REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1998, n. 30 

Interpretazione  autentica  legge  regionale  16  ottobre 1996, n. 94
(Ordinamento della professione di maestro di sci)
(GU n.49 del 19-12-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Con effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n.  94
del 16 ottobre 1996, gli articoli 12, 13, 18 della stessa norma  sono
interpretati  nel  senso  che  la  dizione  "Servizio  F.P."  in essi
contenuta e' da intendersi "Settore formazione professionale".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 24 aprile 1998
                              FALCONIO