N. 33 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 1998

                                 N. 33
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 18 dicembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Sanita' pubblica -  Ordinanza  emessa  dal  pretore  di  Lecce,  sez.
    distaccata  di  Maglie,  in  data  28-29  luglio  1998,  avente ad
    oggetto:  l'audizione  del  prof.  Giuseppe  Benagiano,  direttore
    dell'Istituto   superiore   della   sanita';   l'acquisizione  dal
    Ministero della sanita' degli  elenchi  dei  pazienti  neoplastici
    ammessi  alla  sperimentazione in trattamento con la "Multiterapia
    Di Bella"; l'espletamento di una perizia medico-legale di  ufficio
    su  detti  pazienti,  anche  al  di  fuori  della  sperimentazione
    ufficiale, per acquisire dati certi sull'efficacia e i  limiti  di
    validita'  terapeutica  della  "Multiterapia Di Bella" - Lamentata
    invasione della  sfera  di  competenza  del  potere  esecutivo  ed
    eccedenza  dai  limiti  della funzione giurisdizionale - Incidenza
    sui principi della riserva di  legge  in  materia  di  prestazioni
    personali,  di  tutela  della  salute,  di  imparzialita'  e  buon
    andamento della p.a.
 (Ordinanza 28 luglio 1998, pretore di Lecce, sez. di Maglie).
 (Cost., artt. 23, 95, 97 e 102).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  presso  la  quale  ha
 domicilio,  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  avente  ad oggetto
 conflitto d'attribuzione fra poteri dello  Stato  nei  confronti  del
 pretore  di  Lecce  -  sezione  distaccata  di  Maglie  in  relazione
 all'ordinanza 28-29  luglio  1998,  emessa  nel  procedimento  civile
 innanzi  ad  esso  pendente,  portante  il numero 7565/1998, promosso
 dalla signora A.S. ed altri contro A.S.L. Lecce/2, sezione di  Maglie
 - distretto sanitario di Gallipoli.
   Il  pretore  di  Lecce  - sezione distaccata di Maglie, dott. Carlo
 Madaro,  ha  adottato  in  data  28  luglio  1998  (con  deposito  il
 successivo  29 luglio) il provvedimento che qui di seguito si riporta
 testualmente:
     "Il pretore, sciogliendo la riserva e ritenuta la  necessita'  ai
 fini  del  decidere  e  prima di pronunciarsi sulla revoca, modifica,
 conferma dei provvedimenti cautelari emessi inaudita altera parte  in
 favore  dei  ricorrenti  e  sulla questione di incostituzionalita' di
 alcune norme del d.-l. 16  giugno  1989,  n.  186,  di  procedere  ai
 seguenti atti essenziali ed urgenti:
      1)   l'audizione   del   prof.   Giuseppe  Benagiano,  direttore
 dell'Istituto superiore della sanita' - Roma;
      2) l'acquisizione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi
 alla sperimentazione in trattamento con la "multiterapia Di Bella";
      3) l'espletamento di una perizia medico-legale  di  ufficio  sui
 pazienti  in  trattamento  con l'anzidetta terapia, anche al di fuori
 della sperimentazione ufficiale;
   Ordina la convocazione del prof. Giuseppe Benagiano  per  l'udienza
 del  7  agosto 1998 ore 10 per essere ascoltato come informatore, con
 l'avvertimento che in  caso  di  mancata  comparizione  si  disporra'
 l'accompagnamento coatto a mezzo della Polizia giudiziaria di Roma;
   Dispone  di  richiedere  al  Ministro  della sanita', a mezzo della
 cancelleria, l''immediata trasmissione  degli  elenchi  dei  pazienti
 neoplastici  ammessi  alla  sperimentazione  con  la "Multiterapia Di
 Bella".
   Riserva  all'esito  di  stabilire  le  modalita' di un accertamento
 medico-legale di ufficio a mezzo di esperti da nominare,  finalizzato
 ad  acquisire  dati  certi  sull'efficacia  e sui limiti di validita'
 terapeutica della "Multiterapia Di Bella"  sui  pazienti  neoplastici
 gia' trattati o in trattamento per/con la predetta terapia."
