REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998 

  Stralcio  di un'area  ubicata  nel comune  di Grosotto  dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato   con  deliberazione  della  giunta
regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985, per la  realizzazione di
una  pista  agrosilvopastorale  per  il  ripristino  dell'accesso  ai
fabbricati agricoli e ai terreni di proprieta' da parte del Consorzio
di   miglioramento  fondiario   del   Mortirolo.  (Deliberazione   n.
VI/39353).
(GU n.294 del 17-12-1998)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente per  oggetto:  "Individuazione  delle aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939,  n. 1497,  ovvero  ope  legis in  forza  degli  elenchi di  cui
all'art. 1,  primo comma, legge  8 agosto  1985, n. 431,  nelle quali
aree   trova  applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'   ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto: "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29  giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di  opere insistenti  su aree di  particolare interesse
ambientale individuate  dalla regione  a norma  della legge  8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per oggetto:  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997";
  Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale
n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art.
1-ter della  legge n. 431/1985  opera sino all'entrata in  vigore del
piano territoriale  paesistico regionale e  non sino alla  data della
sua adozione, e che, pertanto,  allo stato attuale, il vincolo stesso
opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985, rende  pur sempre necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto lo  stralcio, come  indicato nella deliberazione  della giunta
regionale  della  Lombardia n.  31898/88,  costituisce  una sorta  di
anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,  dunque,  che  la  giunta regionale,  in  presenza  di  una
improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza
pubblica,  ovvero  economicosociale, in  aree  per  le quali,  seppur
sottoposte  alle  succitate  misure  di  salvaguardia,  non  sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in  data 25 agosto  1998 e'  pervenuta l'istanza del  comune di
Grosotto  (Sondrio), di  richiesta di  stralcio delle  aree ai  sensi
dell'art. 1-ter  della legge  n. 431/1985 da  parte del  Consorzio di
miglioramento fondiario  del Mortirolo per la  realizzazione di pista
agrosilvopastorale  per  il  ripristino  dell'accesso  ai  fabbricati
agricoli e ai terreni di proprieta';
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 43, mappali numeri
129,  164,  182, 179,  180,  188,  189,  190, 191,  682,  dall'ambito
territoriale n.  2 individuato con deliberazione  di giunta regionale
n.  IV/3859 del  10  dicembre  1985, per  la  realizzazione di  pista
agrosilvopastorale  per  il  ripristino  dell'accesso  ai  fabbricati
agricoli e ai terreni di proprieta';
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  nel  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n. 54.
    Milano, 6 novembre 1998
                                                  Il segretario: Sala