurea  in giurisprudenza  comprende
ventisei annualita'  di insegnamento  e si conclude  con un  esame di
laurea.
  2. La  struttura didattica stabilisce  le modalita' degli  esami di
profitto, delle  eventuali prove di idoneita'  richieste e dell'esame
di laurea.
  Art.  12. -  1. Per  ognuna delle  aree previste  come fondamentali
dall'art.  8  del  decreto  del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica e  tecnologica dell'11  febbraio 1994,  dovranno
essere    assicurate    un'adeguata   formazione    metodologica    e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
  2. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono oggetto di esame  per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e di notaio.
                              Art. 13.
                       Ripartizione degli esami
I Anno:
  Istituzioni di diritto privato (N01X);
  Istituzioni di diritto romano (N18X);
  Storia del diritto romano (N18X);
  Filosofia del diritto (N20X);
  Diritto costituzionale (N08X).
II Anno:
  Diritto civile (1 corso) (N01X);
  Diritto penale (1 corso) (N17X);
  Diritto commerciale (N04X);
  Economia politica (P01A);
  Diritto ecclesiastico (N12X);
  Diritto del lavoro (N07X);
  Sistemi giuridici comparati (N02X);
  Un insegnamento a scelta.
III Anno:
  Storia del diritto italiano (N19X);
  Diritto romano (N18X);
  Diritto civile (2 corso) (N01X);
  Diritto penale (2 corso) (N17X);
  Diritto amministrativo (1 corso) (N10X);
  Diritto internazionale (N14X);
  Un insegnamento a scelta.
IV Anno:
  Diritto amministrativo (2 corso) (N10X);
  Diritto delle Comunita' europee (N14X);
  Diritto tributario (N13X);
  Diritto processuale civile (N15X);
  Procedura penale (N16X);
  Un insegnamento a scelta.
  Gli insegnamenti  biennali comportano un'unico esame  alla fine del
biennio.
Insegnamenti a scelta:
  1) Contabilita' di Stato (N10X);
  2) Contabilita' degli enti pubblici (N10X);
  3) Criminologia (N17X);
  4) Demografia (S03A);
  5) Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X);
  6) Diritti dell'uomo (N20X);
  7) Diritto agrario (N03X);
  8) Diritto agrario comparato (N03X);
  9) Diritto agrario comunitario (N03X);
  10) Diritto amministrativo comparato (N11X);
  11) Diritto angloamericano (N02X);
  12) Diritto bancario (N05X);
  13) Diritto bizantino (N18X);
  14) Diritto canonico (N12X);
  15) Diritto comparato del lavoro (N07X);
  16) Diritto comune (N19X);
  17) Diritto costituzionale comparato (N11X);
  18) Diritto degli intermediari finanziari (N05X);
  19) Diritto dei Paesi di lingua francese (N02X);
  20) Diritto dei Paesi di lingua tedesca (N02X);
  21) Diritto del commercio internazionale (N14X);
  22) Diritto della cooperazione (N04X);
  23) Diritto dell'ambiente (N10X);
  24) Diritto della navigazione (N06X);
  25) Diritto della previdenza sociale (N07X);
  26) Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X);
  27) Diritto della sicurezza sociale (N07X);
  28) Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
  29) Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X);
  30) Diritto delle assicurazioni (N05X);
  31) Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X);
  32) Diritto dell'esecuzione civile (N15X);
  33) Diritto dell'esecuzione penale (N16X);
  34) Diritto del mercato finanziario (N05X);
  35) Diritto di famiglia (N01X);
  36) Diritto diplomatico e consolare (N14X);
  37) Diritto ecclesiastico comparato (N12X);
  38) Diritto e legislazione universitaria (N09X);
  39) Diritto e procedura penale militare (N16X);
  40) Diritto fallimentare (N04X) (N15X);
  41) Diritto finanziario (N13X);
  42) Diritto industriale (N04X);
  43) Diritto internazionale della navigazione (N06X) (N14X);
  44) Diritto internazionale del lavoro (N14X);
  45) Diritto internazionale privato (N14X);
  46) Diritto minerario (N10X);
  47) Diritto musulmano e dei Paesi islamici (N02X);
  48) Diritto parlamentare (N08X);
  49) Diritto penale amministrativo (N17X);
  50) Diritto penale commerciale (N17X);
  51) Diritto penale comparato (N17X);
  52) Diritto penale dell'ambiente (N17X);
  53) Diritto penale del lavoro (N17X);
  54) Diritto penale dell'economia (N17X);
  55) Diritto penitenziario (N16X);
  56) Diritto privato comparato (N02X);
  57) Diritto privato dell'economia (N05X);
  58) Diritto processuale amministrativo (N10X);
  59) Diritto processuale civile comparato (N15X);
  60) Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X);
  61) Diritto processuale costituzionale (N08X);
  62) Diritto processuale del lavoro (N15X);
  63) Diritto processuale penale comparato (N16X);
  64) Diritto pubblico angloamericano (N11X);
  65) Diritto pubblico comparato (N11X);
  66) Diritto pubblico dell'economia (N05X);
  67) Diritto pubblico generale (N09X);
  68) Diritto pubblico romano (N18X);
  69) Diritto regionale e degli enti locali (N09X);
  70) Diritto sindacale (N07X);
  71) Diritto sportivo (N01X);
  72) Diritto tributario comparato (N13X);
  73) Diritto urbanistico (N10X);
  74) Diritto valutario (N05X);
  75) Dottrina dello Stato (N09X);
  76) Economia dell'ambiente (P01B);
  77) Economia della spesa pubblica (P01C);
  78) Economia del lavoro (P01B);
  79) Economia delle istituzioni (P01B);
  80) Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F);
  81) Economia industriale (P01I);
  82) Economia internazionale (P01G);
  83) Economia pubblica (P01C);
  84) Epigrafia giuridica (N18X);
  85) Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X);
  86) Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X);
  87) Giustizia costituzionale (N08X);
  88) Informatica giuridica (N20X);
  89) Legislazione bancaria (N05X);
  90) Legislazione dei beni culturali (N10X);
  91) Legislazione del turismo (N01X);
  92) Legislazione minorile (N17X);
  93) Logica giuridica (N20X);
  94) Medicina legale (F22B);
  95) Metodologia della scienza giuridica (N20X);
  96) Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X);
  97) Organizzazione internazionale (N14X);
  98) Papirologia giuridica (N18X);
  99) Politica economica (P01B);
  100) Relazioni industriali (N07X);
  101) Scienza dell'amministrazione (Q02X);
  102) Sistemi fiscali comparati (N13X);
  103) Sociologia (Q05A);
  104) Sociologia del diritto (N21X) (Q05F);
  105) Sociologia del lavoro (Q05C);
  106) Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
  107) Statistica (S01A);
  108) Statistica giudiziaria (S03B);
  109) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
  110) Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
  111) Storia del diritto canonico (N12X);
  112) Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
  113) Storia delle codificazioni moderne (N19X);
  114) Storia dell'economia politica (P01A);
  115) Storia delle dottrine politiche (Q01B);
  116) Storia romana (L02B);
  117) Teoria dell'interpretazione (N20X);
  118)  Teoria  e  tecnica della  normazione  e  dell'interpretazione
(N20X);
  119) Teoria generale del diritto (N20X);
  120) Teoria generale del processo (N15X) (N16X);
  121) Tutela internazionale dei diritti umani (N14X).
                           Propedeuticita'
  L'esame di istituzioni di diritto  privato deve precedere quelli di
diritto  civile,  diritto  commerciale,  diritto  della  navigazione,
diritto privato  comparato, diritto  del lavoro,  diritto processuale
civile,  diritto   industriale,  diritto  agrario,   diritto  agrario
comunitario, diritto  internazionale, diritto  ecclesiastico, diritto
canonico, diritto amministrativo, diritto fallimentare.
  Gli esami di istituzioni di diritto  romano e di storia del diritto
romano devono precedere quelli di  diritto romano, storia del diritto
italiano, esegesi delle fonti del diritto romano.
  L'esame di diritto penale deve  precedere quelli di medicina legale
e procedura penale.
  L'esame di diritto costituzionale  deve precedere quelli di diritto
amministrativo, diritto  del lavoro, diritto  internazionale, diritto
delle Comunita' europee, diritto canonico, diritto ecclesiastico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 20 ottobre 1998
                                                    Il rettore: Cossu