   Il  provvedimento,  che pur non reca alcuna indicazione delle parti
 del giudizio e dell'oggetto della controversia, risulta adottato  nel
 procedimento  civile n. 7565/1998 Cont. (come appare nell'indicazione
 a margine  della  prima  pagina),  promosso  con  ricorso,  ai  sensi
 dell'art.    700  cod. proc. civ. depositato il 9 maggio 1998, contro
 l'A.S.L.   Lecce/2 - sez.  Maglie  -  Distretto  socio  sanitario  di
 Gallipoli, dalla signora A.S. (doc. 3) affetta da "neoplasia tiroidea
 con  metastasi polmonari ed ossee", tendente ad ottenere la fornitura
 da parte della strutttua sanitaria pubblica dei medicinali  impiegati
 nel  c.d.  "multitrattamento  Di  Bella" (MDB). Il pretore, dopo aver
 adottato in data 17 giugno 1998, il richiesto provvedimento d'urgenza
 inaudita altera parte (doc. 4), ha emesso l'ordinanza sopra riportata
 per l'espletamento, -  nell'udienza del 7 agosto 1998,  poi  rinviata
 d'ufficio al 27 agosto 1998 -, degli incombenti in essa indicati.
   Tale  ordinanza,  -  specificamente  nella  parte  in  cui  dispone
 un'autonoma sperimentazione o comunque e' preordinata ad essa, con la
 finalita' di imporre  in  base  ai  suoi  risultati,  e  prescindendo
 persino  da  quelli della sperimentazione ufficiale aprioristicamente
 accantonata, una  prestazione  patrimoniale  al  di  fuori  dei  casi
 contemplati    dalle   leggi   vigenti   -,   esorbita   dai   poteri
 dell'ordinamento giudiziario e interviene nella sfera  di  competenza
 della  pubblica  amministrazione.  Pertanto  con il presente ricorso,
 deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998
 (doc. 1), si eleva conflitto ai sensi degli arrt. 37 e seguenti legge
 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente
                              M o t i v o
   Violazione degli artt. 23, 95,  97  e  102  della  Costituzione  in
 relazione  alle  norme  che  regolano la sperimentazione dei farmaci,
 l'autorizzazione alla loro immissione in  commercio  e  gli  oneri  a
 carico  del servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
 alle norme contenute, per il c.d. MDB, nel d.-l. 17 febbraio 1998, n.
 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n.  94,
 e  nel  d.-l.  16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni,
 nella legge 30 luglio 1998, n. 257.
    A) Appare opportuna un breve ricostruzione  del  quadro  normativo
 che  regola la sperimentazione clinica dei farmaci e, in particolare,
 quella - per certi versi specifica - del  c.d.  "multitrattamento  Di
 Bella".
   La  sperimentazione dei farmaci - presupposto per la autorizzazione
 alla loro commercializzazione - e' attualmente regolata  dai  decreti
 ministeriali   28   luglio   1977   e   27  aprile  1992  (pubblicati
 rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 9 agosto 1977,  e
 n. 139 del 15 giugno 1992 - serie generale - supplemento ordinario n.
 86).
   La  materia,  piu'  di  recente, e' stata disciplinata, nell'ambito
 della normativa fissata dai  decreti  ministeriali  anzidetti,  dalla
 circolare  l0  luglio  1997,  n.  8,  del  Ministero  della  sanita',
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  luglio  1997,  n.  168,  che
 dichiaratamente  si  uniforma  alle  nuove  linee  guida  sulla  Good
 Clinicale   Practice   concordate   nell'ambito    dell'International
 Conference  on  Harmonization, approvate dall'EMEA nel luglio 1996 ed
 attualmente in corso di recepimento in Italia".
