MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 dicembre 1998 

  Determinazione dell'aliquota aggiuntiva  per il finanziamento della
gestione dei  trattamenti pensionistici per i  dipendenti dello Stato
presso l'INPDAP.
(GU n.300 del 24-12-1998)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                          DI  CONCERTO CON
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge  8 agosto 1995, n. 335, che ha
istituito presso  l'Istituto nazionale  di previdenza  dei dipendenti
dell'amministrazione pubblica, con effetto  dal 1996, la gestione dei
trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato;
  Visto il comma 3 del predetto  art. 2, come modificato ed integrato
dall'art. 3, comma  215, della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, e, in
particolare,  gli   ultimi  due  periodi,  i   quali,  unitariamente,
stabiliscono  che, al  fine  di garantire  l'integrale pagamento  dei
trattamenti pensionistici,  gli oneri  per la gestione  succitata non
coperti dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria di
cui al comma  2 del medesimo art. 2, sono  fronteggiati, in parte con
un'aliquota  contributiva aggiuntiva  a carico  delle amministrazioni
statali, da determinarsi con decreto  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, di  concerto  con il  Ministro  del tesoro,  del
bilancio e della  programmazione economica, e, in  via residuale, con
un apporto dello Stato;
  Considerato che  l'importo complessivo  dei versamenti  dello Stato
alla gestione per gli anni 1996  e 1997, a titolo di contribuzione di
finanziamento aggiuntiva, di cui alla lettera c -bis) del comma 4 del
predetto  art. 2,  e di  apporto  residuale, di  cui al  comma 3  del
medesimo art. 2, e' stato  rispettivamente pari a lire 8.874 miliardi
e a lire 10.713 miliardi;
  Ritenuto di dover  esprimere in termini di  aliquota contributiva i
versamenti a  carico dello  Stato, di  cui alla  lettera c  -bis) del
comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale
dello Stato medesimo,  valutato per gli anni 1996 e  1997 in lire 500
miliardi;
  Considerati i monti imponibili  delle amministrazioni statali negli
esercizi 1996 e 1997, pari, rispettivamente, a lire 77.000 miliardi e
a lire 81.850 miliardi;
  Ritenuto  che,  in ogni  caso,  il  trasferimento complessivo  alla
gestione a  titolo di aliquota  contributiva aggiuntiva e  di apporto
residuale non puo' superare, a  carico dello Stato, la differenza tra
l'ammontare  complessivo  della spesa  per  prestazioni  e per  oneri
finanziari e amministrativi e il gettito del contributo ordinario;
  Ritenuto  che,  ove per  gli  anni  successivi al  1997  l'aliquota
determinata con il presente decreto dovesse risultare non congrua, si
dovra' provvedere con ulteriori decreti;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.    L'aliquota   contributiva    aggiuntiva   a    carico   delle
amministrazioni   statali   per    il   finanziamento   della   spesa
pensionistica e' stabilita,  per l'anno 1996, al 10,9 per  cento e, a
decorrere  dal  1997,  al  12,2 per  cento.  I  relativi  versamenti,
congiuntamente all'apporto  residuale, sono  effettuati unitariamente
per tutte le  amministrazioni statali a valere  sulle seguenti unita'
previsionali  di base  dello stato  di previsione  del Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6
contribuzione  aggiuntiva  INPDAP,  per  i  versamenti  a  titolo  di
aliquota aggiuntiva,  e U.P.B.  3.1.2.35 INPDAP,  per i  versamenti a
titolo di apporto residuale.
  2. Qualora  l'aliquota contributiva  del 12,2 per  cento di  cui al
comma  1 dovesse,  per gli  anni  successivi al  1997, risultare  non
congrua,  alla  modifica  della  stessa si  procedera'  con  apposito
decreto interministeriale.
   Roma, 3 dicembre 1998
Il Ministro del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica