MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 dicembre 1998 

  Modalita' relative  ai pagamenti  ed ai  versamenti in  EURO presso
sezioni  della  tesoreria  provinciale dello  Stato,  all'indicazione
degli importi in EURO nelle quietanze di versamento, all'indicazione,
nei titoli di spesa, che il  pagamento deve essere effettuato in EURO
alla rendicontazione delle operazioni.
(GU n.302 del 29-12-1998)

  Visti i  regolamenti (CE)  n. 1103/97 del  Consiglio del  17 giugno
1997 e (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;
  Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
  Visto l'art. 48,  comma 3, del decreto legislativo  24 giugno 1998,
n. 213;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  approvate le  annesse istruzioni concernenti  le modalita'
per i pagamenti e i versamenti in euro presso le sezioni di tesoreria
provinciale  dello Stato;  per  l'indicazione degli  importi in  euro
nelle  quietanze di  versamento e  per l'indicazione,  nei titoli  di
spesa, che  il pagamento e'  da effettuarsi  in euro; nonche'  per la
rendicontazione delle relative operazioni.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1999.
   Roma, 21 dicembre 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi
ISTRUZIONI   PER   L'INTRODUZIONE    DELL'EURO   NEI   PROCEDIMENTI
  AMMINISTRATIVO - CONTABILI, PER IL PERIODO 1  GENNAIO  1999 -  31
  DICEMBRE 2001.
Premessa:
  Le decisioni dei  Consigli europei e le norme  dei regolamenti (CE)
n. 1103/97 e (CE) n.  974/98 fissano alcuni principi fondamentali che
devono  essere rispettati  da tuffi  gli Stati  aderenti all'UEM,  ma
anche alcune concrete regole per la transizione all'euro.
  I principali elementi del quadro di riferimento comunitario, per la
parte che qui interessa, riguardano:
  la  sostituzione  delle monete  nazionali  con  l'euro. Durante  il
periodo di transizione - 1 gennaio  1999-31 dicembre 2001 - le monete
nazionali saranno suddivisioni non decimali e temporanee dell'euro;
  il principio "nessun obbligo,  nessuna proibizione" posto alla base
del processo di transizione;
  la facolta' conferita al debitore di  scegliere se pagare in euro o
in denominazione  nazionale, quando puo' assolvere  il proprio debito
tramite accreditamento sul conto corrente del creditore;
  regole per  la conversione tra l'euro  e le valute nazionali  e fra
quest'ultime e regole per gli arrotondamenti.
  Con  le presenti  istruzioni si  intendono fornire  disposizioni in
merito alle procedure  da adottare nel periodo  transitorio 1 gennaio
1999-31 dicembre 2001 per  la effettuazione delle operazioni indicate
all'art. 1 del presente decreto.
  1 -  Modalita' per  i pagamenti  e i versamenti  in euro  presso le
sezioni di tesoreria.
  1.1 -  Pagamento dei titoli  di spesa. Modalita'  per l'indicazione
sui titoli di spesa che il pagamento e' da effettuarsi in euro.
  Le amministrazioni  dello Stato  effettuano pagamenti in  euro solo
sulla  base di  apposita  richiesta,  da inviare  all'amministrazione
emittente il titolo  di spesa, da parte del  creditore. La richiesta,
ai  sensi e  per  gli  effetti dell'art.  48,  comma  2, del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, deve contenere la clausola con la
quale il  richiedente assume l'obbligo  di mantenere la  modalita' di
pagamento in  euro fino a  conclusione delle operazioni  afferenti al
rapporto  instaurato, nonche'  di esprimere  la stessa  denominazione
valutaria  prescelta   per  l'operazione   originaria  in   tutte  le
operazioni derivate.
  Il creditore deve inoltre specificare nella richiesta che il titolo
di spesa (cartaceo o informatico) e'  da estinguere, a sua scelta, in
uno dei seguenti  modi: 1) mediante emissione di  vaglia cambiario in
euro  della  Banca  d'Italia;  2) mediante  accreditamento  in  conto
corrente  bancario;  3)  mediante accreditamento  in  conto  corrente
postale.
  I titoli  di spesa devono essere  emessi in lire e  sugli stessi va
indicato,  con apposita  stampigliatura  ben  visibile, "pagabile  in
euro".
  Nella trasmissione  dei titoli  di spesa  cartacei alle  sezioni di
tesoreria,  le singole  amministrazioni  tengono  distinti quelli  da
pagare in lire da quelli da pagare  in euro e li inviano con separati
elenchi.
  La conversione dell'importo  dei titoli di spesa da  pagare in euro
avviene con le seguenti modalita':
  1)  per  i  titoli  da  estinguere  mediante  emissione  di  vaglia
cambiario della Banca d'Italia  l'importo e' convertito dalle sezioni
di tesoreria che emettono il vaglia in euro;
  2)  per i  titoli da  estinguere mediante  accreditamento in  conto
corrente bancario del creditore,  le sezioni di tesoreria accreditano
l'importo complessivo dei titoli di spesa sui conti di gestione delle
banche che sono detenuti in euro  e inviano a ciascuna banca, su rete
nazionale  interbancaria  oppure  con nota  contabile  di  dettaglio,
l'indicazione dei titoli il cui importo e' da riconoscere in euro sul
conto corrente del creditore. Nel  caso di accreditamento di un conto
in euro l'importo da accreditare e' quello ottenuto dalla conversione
dell'importo  in lire  effettuata  dalla banca  (mentre  nel caso  di
accreditamento  di  un conto  in  lire  l'importo da  accreditare  e'
ovviamente quello indicato con la nota contabile o trasmesso via rete
interbancaria);
  3)  per i  titoli da  estinguere mediante  accreditamento in  conto
corrente  postale  le  sezioni  di  tesoreria  accreditano  l'importo
complessivo dei  titoli di spesa  sul conto di tesoreria  delle Poste
che  e'  detenuto in  lire  e  inviano  alle  Poste stesse  una  nota
contabile di dettaglio con l'indicazione dei titoli il cui importo e'
da riconoscere  in euro  sul conto corrente  del creditore.  Le Poste
italiane effettuano l'accreditamento dell'importo in lire o in euro a
seconda della  denominazione in cui  e' tenuto il conto  corrente del
cliente; nel  caso di  conto in euro  la conversione  dell'importo in
lire viene effettuata dalle Poste medesime.
  Qualora il creditore dello Stato  emetta fatture in euro, lo stesso
deve indicare  il corrispondente importo in  lire. Le amministrazioni
procedono  al   pagamento  in  euro  adottando   la  procedura  sopra
descritta.
  1.2 - Disposizioni particolari in materia di stipendi e pensioni.
  La  gestione degli  stipendi  nelle  amministrazioni statali  viene
effettuata  con  contabilizzazione  in  lire  (competenze,  rimborsi,
tassazione, ritenute previdenziali, conguaglio fiscale, ecc.).
  Le   amministrazioni   per  agevolare   l'introduzione   dell'euro,
assicurano  che   nelle  comunicazioni  relative   alle  retribuzioni
(stipendi  e  pensioni) inviate  ai  beneficiari  sia evidenziata  la
doppia   indicazione,  in   lire  e   in  euro,   degli  importi   da
corrispondere. Pertanto, su tutti i "cedolini" di stipendi e pensioni
continuera' ad essere esposto l'importo netto da pagare in lire ma ad
esso si  affianchera' un  campo addizionale recante  l'importo stesso
convertito  in euro.  Tale  indicazione avverra'  a titolo  puramente
informativo, in  quanto l'effettiva  conversione "valutaria"  in euro
viene  effettuata,  in  caso  di  richiesta  di  pagamento  in  euro,
unicamente dall'azienda di credito del beneficiario.
  In particolare, l'azienda di  credito del beneficiario riceve dalla
Banca d'Italia l'indicazione  di richiesta di un accredito  in lire e
provvede a eseguirla. Qualora il  conto corrente del beneficiario sia
denominato  in  euro,  l'azienda  di  credito  effettua  la  relativa
conversione in  detta valuta. La conversione  effettuata dall'azienda
di  credito  produce il  medesimo  ammontare  in euro  contenuto  nel
cedolino, perche'  entrambe le conversioni sono  effettuate secondo i
criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.
  1.3 -  Versamenti presso  le Tesorerie dello  Stato e  modalita' di
indicazione degli importi in euro nelle quietanze.
  Presso le sezioni di tesoreria possono essere effettuate operazioni
di versamento in  euro qualora vengano utilizzati  mezzi di pagamento
denominati in tale valuta.
  In  tali  casi, qualora  le  disposizioni  in vigore  prevedano  il
rilascio della quietanza al versante, la stessa, emessa per l'importo
in lire, riporta nella causale l'indicazione del controvalore in euro
versato.
  Si precisa in  proposito che il controvalore euro  e' indicato solo
nel  caso in  cui a  fronte di  un versamento  venga emessa  una sola
quietanza;  nel caso  di piu'  quietanze nella  causale viene  invece
indicata unicamente la dizione "versamento effettuato in euro".
  Qualora un soggetto debba effettuare  versamenti sia in lire sia in
euro,  lo stesso  deve  predisporre separate  distinte  "mod. 124  T"
elencandovi,  rispettivamente,   i  corrispondenti  valori.   Per  il
versamento  in   euro  il   medesimo  deve  altresi'   riportarvi  il
controvalore in lire.
  Le  sezioni di  tesoreria rilasciano,  nelle due  ipotesi, separate
quietanze.
2 - Rendicontazione e conti giudiziali.
  Ai fini della rendicontazione della  spesa non emergono problemi in
quanto tutta la documentazione  relativa deve evidenziare regolazioni
contabili solo  in lire, come  piu' sopra specificato, per  cui nulla
cambia  per   effetto  della   introduzione  dell'euro   nel  periodo
transitorio.