   La sperimentazione, alla  stregua  delle  fonti  richiamate,  viene
 preceduta  da  una richiesta al Ministero della sanita' per stabilire
 se il medicinale oggetto di sperimentazione  sia  o  meno  "di  nuova
 istituzione"  e  debba,  pertanto,  essere  sottoposto  o  meno  agli
 accertamenti sulla innocuita' e composizione da  espletare  da  parte
 dell'Istituto  superiore  di  sanita' (legge 7 agosto 1973, n. 519, e
 successivamente d.P.R. n. 754/1994).
   Qualora  il  medicinale  non  risulti  di  nuova   istituzione   e'
 sufficiente  un "giudizio (delibazione) di notorieta'" sul farmaco da
 parte del Ministero.
   Si procede, poi, secondo quanto previsto dal d.m. 27 aprile 1992  e
 relativi  allegati,  all'elaborazione  del protocollo sperimentale ed
 alla sottoposizione di esso  al  comitato  etico,  il  cui  specifico
 parere  favorevole  e'  indispensabile  perche'  alla sperimentazione
 possa darsi luogo.
   La  sperimentazione  si  svolge  presso  centri   universitari   od
 ospedalieri,  di  cui  sara'  necessaria la elencazione definitiva al
 momento  dell'avvio  della  ricerca;  se  trattasi  di   centri   non
 universitari  o non ospedalieri, per le sperimentazioni che non siano
 di fase IV, e' necessaria una specifica richiesta  per  ottenere  dal
 Ministero  il  riconoscimento dell'idoneita' ai sensi dell'art. 3 del
 d.m. 27 aprile 1992.
   La sperimentazione clinica si svolge, poi, secondo le fasi indicate
 nell'allegato 1-quater alla circolare 10 luglio  1997,  n.  8,  delle
 quali:
     a)  la fase I - primi studi su un nuovo principio attivo condotti
 nell'uomo, spesso su volontari sani - ha  lo  scopo  di  fornire  una
 valutazione  preliminare  sulla  sicurezza  ed un primo profilo della
 farmacocinetica  e  della  farmacodinamica   del   principio   attivo
 nell'uomo;
     b)  la  fase  II - studi terapeutici pilota condotti su un numero
 limitato di soggetti - ha lo scopo di  dimostrare  l'attivita'  e  di
 valutare  la  sicurezza  a  breve  termine  di un principio attivo in
 pazienti affetti da una malattia o da una condizione clinica  per  la
 quale il principio attivo e' proposto;
     c)  la  fase III - studi in gruppi di pazienti piu' numerosi - ha
 lo scopo di determinare il rapporto sicurezza a breve e lungo termine
 delle formulazioni del principio attivo, come pure  di  valutarne  il
 valore terapeutico assoluto e relativo;
      d) la fase IV attiene agli studi dopo la commercializzazione del
 prodotto.  L'art.  1,  comma  4,  del  d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536,
 convertito in legge 23 dicembre 1996,   n. 648,  concernente  "misure
 per  il  contenimento  della spesa farmaceutica e la rideterminazione
 del tetto di spesa per  l'anno  1996",  consente  l'utilizzazione,  a
 carico  del S.S.N., di medicinali "innovativi" non ancora autorizzati
 ma sottoposti a sperimentazione clinica, in casi di assenza di valida
 alternativa  terapeutica,  sempre  che  essi  siano  inseriti   dalla
 Commissione  unica  del farmaco (CUF) in apposito elenco. La CUF, con
 provvedimento 17 gennaio 1997 (in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997,
 n.  24)),  nell'istituire  tale elenco, ha espressamente richiamato -
 all' art.  2 - il completamento favorevole di studi clinici di fasi 1
 e 2.
   Per la sperimentazione clinica  del  "multitrattamento  Di  Bella",
 che,  com'e'  noto,  si basa sulla somministrazione di un cocktail di
 farmaci, tra cui anche la  somatostatina,  secondo  una  composizione
 soltanto  di recente resa nota dallo stessso prof. Di Bella, il d.-l.
