MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1998 

  Differimento   dei   termini   per   il   pagamento   delle   tasse
automobilistiche per l'anno 1999.
(GU n.303 del 30-12-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 18  della  legge 21  maggio 1955,  n.  356, il  quale
attribuisce al  Ministro delle finanze  la facolta' di  stabilire con
proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche
e di modificare  le forme, i termini e le  modalita' di pagamento del
predetto tributo;
  Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone che con decreto  del Ministro delle finanze, sentita la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province  autonome  di  Trento  e di  Bolzano,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari, sono  stabilite modalita' con le
quali  le  regioni  a  statuto  ordinario  svolgono  la  riscossione,
l'accertamento,  il  recupero   dei  rimborsi,  l'applicazione  delle
sanzioni  ed  il  contenzioso   amministrativo  relativo  alle  tasse
automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto
ordinario demandate  a decorrere  dal 1  gennaio 1999,  e che  con lo
stesso  o  con  separato  decreto  e' approvato  lo  schema  tipo  di
convenzione  con  la  quale  le regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedura  ad evidenza pubblica, l'attivita'  di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 25 novembre  1998, n.
418,  recante  norme per  il  trasferimento  alle regioni  a  statuto
ordinario  delle funzioni  in materia  di riscossione,  accertamento,
recupero  dei rimborsi,  applicazione  delle  sanzioni e  contenzioso
amministrativo  relativo alle  tasse  automobilistiche non  erariali,
adottato ai sensi del predetto art.  17, comma 10, della legge n. 449
del 1997;
  Visto in particolare l'art. 7 del  predetto decreto n. 418 del 1998
il  quale  stabilisce  che   le  disposizioni  ivi  previste  trovano
applicazione fino  a quando le  regioni non provvederanno  ad emanare
un'autonoma  disciplina  che  dovra', comunque,  tenere  conto  delle
esigenze di coordinamento con l'attivita' di competenza statale nella
stessa materia;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  27 dicembre  1997,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  303 del  31 dicembre  1997,
recante modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche;
  Visto  in particolare  l'art.  1, comma  1, lettere  a)  e c),  del
predetto  decreto del  Ministro delle  finanze 27  dicembre 1997,  il
quale reca i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;
  Viste le risultanze della seduta  della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano tenutasi  in data 14  dicembre 1998, nella quale  sono emerse
talune  problematiche connesse  alla fase  di prima  applicazione del
nuovo regime in materia di tasse automobilistiche;
  Ritenuto  che le  convenzioni di  cui all'art.  17, comma  10 della
legge 27  dicembre 1997, n.  449, con le  quali le regioni  a statuto
ordinario possono  affidare a  terzi, mediante procedure  ad evidenza
pubblica,  l'attivita'   di  controllo  e  riscossione   delle  tasse
automobilistiche non possono  essere stipulate in tempo  utile per il
pagamento delle predette tasse i  cui termini decorrono dal 1 gennaio
1999, ai  sensi del  decreto del Ministro  delle finanze  27 dicembre
1997;
  Ritenuto del pari, che le convenzioni di cui all'art. 17, comma 11,
della  legge   27  dicembre  1997,  disciplinanti   le  modalita'  di
collegamento  telematico  tra i  tabaccai  ed  i concessionari  della
riscossione,  le modalita'  di  riversamento a  tali ultimi  soggetti
delle somme riscosse,  nonche' il compenso spettante  ai tabaccai per
ciascuna operazione  e le  garanzie che  gli stessi  tabaccai debbono
prestare per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione delle tasse
automobilistiche, non possono essere stipulate  in tempo utile per il
pagamento delle tasse automobilistiche i  cui termini decorrono dal 1
gennaio  1999,  ai sensi  del  predetto  decreto del  Ministro  delle
finanze 27 dicembre 1997;
  Considerata,  conseguentemente, l'esigenza  di  consentire i  primi
versamenti  successivi   all'entrata  in  vigore  del   nuovo  regime
normativo  in  materia  di  pagamento  delle  tasse  automobilistiche
erariali e non erariali nel periodo  compreso tra il 1 febbraio ed il
28 febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  pagamento delle  tasse automobilistiche avente  scadenza nel
mese di gennaio  1999 e' effettuato nel periodo compreso  tra il 1 ed
il 28 febbraio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                                   Il Ministro: Visco