Modificazione di alcune caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro da emettere per il rimborso di crediti d'imposta.(GU n.294 del 17-12-1998)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare: l'art. 5, primo comma, ove si prevede che dal 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire; l'art. 5, secondo comma, ove si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti d'imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999; l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visti i sottonotati decreti ministeriali con i quali si e' provveduto a fissare le caratteristiche, rispettivamente, dei titoli di Stato di seguito indicati: decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, ottennali, con godimento 1 gennaio 1995, da emettersi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, per il rimborso di crediti d'imposta relativi a periodi chiusi al 31 dicembre 1989; decreto ministeriale n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1 gennaio 1996, da emettersi ai sensi dell'art. 3-bis del decretolegge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, per il rimborso di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992; decreto ministeriale n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1 gennaio 1996, da emettersi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53; decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1 gennaio 1997, da emettersi ai sensi dell'art. 1-bis del decretolegge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, per il rimborso di crediti d'imposta relativi a periodi chiusi al 31 dicembre 1992; Visto, in particolare, l'art. 2 dei predetti decreti ministeriali, ove si prevede, tra l'altro, che: i certificati di credito emessi ad estinzione di crediti d'imposta hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale; i medesimi certificati verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta da assegnare ai contribuenti indicati negli elenchi che verranno trasmessi dal Ministero delle finanze, arrotondando, quando necessario, al milione inferiore o superiore l'importo di ciascun credito, secondo quanto specificato nei medesimi provvedimenti; Considerato che occorre rideterminare talune caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro sopra indicati, in coerenza con la denominazione in euro e con la dematerializzazione degli strumenti finanziari disposte dal citato decreto legislativo n. 213 del 1998; Decreta: Articolo unico A parziale modifica e ad integrazione dell'art. 2 dei decreti ministeriali del 22 dicembre 1994, del 9 novembre 1995 (come modificato dal decreto ministeriale del 24 luglio 1996), del 29 marzo 1996 e del 7 maggio 1996, citati nelle premesse, le caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro da emettersi a decorrere dal 1 gennaio 1999 per il rimborso di crediti d'imposta ai sensi della normativa indicata in premessa, vengono rideterminate come segue: i certificati di credito hanno importo minimo da 1.000 euro; le modalita' di arrotondamento dei singoli importi, riconosciuti ai soggetti creditori d'imposta, come delineate nei decreti ministeriali di cui al primo comma, vanno riferite al predetto importo minimo di 1.000 euro; gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. Restano ferme, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui ai decreti ministeriali indicati al primo comma del presente articolo. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 1998 Il Ministro: Ciampi