 17 febbraio 1998, n. 23, poi  convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  8  aprile  l998, n. 94, ha emanato particolari disposizioni al
 fine di far fronte alla  straordinaria  emergenza  determinatasi  nel
 Paese  a  seguito del ricorso da parte dei medici, per il trattamento
 di  patologie  oncologiche,  a  farmaci   autorizzati   con   diverse
 indicazioni terapeutiche.
   L'art.  1  di  tale  testo  normativo,  nel disporre la "disciplina
 speciale della sperimentazione clinica del  MDB",  non  ha  apportato
 significative  modificazioni  alle vigenti disposizioni in materia di
 sperimentazioni  cliniche,  preoccupandosi   in   particolare   della
 provvista  dei  medicinali  occorrenti per la sperimentazione e della
 copertura dei relativi oneri.
   L'art. 2 - "conferma della competenze della Commissione  unica  del
 farmaco  di  cui  all'art.  1, comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.
 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648" -, ha  disposto
 in particolare che "in nessun caso, comunque, possano essere inseriti
 nell'elenco  previsto  dall'art.  1, comma 4, del citato d.-l. n. 536
 del 1996, medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati
 di studi clinici  di  fase  seconda",  cosi'  legificando  il  citato
 provvedimento  della  C.U.F.  in data 17 gennaio 1997, riducendone la
 portata limitativa, col richiedere che "siano disponibili i risultati
 di studi clinici di  fase  seconda"  e  non  piu'  "il  completamento
 favorevole di studi clinici di fasi 1 e 2" richiesto dalla C.U.F. - I
 successivi   artt.      3,   4,   5   e  5-bis  hanno  trattato  poi,
 rispettivamente, della  "osservanza  delle  indicazioni  terapeutiche
 autorizzate",  della  "cessione al pubblico di specialita' medicinali
 facenti  parte  del  MDB"  e  della  "prescrizione  di   preparazioni
 magistrali" e del "consenso al trattamento dei dati personali".
   Come  e' noto la Corte costituzionale, con la sentenza 20-26 maggio
 1998, n. 185, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 2, comma 1, ultima proposizione, e  dell'art.  3,  n.  4,  del  testo
 normativo  suddetto,  "nella  parte in cui non prevede l'erogazione a
 carico del S.S.N. dei medicinali impiegati nella cura delle patologie
 tumorali, per le quali e' disposta la sperimentazione di cui all'art.
 1, a favore di coloro che  versino  in  condizioni  di  insufficienti
 disponibilita'   economiche,   secondo   i   criteri   stabiliti  dal
 legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di  cui  in
 motivazione".
   E'  allora  intervenuto  il  d.-l.  16  giugno  1998,  n.  186, poi
 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio  1998,  n.  257,
 che,  per  dare  attuazione alla sentenza della Corte, ha stabilito -
 art. 1 - che fino al termine reso pubblico dal Ministro della sanita'
 con   comunicato   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale    della
 sperimentazione  di cui al precedente d.-l., hanno accesso agli studi
 osservazionali,  i  cui  protocolli  sono   stati   approvati   dalla
 commissione  oncologica  nazionale,  tutti  pazienti oncologici per i
 quali ricorrono congiuntamente alcune condizioni (tipo di  patologia,
 inefficacia di altri medicinali e terapie, richiesta di somatostatina
 o octreotide); l'accesso e' effettuato in particolari strutture e con
 determinate  modalita';  restano  ferme  le  competenze  degli organi
 tecnico-scientifici  della  p.a.;   nessun   paziente   puo'   essere
 sottoposto  al  MDB  con oneri a carico del S.S.N.  al di fuori delle
 ipotesi contemplate nella precedente  e  nella  nuova  normativa.  In
 sostanza   tutti   gli   interessati,  indipendentemente  dalle  loro
 condizioni economiche, sono ammessi al trattamento con onere a carico
 del S.S.N.  ma  alle  condizioni  indicate  e  nell'ambito  di  studi
 osservazionali, fino al termine della sperimentazione.
   Purtroppo  i  primi  risultati  della  sperimentazione, riguardanti
 quattro dei dodici protocolli sperimentali ammessi,  non  sono  stati
 positivi.
