Modalita' relative ai pagamenti ed ai versamenti in EURO presso sezioni della tesoreria provinciale dello Stato, all'indicazione degli importi in EURO nelle quietanze di versamento, all'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento deve essere effettuato in EURO alla rendicontazione delle operazioni.(GU n.302 del 29-12-1998)
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433; Visto l'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le annesse istruzioni concernenti le modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento e' da effettuarsi in euro; nonche' per la rendicontazione delle relative operazioni. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1999. Roma, 21 dicembre 1998 Il Ministro: Ciampi ISTRUZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1999 - 31 DICEMBRE 2001. Premessa: Le decisioni dei Consigli europei e le norme dei regolamenti (CE) n. 1103/97 e (CE) n. 974/98 fissano alcuni principi fondamentali che devono essere rispettati da tuffi gli Stati aderenti all'UEM, ma anche alcune concrete regole per la transizione all'euro. I principali elementi del quadro di riferimento comunitario, per la parte che qui interessa, riguardano: la sostituzione delle monete nazionali con l'euro. Durante il periodo di transizione - 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001 - le monete nazionali saranno suddivisioni non decimali e temporanee dell'euro; il principio "nessun obbligo, nessuna proibizione" posto alla base del processo di transizione; la facolta' conferita al debitore di scegliere se pagare in euro o in denominazione nazionale, quando puo' assolvere il proprio debito tramite accreditamento sul conto corrente del creditore; regole per la conversione tra l'euro e le valute nazionali e fra quest'ultime e regole per gli arrotondamenti. Con le presenti istruzioni si intendono fornire disposizioni in merito alle procedure da adottare nel periodo transitorio 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001 per la effettuazione delle operazioni indicate all'art. 1 del presente decreto. 1 - Modalita' per i pagamenti e i versamenti in euro presso le sezioni di tesoreria. 1.1 - Pagamento dei titoli di spesa. Modalita' per l'indicazione sui titoli di spesa che il pagamento e' da effettuarsi in euro. Le amministrazioni dello Stato effettuano pagamenti in euro solo sulla base di apposita richiesta, da inviare all'amministrazione emittente il titolo di spesa, da parte del creditore. La richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, deve contenere la clausola con la quale il richiedente assume l'obbligo di mantenere la modalita' di pagamento in euro fino a conclusione delle operazioni afferenti al rapporto instaurato, nonche' di esprimere la stessa denominazione valutaria prescelta per l'operazione originaria in tutte le operazioni derivate. Il creditore deve inoltre specificare nella richiesta che il titolo di spesa (cartaceo o informatico) e' da estinguere, a sua scelta, in uno dei seguenti modi: 1) mediante emissione di vaglia cambiario in euro della Banca d'Italia; 2) mediante accreditamento in conto corrente bancario; 3) mediante accreditamento in conto corrente postale. I titoli di spesa devono essere emessi in lire e sugli stessi va indicato, con apposita stampigliatura ben visibile, "pagabile in euro". Nella trasmissione dei titoli di spesa cartacei alle sezioni di tesoreria, le singole amministrazioni tengono distinti quelli da pagare in lire da quelli da pagare in euro e li inviano con separati elenchi. La conversione dell'importo dei titoli di spesa da pagare in euro avviene con le seguenti modalita': 1) per i titoli da estinguere mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia l'importo e' convertito dalle sezioni di tesoreria che emettono il vaglia in euro; 2) per i titoli da estinguere mediante accreditamento in conto corrente bancario del creditore, le sezioni di tesoreria accreditano l'importo complessivo dei titoli di spesa sui conti di gestione delle banche che sono detenuti in euro e inviano a ciascuna banca, su rete nazionale interbancaria oppure con nota contabile di dettaglio, l'indicazione dei titoli il cui importo e' da riconoscere in euro sul conto corrente del creditore. Nel caso di accreditamento di un conto in euro l'importo da accreditare e' quello ottenuto dalla conversione dell'importo in lire effettuata dalla banca (mentre nel caso di accreditamento di un conto in lire l'importo da accreditare e' ovviamente quello indicato con la nota contabile o trasmesso via rete interbancaria); 3) per i titoli da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale le sezioni di tesoreria accreditano l'importo complessivo dei titoli di spesa sul conto di tesoreria delle Poste che e' detenuto in lire e inviano alle Poste stesse una nota contabile di dettaglio con l'indicazione dei titoli il cui importo e' da riconoscere in euro sul conto corrente del creditore. Le Poste italiane effettuano l'accreditamento dell'importo in lire o in euro a seconda della denominazione in cui e' tenuto il conto corrente del cliente; nel caso di conto in euro la conversione dell'importo in lire viene effettuata dalle Poste medesime. Qualora il creditore dello Stato emetta fatture in euro, lo stesso deve indicare il corrispondente importo in lire. Le amministrazioni procedono al pagamento in euro adottando la procedura sopra descritta. 1.2 - Disposizioni particolari in materia di stipendi e pensioni. La gestione degli stipendi nelle amministrazioni statali viene effettuata con contabilizzazione in lire (competenze, rimborsi, tassazione, ritenute previdenziali, conguaglio fiscale, ecc.). Le amministrazioni per agevolare l'introduzione dell'euro, assicurano che nelle comunicazioni relative alle retribuzioni (stipendi e pensioni) inviate ai beneficiari sia evidenziata la doppia indicazione, in lire e in euro, degli importi da corrispondere. Pertanto, su tutti i "cedolini" di stipendi e pensioni continuera' ad essere esposto l'importo netto da pagare in lire ma ad esso si affianchera' un campo addizionale recante l'importo stesso convertito in euro. Tale indicazione avverra' a titolo puramente informativo, in quanto l'effettiva conversione "valutaria" in euro viene effettuata, in caso di richiesta di pagamento in euro, unicamente dall'azienda di credito del beneficiario. In particolare, l'azienda di credito del beneficiario riceve dalla Banca d'Italia l'indicazione di richiesta di un accredito in lire e provvede a eseguirla. Qualora il conto corrente del beneficiario sia denominato in euro, l'azienda di credito effettua la relativa conversione in detta valuta. La conversione effettuata dall'azienda di credito produce il medesimo ammontare in euro contenuto nel cedolino, perche' entrambe le conversioni sono effettuate secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria. 1.3 - Versamenti presso le Tesorerie dello Stato e modalita' di indicazione degli importi in euro nelle quietanze. Presso le sezioni di tesoreria possono essere effettuate operazioni di versamento in euro qualora vengano utilizzati mezzi di pagamento denominati in tale valuta. In tali casi, qualora le disposizioni in vigore prevedano il rilascio della quietanza al versante, la stessa, emessa per l'importo in lire, riporta nella causale l'indicazione del controvalore in euro versato. Si precisa in proposito che il controvalore euro e' indicato solo nel caso in cui a fronte di un versamento venga emessa una sola quietanza; nel caso di piu' quietanze nella causale viene invece indicata unicamente la dizione "versamento effettuato in euro". Qualora un soggetto debba effettuare versamenti sia in lire sia in euro, lo stesso deve predisporre separate distinte "mod. 124 T" elencandovi, rispettivamente, i corrispondenti valori. Per il versamento in euro il medesimo deve altresi' riportarvi il controvalore in lire. Le sezioni di tesoreria rilasciano, nelle due ipotesi, separate quietanze. 2 - Rendicontazione e conti giudiziali. Ai fini della rendicontazione della spesa non emergono problemi in quanto tutta la documentazione relativa deve evidenziare regolazioni contabili solo in lire, come piu' sopra specificato, per cui nulla cambia per effetto della introduzione dell'euro nel periodo transitorio. La Banca d'Italia, in qualita' di tesoriere dello Stato, trasmette l'elenco dei titoli estinti ai titolari delle contabilita' soggette a rendicontazione in lire italiane. In relazione al fatto che i titoli di spesa emessi dalle amministrazioni e le quietanze di entrata emesse dalla Banca d'Italia contengono importi espressi in lire e tenuto conto che le operazioni di conversione avvengono nei modi stabiliti al paragrafo 1, non emergono ipotesi di differenze riscontrabili, rispettivamente, in sede di rendicontazione o di resa del conto giudiziale. Per quanto attiene alle entrate erariali va precisato che gli agenti contabili eseguono i versamenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella stessa valuta (lire o euro) con la quale hanno effettuato le corrispondenti riscossioni, ma che sono tenuti a presentare le contabilita' amministrative e i conti giudiziali in lire. Pertanto, per particolari modalita' di riscossione, possono emergere problemi in ordine alle operazioni di contabilizzazione dei pagamenti in euro effettuati dai contribuenti. In tal caso gli scarti derivanti dalla differenza tra l'accertamento da un lato e il riscosso e il versato dall'altro sono giustificati mediante l'indicazione degli arrotondamenti in apposito documento da aggiungere alle contabilita' amministrative e ai conti giudiziali. 3 - Modulistica (ramo contabilita' generale). Le procedure descritte ai paragrafi 1 e 2 non comportano, per il periodo transitorio, sostanziali modifiche alla modulistica contabile contrassegnata dalla sigla "CG". Infatti, i pagamenti da effettuare in euro, e' sufficiente, come gia' segnalato, che le amministrazioni evidenzino sui titoli di spesa, con apposita stampigliatura ben visibile, la dicitura "pagabile in euro". Appare di tutta evidenza che il sistema consente di continuare a presentare i rendiconti in valuta nazionale senza dover operare alcuna modifica alla modulistica in vigore. 4 - Arrotondamenti. Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, all'art. 5 cosi' dispone: "Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unita' euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent piu' vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unita' monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unita' divisionale piu' vicina o, in assenza di unita' divisionale, all'unita' piu' vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unita' divisionale o dell'unita' della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione da' un risultato che si pone a meta', la somma viene arrotondata per eccesso". Tale disposizione, com'e' noto, trova diretta applicazione. Occorre ora considerare che la legge 10 aprile 1997, n. 96, con l'art. 4, dispone, in materia di riscossioni e pagamenti, che l'importo dei titoli di entrata e di spesa debbano essere arrotondati a lire dieci a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori alle cinque lire. Poiche' tali disposizioni valgono per il pagamento in contanti, compresi i vaglia cambiari, trattandosi di disposizioni disciplinanti la circolazione monetaria, ne consegue che nei rapporti da regolare in euro non sussiste il vincolo di arrotondare alle dieci lire per quei titoli che sono da accreditare in conto corrente bancario o postale. Per questi ultimi pertanto si puo' stabilire l'importo alla lira, operando gli eventuali arrotondamenti all'unita' superiore se la frazione risulti pari o superiore a cinquanta centesimi ovvero all'unita' inferiore nel caso di frazione fino a 49 centesimi, cio' in coerenza con l'ultimo periodo dell'art. 5 del su citato regolamento (CE) n. 1103. Per gli importi fatturati in euro si fa rinvio a quanto in proposito si e' detto al paragrafo 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi