Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.294 del 17-12-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994, 31 maggio 1995, 8 agosto 1996; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la nota di indirizzo prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 7, 8, 11, 12 (titolo II) relativi alla facolta' di giurisprudenza - corso di laurea in giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione. Corso di laurea in giurisprudenza Art. 7. - 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facolta' di giurisprudenza, qualora istituito, sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facolta'. 2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 8. - 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, art. 1, comma 2, vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 341 1990. 2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente comma, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. 3. Il disposto del precedente comma senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. Art. 9. - 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; b) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario; c) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il titolo. Art. 10. -1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. 2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata quadriennale. Art. 11. - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. 2. La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Art. 12. - 1. Per ognuna delle aree previste come fondamentali dall'art. 8 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 2. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di notaio. Art. 13. Ripartizione degli esami I Anno: Istituzioni di diritto privato (N01X); Istituzioni di diritto romano (N18X); Storia del diritto romano (N18X); Filosofia del diritto (N20X); Diritto costituzionale (N08X). II Anno: Diritto civile (1 corso) (N01X); Diritto penale (1 corso) (N17X); Diritto commerciale (N04X); Economia politica (P01A); Diritto ecclesiastico (N12X); Diritto del lavoro (N07X); Sistemi giuridici comparati (N02X); Un insegnamento a scelta. III Anno: Storia del diritto italiano (N19X); Diritto romano (N18X); Diritto civile (2 corso) (N01X); Diritto penale (2 corso) (N17X); Diritto amministrativo (1 corso) (N10X); Diritto internazionale (N14X); Un insegnamento a scelta. IV Anno: Diritto amministrativo (2 corso) (N10X); Diritto delle Comunita' europee (N14X); Diritto tributario (N13X); Diritto processuale civile (N15X); Procedura penale (N16X); Un insegnamento a scelta. Gli insegnamenti biennali comportano un'unico esame alla fine del biennio. Insegnamenti a scelta: 1) Contabilita' di Stato (N10X); 2) Contabilita' degli enti pubblici (N10X); 3) Criminologia (N17X); 4) Demografia (S03A); 5) Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X); 6) Diritti dell'uomo (N20X); 7) Diritto agrario (N03X); 8) Diritto agrario comparato (N03X); 9) Diritto agrario comunitario (N03X); 10) Diritto amministrativo comparato (N11X); 11) Diritto angloamericano (N02X); 12) Diritto bancario (N05X); 13) Diritto bizantino (N18X); 14) Diritto canonico (N12X); 15) Diritto comparato del lavoro (N07X); 16) Diritto comune (N19X); 17) Diritto costituzionale comparato (N11X); 18) Diritto degli intermediari finanziari (N05X); 19) Diritto dei Paesi di lingua francese (N02X); 20) Diritto dei Paesi di lingua tedesca (N02X); 21) Diritto del commercio internazionale (N14X); 22) Diritto della cooperazione (N04X); 23) Diritto dell'ambiente (N10X); 24) Diritto della navigazione (N06X); 25) Diritto della previdenza sociale (N07X); 26) Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X); 27) Diritto della sicurezza sociale (N07X); 28) Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X); 29) Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X); 30) Diritto delle assicurazioni (N05X); 31) Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X); 32) Diritto dell'esecuzione civile (N15X); 33) Diritto dell'esecuzione penale (N16X); 34) Diritto del mercato finanziario (N05X); 35) Diritto di famiglia (N01X); 36) Diritto diplomatico e consolare (N14X); 37) Diritto ecclesiastico comparato (N12X); 38) Diritto e legislazione universitaria (N09X); 39) Diritto e procedura penale militare (N16X); 40) Diritto fallimentare (N04X) (N15X); 41) Diritto finanziario (N13X); 42) Diritto industriale (N04X); 43) Diritto internazionale della navigazione (N06X) (N14X); 44) Diritto internazionale del lavoro (N14X); 45) Diritto internazionale privato (N14X); 46) Diritto minerario (N10X); 47) Diritto musulmano e dei Paesi islamici (N02X); 48) Diritto parlamentare (N08X); 49) Diritto penale amministrativo (N17X); 50) Diritto penale commerciale (N17X); 51) Diritto penale comparato (N17X); 52) Diritto penale dell'ambiente (N17X); 53) Diritto penale del lavoro (N17X); 54) Diritto penale dell'economia (N17X); 55) Diritto penitenziario (N16X); 56) Diritto privato comparato (N02X); 57) Diritto privato dell'economia (N05X); 58) Diritto processuale amministrativo (N10X); 59) Diritto processuale civile comparato (N15X); 60) Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X); 61) Diritto processuale costituzionale (N08X); 62) Diritto processuale del lavoro (N15X); 63) Diritto processuale penale comparato (N16X); 64) Diritto pubblico angloamericano (N11X); 65) Diritto pubblico comparato (N11X); 66) Diritto pubblico dell'economia (N05X); 67) Diritto pubblico generale (N09X); 68) Diritto pubblico romano (N18X); 69) Diritto regionale e degli enti locali (N09X); 70) Diritto sindacale (N07X); 71) Diritto sportivo (N01X); 72) Diritto tributario comparato (N13X); 73) Diritto urbanistico (N10X); 74) Diritto valutario (N05X); 75) Dottrina dello Stato (N09X); 76) Economia dell'ambiente (P01B); 77) Economia della spesa pubblica (P01C); 78) Economia del lavoro (P01B); 79) Economia delle istituzioni (P01B); 80) Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F); 81) Economia industriale (P01I); 82) Economia internazionale (P01G); 83) Economia pubblica (P01C); 84) Epigrafia giuridica (N18X); 85) Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X); 86) Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X); 87) Giustizia costituzionale (N08X); 88) Informatica giuridica (N20X); 89) Legislazione bancaria (N05X); 90) Legislazione dei beni culturali (N10X); 91) Legislazione del turismo (N01X); 92) Legislazione minorile (N17X); 93) Logica giuridica (N20X); 94) Medicina legale (F22B); 95) Metodologia della scienza giuridica (N20X); 96) Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X); 97) Organizzazione internazionale (N14X); 98) Papirologia giuridica (N18X); 99) Politica economica (P01B); 100) Relazioni industriali (N07X); 101) Scienza dell'amministrazione (Q02X); 102) Sistemi fiscali comparati (N13X); 103) Sociologia (Q05A); 104) Sociologia del diritto (N21X) (Q05F); 105) Sociologia del lavoro (Q05C); 106) Sociologia dell'organizzazione (Q05C); 107) Statistica (S01A); 108) Statistica giudiziaria (S03B); 109) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X); 110) Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X); 111) Storia del diritto canonico (N12X); 112) Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C); 113) Storia delle codificazioni moderne (N19X); 114) Storia dell'economia politica (P01A); 115) Storia delle dottrine politiche (Q01B); 116) Storia romana (L02B); 117) Teoria dell'interpretazione (N20X); 118) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X); 119) Teoria generale del diritto (N20X); 120) Teoria generale del processo (N15X) (N16X); 121) Tutela internazionale dei diritti umani (N14X). Propedeuticita' L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale, diritto della navigazione, diritto privato comparato, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto industriale, diritto agrario, diritto agrario comunitario, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto amministrativo, diritto fallimentare. Gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto romano. L'esame di diritto penale deve precedere quelli di medicina legale e procedura penale. L'esame di diritto costituzionale deve precedere quelli di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto delle Comunita' europee, diritto canonico, diritto ecclesiastico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 20 ottobre 1998 Il rettore: Cossu