Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Momendol"(GU n.301 del 28-12-1998)
Decreto MCpR n. 567/98 dell'11 dicembre 1998 All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale MOMENDOL nella forma e confezione: 30 compresse 275 mg, A.I.C. n. 025829033, rilasciata alla societa' Aziende chimiche Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585, sono apportate le seguenti modifiche: confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse 275 mg, e' ora autorizzata la confezione: 12 compresse rivestite con film 220 mg; composizione: la composizione ora autorizzata e' la seguente: una compressa rivestita contiene: principio attivo: naprossene sodico 220 mg; eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, carbossimetilamido, silice colloidale, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, politilenglicole 400, titanio biossido, talco (nelle quantita' indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 12 compresse rivestite con film 220 mg; A.I.C. n. 025829084 (in base 10), 0SN7QW (in base 32); classe: "C". Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: "Momendol" si usa per combattere i dolori muscolari e articolari (mal di schiena, torcicollo, epicondilite del gomito, dolori di minore entita' nell'artrite), mal di testa, mal di denti, dolori mestruali. "Momendol" puo' essere utile anche per trattare gli stati febbrili e i sintomi di malattie da raffreddamento. Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata e' la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992). I lotti gia' prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.