UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.296 del 19-12-1998)

                             IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 1 e 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto il decreto  rettorale 4 marzo 1995, n.  553, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27  marzo 1995, con cui e' stato emanato
lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
  Visto il decreto  rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034,  con il quale
viene  ulteriormente  modificato  lo statuto,  mediante  aggiunta  al
quarto comma dell'art. 62 della  seguente frase: "In caso di facolta'
con  un numero  di  docenti di  prima fascia  inferiore  a sette,  il
preside puo' essere eletto per un terzo mandato";
  Vista la  Gazzetta Ufficiale n.  252 del 28 ottobre  1998, relativa
alla pubblicazione del decreto di cui sopra;
  Considerato che il testo contenuto  nella Gazzetta Ufficiale non e'
conforme al decreto rettorale 12 ottobre  1998, n. 1034, in quanto in
sede di pubblicazione  e' stato omesso il comma 2  dell'art. 62 dello
statuto;
                              Decreta:
  Il  decreto rettorale  12  ottobre 1998,  n.  1034, pubblicato  con
omissione del comma  2 dell'art. 62, nella Gazzetta  Ufficiale del n.
252 del 28  ottobre 1998, deve intendersi sostituito  con il seguente
testo:
  Art. 62 (Elezioni).  - 1. La votazione per  l'elezione degli organi
e' valida  se vi abbia  preso parte  almeno un terzo  degli elettori,
salvo  quanto  diversamente  disposto  dalla  legge  o  dal  presente
statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
  2. Per l'elezione degli organi  collegiali le votazioni avvengono a
voto  limitato. Ciascun  elettore potra'  votare per  non piu'  di un
terzo dei nominativi da designare.
  3.  Per l'elezione  degli  organi individuali,  risulta eletto  chi
abbia  raggiunto la  maggioranza  assoluta dei  votanti. Nella  terza
votazione, che  si svolgera'  non prima  di sette  e non  oltre dieci
giorni  dopo la  seconda e  comonque  non oltre  quindi giorni  dalla
prima,  si procede  al ballottagio  fra i  due candidati  che abbiano
riportato  il  maggior  numero   di  voti  nella  seconda  votazione.
L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
  4. Rettore, presidi  di facolta', presidenti di  consiglio di corso
di  laurea  o  di  diploma, direttori  di  dipartimento,  membri  del
consiglio del personale  tecnicoamministrativo, il vicepresidente del
comitato  dei sostenitori,  i  membri della  giunta di  dipartimento,
durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente
nella funzione per una sola  volta con l'eccezione del vicepresidente
del comitato dei sostenitori.
  In caso di facolta' con numero di docenti di prima fascia inferiore
a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo mandato.
  5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del
comitato per  lo sport  universitario, del consiglio  degli studenti,
del consiglio  della ricerca e  quelli fra questi ultimi  designati a
partecipare al  senato accademico e al  consiglio di amministrazione,
nonche' i  rappresentanti in senato  accademico dei professori  e dei
ricercatori di  cui all'art.  11, comma  4, durano  in carica  per un
biennio e  sono rieleggibili consecutivamente nella  funzione per una
sola  volta, con  l'eccezione dei  membri del  comitato per  lo sport
universitario.
  6.  Il decano  o  altro organo  previsto da  questo  statuto o  dai
regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti
almeno sessanta  giorni prima  della loro  scadenza dalla  carica; le
elezioni avvengono al  piu' tardi trenta giorni  prima della scadenza
dalla carica dei soggetti da sostituire.
  7.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti, per  mancato raggiungimento del numero  minimo di votanti
previsto o per mancato raggiungimento  del numero previsto di eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
  8. In caso di cessazione  per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti  soggettivi  o  altro,   di  soggetti  ricoprenti  funzioni
individuali  o di  uno o  piu' rappresentanti  eletti o  designati in
organi  collegiali,  subentra il  primo  dei  non eletti  per  quanto
riguarda  la componente  studentesca.  Per quanto  riguarda le  altre
componenti,  si procedera'  al rinnovo  entro sessanta  giorni. Nelle
more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la
validita'  della  composizione  dell'organo  collegiale.  I  soggetti
ricoprenti funzioni individuali o  facenti parte di organi collegiali
conservano le proprie funzioni  fino alla ricostituzione degli organi
stessi, ove possibile.
  9. La  designazione delle rappresentanze studentesche  negli organi
collegiali avviene secondo quanto previsto dall'appossito regolamento
da  approvarsi  dal  senato  accademico sentito  il  consiglio  degli
studenti.
   Ferrara, 10 novembre 1998
                                                  Il rettore: Conconi