  La Banca d'Italia, in qualita'  di tesoriere dello Stato, trasmette
l'elenco dei titoli estinti ai titolari delle contabilita' soggette a
rendicontazione in lire italiane.
  In  relazione  al  fatto  che   i  titoli  di  spesa  emessi  dalle
amministrazioni e le quietanze di entrata emesse dalla Banca d'Italia
contengono importi espressi in lire  e tenuto conto che le operazioni
di  conversione avvengono  nei  modi stabiliti  al  paragrafo 1,  non
emergono  ipotesi di  differenze  riscontrabili, rispettivamente,  in
sede di rendicontazione o di resa del conto giudiziale.
  Per  quanto attiene  alle  entrate erariali  va  precisato che  gli
agenti  contabili eseguono  i  versamenti alle  sezioni di  tesoreria
provinciale  dello Stato  nella stessa  valuta (lire  o euro)  con la
quale  hanno effettuato  le corrispondenti  riscossioni, ma  che sono
tenuti  a  presentare  le   contabilita'  amministrative  e  i  conti
giudiziali in lire.
  Pertanto,  per   particolari  modalita'  di   riscossione,  possono
emergere problemi in ordine  alle operazioni di contabilizzazione dei
pagamenti in euro effettuati dai contribuenti.
  In   tal   caso  gli   scarti   derivanti   dalla  differenza   tra
l'accertamento da un lato e il  riscosso e il versato dall'altro sono
giustificati mediante l'indicazione  degli arrotondamenti in apposito
documento da  aggiungere alle contabilita' amministrative  e ai conti
giudiziali.
3 - Modulistica (ramo contabilita' generale).
  Le procedure  descritte ai paragrafi 1  e 2 non comportano,  per il
periodo transitorio, sostanziali modifiche alla modulistica contabile
contrassegnata dalla sigla "CG".
  Infatti, i  pagamenti da effettuare  in euro, e'  sufficiente, come
gia'  segnalato,  che le  amministrazioni  evidenzino  sui titoli  di
spesa,  con   apposita  stampigliatura  ben  visibile,   la  dicitura
"pagabile in euro".
  Appare di  tutta evidenza che  il sistema consente di  continuare a
presentare  i  rendiconti in  valuta  nazionale  senza dover  operare
alcuna modifica alla modulistica in vigore.
4 - Arrotondamenti.
  Il regolamento  (CE) n.  1103/97 del Consiglio  del 17  giugno 1997
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, all'art.
5 cosi' dispone:
  "Gli  importi  monetari da  pagare  o  contabilizzare, in  caso  di
arrotondamento  dopo  una  conversione   in  unita'  euro  effettuata
conformemente all'art. 4, sono arrotondati  per eccesso o per difetto
al cent piu' vicino. Gli  importi monetari da pagare o contabilizzare
che sono  convertiti in  unita' monetarie nazionali  sono arrotondati
per eccesso  o per difetto  all'unita' divisionale piu' vicina  o, in
assenza  di  unita'  divisionale,  all'unita'  piu'  vicina,  ovvero,
conformemente alle  norme o pratiche  nazionali, ad un multiplo  o ad
una  frazione  dell'unita'  divisionale o  dell'unita'  della  moneta
nazionale.  Se  l'applicazione  del   tasso  di  conversione  da'  un
risultato  che  si pone  a  meta',  la  somma viene  arrotondata  per
eccesso".
  Tale disposizione, com'e' noto, trova diretta applicazione.
  Occorre ora  considerare che la  legge 10  aprile 1997, n.  96, con
l'art.  4,  dispone,  in  materia di  riscossioni  e  pagamenti,  che
l'importo dei titoli di entrata e di spesa debbano essere arrotondati
a lire  dieci a  seconda che  si tratti di  frazioni non  superiori o
superiori alle cinque lire.
  Poiche'  tali disposizioni  valgono per  il pagamento  in contanti,
compresi i vaglia cambiari, trattandosi di disposizioni disciplinanti
la circolazione monetaria,  ne consegue che nei  rapporti da regolare
in euro  non sussiste il vincolo  di arrotondare alle dieci  lire per
quei  titoli che  sono da  accreditare in  conto corrente  bancario o
postale. Per questi ultimi pertanto  si puo' stabilire l'importo alla
lira, operando  gli eventuali arrotondamenti all'unita'  superiore se
la frazione  risulti pari  o superiore  a cinquanta  centesimi ovvero
all'unita' inferiore nel  caso di frazione fino a  49 centesimi, cio'
in  coerenza  con   l'ultimo  periodo  dell'art.  5   del  su  citato
regolamento (CE) n. 1103.
  Per  gli  importi fatturati  in  euro  si  fa  rinvio a  quanto  in
proposito si e' detto al paragrafo 1.
                 Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                               Ciampi