Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.296 del 19-12-1998)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 1 e 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto rettorale 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visto il decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, con il quale viene ulteriormente modificato lo statuto, mediante aggiunta al quarto comma dell'art. 62 della seguente frase: "In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo mandato"; Vista la Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1998, relativa alla pubblicazione del decreto di cui sopra; Considerato che il testo contenuto nella Gazzetta Ufficiale non e' conforme al decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, in quanto in sede di pubblicazione e' stato omesso il comma 2 dell'art. 62 dello statuto; Decreta: Il decreto rettorale 12 ottobre 1998, n. 1034, pubblicato con omissione del comma 2 dell'art. 62, nella Gazzetta Ufficiale del n. 252 del 28 ottobre 1998, deve intendersi sostituito con il seguente testo: Art. 62 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgera' non prima di sette e non oltre dieci giorni dopo la seconda e comonque non oltre quindi giorni dalla prima, si procede al ballottagio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto. 4. Rettore, presidi di facolta', presidenti di consiglio di corso di laurea o di diploma, direttori di dipartimento, membri del consiglio del personale tecnicoamministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori. In caso di facolta' con numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo mandato. 5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonche' i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11, comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario. 6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire. 7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile. 9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'appossito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti. Ferrara, 10 novembre 1998 Il rettore: Conconi