MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 ottobre 1998 

  Autorizzazione  alla  societa'  Laver  di Andriotto  Giorgio  &  C.
S.n.c., in Busto Arsizio, a rateizzare il proprio carico tributario.
(GU n.4 del 7-1-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostitutito l'art.  3 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta in data 14  novembre 1997, con la quale la
societa' Laver  di Andriotto Giorgio  & C.  S.n.c, con sede  in Busto
Arsizio, ha chiesto l'applicazione  dei benefici agevolativi previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
IVA dovuto  in base a  dichiarazione afferente l'anno  1990, iscritto
nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1997 per il
complessivo  importo di  L.  45.823.602 adducendo  di trovarsi,  allo
stato  attuale,  nell'impossibilita'  di  corrispondere  il  predetto
importo,  ma  di  poter adempiere  l'obbligazione  tributaria  previo
accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Lombardia,  tenuto  anche  conto dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto  che  la richiesta  rientra  nelle  previsioni del  quarto
comma,  dell'art.   19  del  citato  decreto   del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1973,  che, per carichi di  imposte dirette, ovvero
sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il prosieguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta l'istanza  prodotta dalla  societa' Laver  di Andriotto
Giorgio  &  C.  S.n.c.  tendente  ad  ottenere  i  benefici  previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico  tributario  di L.  45.823.602  dovuto  dal
contribuente  deve essere  rideterminato  dalla  sezione staccata  di
Varese  calcolando sul  debito di  imposta gli  interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino   alla  data   di   avvenuto   pagamento  dell'imposta   stessa;
conseguentemente   le  irrogate   sanzioni  rimangono   sospese  fino
all'esatto e puntuale adempimento di  quanto disposto con il presente
decreto,  per  poi formare  oggetto  di  tempestivo provvedimento  di
sgravio.
  Il carico cosi' come rideterminato, che tiene conto degli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo,  degli interessi sostitutivi del 9%
annuo e del totale degli oneri accessori, e' ripartito in dodici rate
a decorrere dalla scadenza di novembre 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  la Lombardia, ove vengano a  cessare i presupposti
in base ai  quali e' stata concessa ovvero  ove sopravvengano fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato  articolo 21  rapportati  al periodo  di effettivo  godimento,
verra' imputata  quale acconto sulle sanzioni  nuovamente dovute, per
effetto  della decadenza  ovvero della  revoca, mentre  la quotaparte
garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'erario quale
acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano