Determinazione dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento della gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato presso l'INPDAP.(GU n.300 del 24-12-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, con effetto dal 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato; Visto il comma 3 del predetto art. 2, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, gli ultimi due periodi, i quali, unitariamente, stabiliscono che, al fine di garantire l'integrale pagamento dei trattamenti pensionistici, gli oneri per la gestione succitata non coperti dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono fronteggiati, in parte con un'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e, in via residuale, con un apporto dello Stato; Considerato che l'importo complessivo dei versamenti dello Stato alla gestione per gli anni 1996 e 1997, a titolo di contribuzione di finanziamento aggiuntiva, di cui alla lettera c -bis) del comma 4 del predetto art. 2, e di apporto residuale, di cui al comma 3 del medesimo art. 2, e' stato rispettivamente pari a lire 8.874 miliardi e a lire 10.713 miliardi; Ritenuto di dover esprimere in termini di aliquota contributiva i versamenti a carico dello Stato, di cui alla lettera c -bis) del comma 4 del predetto art. 2, al netto, quindi, dell'apporto residuale dello Stato medesimo, valutato per gli anni 1996 e 1997 in lire 500 miliardi; Considerati i monti imponibili delle amministrazioni statali negli esercizi 1996 e 1997, pari, rispettivamente, a lire 77.000 miliardi e a lire 81.850 miliardi; Ritenuto che, in ogni caso, il trasferimento complessivo alla gestione a titolo di aliquota contributiva aggiuntiva e di apporto residuale non puo' superare, a carico dello Stato, la differenza tra l'ammontare complessivo della spesa per prestazioni e per oneri finanziari e amministrativi e il gettito del contributo ordinario; Ritenuto che, ove per gli anni successivi al 1997 l'aliquota determinata con il presente decreto dovesse risultare non congrua, si dovra' provvedere con ulteriori decreti; Decreta: Articolo unico 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica e' stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale. 2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della stessa si procedera' con apposito decreto interministeriale. Roma, 3 dicembre 1998 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica