MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 1998 

  Accertamento del periodo di  mancato funzionamento di taluni uffici
finanziari.
(GU n.303 del 30-12-1998)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Sicilia
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  2, commi  2 e 3,  del decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977, n.  952, gli uffici provinciali  del pubblico registro
automobilistico,  aventi sede  nell'ambito  della regione  siciliana,
effettuano  i versamenti  dell'imposta direttamente  presso la  cassa
della regione stessa,  entro il giorno successivo a quello  in cui le
richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto l'art.  3, comma 48,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
istitutivo  dell'addizionale  provinciale   all'imposta  erariale  di
trascrizione, con applicazione delle  disposizioni contenute nel capo
I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dell'art. 10 del
decreto-legge 29 aprile 1994,  n. 260, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;
  Considerato  che per  l'imposta di  cui alla  sopracitata legge  28
dicembre  1995, n.  549  si applicano  le  disposizioni previste  per
l'imposta  erariale  di  trascrizione  relative  alla  corresponsione
all'Automobile club  d'Italia ed alle  eventuali sanzioni in  caso di
omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692,nonche' dall'art.  1 della  legge 9  luglio 1990,  n. 187  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la  non ottemperanza alle prescrizioni  di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione comporta sanzioni a  carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga dei termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto  l'art. 1  del decreto  in data  28 gennaio  1998 -  prot. n.
1998/11772, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che
delega   i  direttori   regionali  delle   entrate,  territorialmente
competenti,  ad adottare  i  decreti di  accertamento  del mancato  o
irregolare   funzionamento  degli   uffici   del  pubblico   registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n.
592,  provvedendo  alle  pubblicazioni dei  medesimi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista  la  nota  n.  3233  del   26  novembre  1998  con  la  quale
l'Automobile  club  d'Italia -  Ufficio  provinciale  di Messina,  ha
comunicato  la  chiusura  del pubblico  registro  automobilistico  di
Messina, nel  giorno 16 novembre  1998, a seguito  della sostituzione
dei  posti di  lavoro automatizzati  e deputati  alla gestione  delle
procedure informatiche;
  Vista  la nota  n. 731/98  del  23 novembre  1998 con  la quale  la
procura  generale  della  Repubblica  presso la  corte  d'appello  di
Catania  ha  segnalato  il  mancato  funzionamento  dell'ufficio  del
pubblico registro automobilistico di Catania in data 16 novembre 1998
a causa della  chiusura dello stesso per  il rinnovamento tecnologico
che ha previsto la sostituzione di tutti i sistemi LSX (Olivetti) con
personal computer (IBM);
  Vista  la  nota  n.  3024  del   10  dicembre  1998  con  la  quale
l'Automobile  club  d'Italia -  Ufficio  provinciale  di Palermo,  ha
comunicato   la   chiusura   dell'ufficio   del   pubblico   registro
automobilistico  di   Palermo  in  data  16   novembre  1998,  giusta
autorizzazione n. 8226/98 del 28 ottobre 1998, concessa dalla procura
generale  della  Repubblica di  Palermo,  al  fine di  effettuare  la
sostituzione degli attuali sistemi LSX Olivetti con personal computer
IBM;
  Vista  la nota  n. 642/98  del  26 novembre  1998 con  la quale  la
procura  generale  della  Repubblica  presso la  corte  d'appello  di
Catania  ha  segnalato  il  mancato  funzionamento  dell'ufficio  del
pubblico registro automobilistico di Ragusa  in data 23 novembre 1998
a  causa  della  chiusura  dello stesso  per  il  rinnovamento  delle
apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;
  Vista la nota n. 664/98 del 2 dicembre 1998 con la quale la procura
generale della  Repubblica presso  la corte  d'appello di  Catania ha
segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro
automobilistico di  Siracusa in data  23 novembre 1998 a  causa della
chiusura  dello   stesso  in   occasione  della   sostituzione  delle
apparecchiature in dotazione agli uffici provinciali;
  Vista  la  nota  n.  4467  del   25  novembre  1998  con  la  quale
l'Automobile  club d'Italia  - Ufficio  provinciale di  Agrigento, ha
confermato  il   mancato  funzionamento  dell'ufficio   del  pubblico
registro automobilistico  di Agrigento  in data  23 novembre  1998, a
causa  della chiusura  dello stesso,  giusta autorizzazione  concessa
dalla  procura generale  presso  la corte  d'appello  di Palermo  con
provvedimento del  9 ottobre 1998,  al fine di effettuare  il rinnovo
delle   apparecchiature  deputate   alla  gestione   delle  procedure
automatizzate;
  Vista  la nota  n.  1342/PRA  del 10  dicembre  1998  con la  quale
l'Automobile  club  d'Italia  -   Ufficio  provinciale  di  Enna,  ha
comunicato la chiusura del  pubblico registro automobilistico di Enna
in data  30 novembre  1998, giusta autorizzazione  98/98 R.D.  del 10
novembre 1998 della procura generale della Repubblica presso la corte
d'apello di Caltanissetta, per consentire il processo di rinnovamento
dei  servizi ACI  e la  contemporanea preparazione  e formazione  del
personale;
  Tenuto  conto che,  conseguentemente al  mancato funzionamento  dei
predetti  uffici   del  pubblico  registro  automobilistico,   si  e'
verificato  il   mancato  rispetto   dei  termini  previsti   per  la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione   e  versamento  della
I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento   dei  sottoelencati   uffici  del   pubblico  registro
automobilistico:
  pubblico  registro automobilistico  di  Messina, pubblico  registro
automobilistico  di Catania  e pubblico  registro automobilistico  di
Palermo nel giorno 16 novembre 1998;
  pubblico  registro  automobilistico  di Ragusa,  pubblico  registro
automobilistico di  Siracusa e  pubblico registro  automobilistico di
Agrigento nel giorno 23 novembre 1998;
  pubblico registro  automobilistico di  Enna nel giorno  30 novembre
1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 11 dicembre 1998
                                    Il direttore regionale: Di Giugno