MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 novembre 1998 

  Modificazione di alcune caratteristiche tecniche dei certificati di
credito del Tesoro da emettere per il rimborso di crediti d'imposta.
(GU n.294 del 17-12-1998)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 17 dicembre 1997,  n. 433, recante delega al Governo
per  l'introduzione  dell'euro   nell'ordinamento  nazionale,  ed  in
particolare  l'art.  10,  riguardante  la  dematerializzazione  degli
strumenti finanziari pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare:
  l'art. 5, primo  comma, ove si prevede che dal  1 gennaio 1999 sono
ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire;
  l'art. 5, secondo comma, ove si prevede che il Ministro del tesoro,
del bilancio e della  programmazione economica puo' rideterminare con
proprio  decreto  le  caratteristiche  tecniche  dei  certificati  di
credito  del Tesoro  (CCT) da  emettere per  il rimborso  dei crediti
d'imposta, in coerenza con la  loro denominazione in euro a decorrere
dal 1 gennaio 1999;
  l'art. 40, secondo comma, ove si  prevede che, a partire dalla data
di entrata in  vigore del decreto ministeriale di cui  al comma 1 del
medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi
di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visti  i  sottonotati  decreti  ministeriali  con  i  quali  si  e'
provveduto a fissare le  caratteristiche, rispettivamente, dei titoli
di Stato di seguito indicati:
  decreto  ministeriale n.  398876 del  22 dicembre  1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 304  del 30  dicembre 1994,  recante le
caratteristiche dei  certificati di credito del  Tesoro al portatore,
ottennali,  con  godimento 1  gennaio  1995,  da emettersi  ai  sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, per il rimborso di
crediti d'imposta relativi a periodi chiusi al 31 dicembre 1989;
  decreto  ministeriale n.  594687  del 9  novembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 270  del 18 novembre 1995,  come risulta
modificato dal  decreto ministeriale  n. 787532  del 24  luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, recante
le  caratteristiche   dei  certificati  di  credito   del  Tesoro  al
portatore, decennali, con  godimento 1 gennaio 1996,  da emettersi ai
sensi  dell'art.  3-bis del  decretolegge  28  giugno 1995,  n.  250,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, per
il rimborso di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992;
  decreto ministeriale n. 786812 del  29 marzo 1996, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.   83   del  9   aprile   1996,  recante   le
caratteristiche dei  certificati di credito del  Tesoro al portatore,
decennali,  con  godimento 1  gennaio  1996,  da emettersi  ai  sensi
dell'art. 1 del  decreto-legge 13 dicembre 1995,  n. 526, convertito,
con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;
  decreto ministeriale n. 787053 del  7 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  115   del  18   maggio  1996,   recante  le
caratteristiche dei  certificati di credito del  Tesoro al portatore,
decennali,  con  godimento 1  gennaio  1997,  da emettersi  ai  sensi
dell'art.  1-bis   del  decretolegge   13  dicembre  1995,   n.  526,
convertito, con modificazioni,  nella legge 10 febbraio  1996, n. 53,
per il rimborso di crediti d'imposta  relativi a periodi chiusi al 31
dicembre 1992;
  Visto, in particolare, l'art.  2 dei predetti decreti ministeriali,
ove si prevede, tra l'altro, che:
  i certificati di credito emessi  ad estinzione di crediti d'imposta
hanno  taglio unitario  da lire  un milione  e sono  rappresentati da
titoli  al portatore  nei  tagli da  lire 1  milione,  5 milioni,  10
milioni,  50 milioni,  100  milioni,  500 milioni,  1  miliardo e  10
miliardi di capitale nominale;
  i   medesimi   certificati   verranno   emessi   per   un   importo
corrispondente  all'ammontare complessivo  dei  crediti d'imposta  da
assegnare  ai  contribuenti  indicati   negli  elenchi  che  verranno
trasmessi   dal  Ministero   delle   finanze,  arrotondando,   quando
necessario,  al milione  inferiore o  superiore l'importo  di ciascun
credito, secondo quanto specificato nei medesimi provvedimenti;
  Considerato  che   occorre  rideterminare   talune  caratteristiche
tecniche dei  certificati di  credito del  Tesoro sopra  indicati, in
coerenza con  la denominazione in  euro e con  la dematerializzazione
degli strumenti finanziari disposte dal citato decreto legislativo n.
213 del 1998;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  A  parziale modifica  e  ad integrazione  dell'art.  2 dei  decreti
ministeriali  del  22  dicembre  1994,  del  9  novembre  1995  (come
modificato dal decreto ministeriale del 24 luglio 1996), del 29 marzo
1996 e del  7 maggio 1996, citati nelle  premesse, le caratteristiche
tecniche  dei  certificati  di  credito del  Tesoro  da  emettersi  a
decorrere dal 1 gennaio 1999 per  il rimborso di crediti d'imposta ai
sensi  della normativa  indicata in  premessa, vengono  rideterminate
come segue:
  i certificati di credito hanno importo minimo da 1.000 euro;
  le modalita' di arrotondamento dei singoli importi, riconosciuti ai
soggetti creditori d'imposta, come delineate nei decreti ministeriali
di cui al  primo comma, vanno riferite al predetto  importo minimo di
1.000 euro;
  gli  importi  assegnati  dei   certificati  sono  rappresentati  da
iscrizioni contabili  a favore degli aventi  diritto; tali iscrizioni
contabili  continuano  a  godere dello  stesso  trattamento  fiscale,
comprese le  agevolazioni e  le esenzioni,  che la  vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
  Restano ferme, in quanto applicabili,  le altre disposizioni di cui
ai  decreti  ministeriali  indicati   al  primo  comma  del  presente
articolo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso per  il  visto  all'Ufficio
centrale  di bilancio  per i  servizi  del debito  pubblico e  verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 novembre 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi