AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1998 

  Adeguamento periodico, per il  bimestre gennaiofebbraio 1999, delle
tariffe  dei gas  provenienti da  metano e  distribuiti a  mezzo rete
urbana  ai sensi  della  deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia
elettrica  e il  gas  23  aprile 1998,  n.  41/98. (Deliberazione  n.
166/98).
(GU n.304 del 31-12-1998)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 dicembre 1998;
  Premesso che:
  nel semestre  di riferimento  si e'  verificata una  variazione dei
prezzi  del gasolio  come  definiti dall'art.  1 della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e  il  gas  (di  seguito:
Autorita')  23  aprile  1998,  n.  41/98  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale -  serie generale - n.  100 del 2 maggio  1998 (di seguito:
deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;
  la disciplina  di cui  all'art. 1 della  deliberazione n.  41/98 ha
applicazione fino al 31 dicembre 1998;
  Visti il  decreto legislativo  luogotenenziale 19 ottobre  1944, n.
347,  il decreto  legislativo  del Capo  provvisorio  dello Stato  22
ottobre 1947, n. 283 e il  decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1968, n. 626;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  -   n.  276  del  25  novembre   1991  (di  seguito:
provvedimento  CIP  n.  25/1991),  come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  13 marzo
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 97
del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993, n.  16/1993,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;
  Ritenuto  che occorra  estendere il  periodo di  applicazione della
disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98;
                              Delibera:
  1.   La  disciplina   di   cui  all'art.   1  della   deliberazione
dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas 23 aprile  1998, n.
41/98 pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 100
del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 28 febbraio 1999.
  2. A  decorrere dal 1  gennaio 1999, l'adeguamento  periodico delle
tariffe  dei gas  provenienti da  metano e  distribuiti a  mezzo rete
urbana di  cui al  provvedimento CIP n.  25/1991 come  modificato dal
decreto   ministeriale   13   marzo  1997   e   dalla   deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il  gas  n. 41/98,  viene
effettuato utilizzando i seguenti indicatori:
  per  il  prezzo  di   riferimento  del  gasolio,  risultante  dalla
quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 198,94 L/kg;
  per  il prezzo  di riferimento  del gasolio  per uso  riscaldamento
rilevato    dal   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre  precedente la  revisione, risultanti  dalla quotazione  CIF
Med, base Genova-Lavera, il valore di 186,80 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre   precedente   la    revisione,   rilevati   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,42
L/kg.
  3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali
dei gas definiti  come sopra per uso riscaldamento  individuale con o
senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli
usi  domestici di  cottura cibi  e  produzione di  acqua calda,  sono
diminuite  di 7,1  L/mc in  termini di  metano con  potere calorifico
superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 0,77 L/Mcal.
  4.  Le   aziende  distributrici  sono  tenute   a  provvedere  alla
pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale
della regione  o della provincia  autonoma ovvero sul  foglio annunzi
legali delle  province interessate entro dieci  giorni decorrenti dal
termine di cui al precedente punto 2.
  5.  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 29 dicembre 1998
                                                 Il presidente: Ranci