MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 ottobre 1998 

  Ammissione della  ditta Carnessale  Giorgio alla  rateizzazione del
proprio carico tributario.
(GU n.295 del 18-12-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha
sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta  in data 9 settembre 1997 con  la quale la
ditta   Carnessale  Giorgio,   con   sede  in   Teramo,  ha   chiesto
l'applicazione  dei benefici  agevolativi previsti  dall'articolo 19,
quarto  comma,  del  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, per il  pagamento del carico di IVA dovuto in
base a dichiarazione afferente l'anno  1992, iscritto nei ruoli posti
in riscossione  alla scadenza  di settembre  1997 per  il complessivo
importo di L. 192.338.757 adducendo  di trovarsi, allo stato attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il prosieguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla  ditta  Carnessale  Giorgio
tendente ad ottenere i benefici  previsti dall'art. 19, quarto comma,
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
602.
  Il  complessivo  carico  tributario  dovuto  dal  contribuente,  al
momento  pari  a  L.  192.338.757, deve  essere  rideterminato  dalla
sezione staccata di Teramo calcolando  sul solo debito di imposta gli
interessi  sostitutivi nella  misura del  9% annuo,  a decorrere  dal
giorno  successivo  al termine  fissato  per  la presentazione  della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, rimangono sospese
fino  all'esatto e  puntuale adempimento  di quanto  disposto con  il
presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento
di sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo, insieme  agli interessi  per ritardata  iscrizione a  ruolo ed
agli  eventuali  accessori,  costituisce il  debito  complessivo  del
contribuente, da ripartire in dodici  rate a decorrere dalla scadenza
di  novembre 1998;  nel  provvedimento di  esecuzione vanno  altresi'
calcolati gli interessi di  prolungata rateazione, ai sensi dell'art.
21 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. La  citata sezione staccata  provvedera', altresi', a  tutti gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fideiussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano