REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 24 

Modifica degli articoli 12 e 43 della legge regionale 16 maggio 1985,
n. 27 "Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di
opere e lavori pubblici"
(GU n.49 del 19-12-1998)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82
                         del 25 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 1 dell'art. 43 (Aggiudicazione dei lavori) della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27, viene cosi' modificato:
   "1. Alla esecuzione  delle  opere  di  cui  alla  presente  legge,
realizzate   direttamente,  si  provvede  mediante  imprese  iscritte
all'albo  regionale  dei  costruttori,  ovvero  a  mezzo  di  imprese
artigiane  iscritte,  per categorie relative all'opera, nell'apposito
albo delle imprese artigiane di cui alla legge  25  luglio  1956,  n.
860,  e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base
d'asta non superi lire 500 milioni".
   2. All'art. 12, comma 6, della legge regionale 16 maggio 1985,  n.
27,  le  parole "avverso tale parere e' ammesso ricorso al presidente
della giunta" sono soppresse.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 13 agosto 1998
                     Il vice presidente: Palese