   Come  leggesi  nel "comunicato relativo alla conclusione di quattro
 studi sperimentali sul MDB", pubblicato, ai sensi e per  gli  effetti
 dell'art. 1, comma 1, del d.-l. n. 186/1998 nel testo risultante dopo
 la  conversione  nella  legge n. 257/1998, nella Gazzetta Ufficiale 5
 agosto 1998, n. 181, il Ministero della sanita' ha reso noto che  "In
 data  28  luglio c.a. l'Istituto superiore di sanita' ha presentato i
 risultati di quattro sperimentazioni cliniche del MDB ... I risultati
 della  sperimentazione  sono   stati   sottoposti   all'esame   della
 Commissione  oncologica  nazionale,  la  quale  ha  preso  atto  che,
 relativamente  alle  patologie  riconducibili   ai   quattro   citati
 protocolli, il MDB non ha dimostrato attivita', e della CUF, che, per
 quanto di sua competenza, ha riconosciuto che non sono soddisfatte le
 condizioni   per   l'inserimento   dei  farmaci  costituenti  il  MDB
 nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, ...
 Anche il comitato etico nazionale  ha  esaminato  i  risultati  delle
 quattro  sperimentazioni  ...  ed  ha  osservato che i risultati sono
 stati prodotti conformemente a quanto previsto nei protocolli  a  suo
 tempo  approvati  e che il trattamento non ha dato risposte obiettive
 in nessuno dei quattro protocolli ed ha evidenziato un  significativo
 grado  di  tossicita',  eticamente  non accettabile in considerazione
 anche dell'assenza di  documentata  attivita'.  Conseguentemente,  il
 comitato ha affermato che non sussistono le condizioni per proseguire
 i  quattro  studi  in  esame,  i quali, pertanto, devono considerarsi
 conclusi, e che non esiste giustificazione etica per la  prosecuzione
 degli studi osservazionali relativamente alle medesime patologie".
   In  conseguenza di cio' il comunicato ministeriale ha precisato che
 "per le patologie in questione non  potranno  essere  piu'  arruolati
 nuovi   pazienti  neanche  negli  studi  osservazionali"  e  che  "la
 conclusione dei quattro studi .... fa venir meno ... la  possibilita'
 di  trattare con MDB pazienti affetti da una delle patologie previste
 dai protocolli citati e di consentire ai  pazienti  stessi  l'accesso
 alla  gratuita'  del  trattamento".  Pero'  il  comunicato  ha  anche
 precisato che e' consentita - in via di eccezione -  la  prosecuzione
 della  somministrazione  di  MDB,  a  determinate  condizioni,  per i
 pazienti  gia'  in  trattamento  presso  i  centri  autorizzati   che
 presentano una malattia stabile senza segni di progressione.
   Gli  altri  studi sperimentali, relativi ai residui protocolli, non
 risultano ancora completati.
     B) In questo  quadro  si  inserisce  il  provvedimento  pretorile
 riportato  nella premessa in fatto. Con esso (adottato - si noti bene
 -  il  28  luglio  1998,  senza  traccia  di  contraddittorio,  senza
 indicazione  delle parti in causa ne' delle patologie in discussione)
 il pretore, dopo aver gia' disposto in via cautelare quanto richiesto
 nel  ricorso  per  provvedimento  d'urgenza, ha messo in evidenza "la
 necessita' ai fini del decidere e prima di pronunciarsi sulla revoca,
 modifica, conferma dei provvedimenti cautelari emessi inaudita altera
 parte",  di  procedere   non   solo   all'audizione   del   direttore
 dell'Istituto  superiore  di sanita' e all'acquisizione degli elenchi
 dei pazienti ammessi alla sperimentazione del MDB, ma  specificamente
 allo   "espletamento  di  una  perizia  medico-legale  d'ufficio  sui
 pazienti in trattamento con l'anzidetta terapia, anche  al  di  fuori
 della  sperimentazione  ufficiale",  in  conseguenza  ha  ordinato la
 comparizione del direttore suddetto  minacciandone  l'accompagnamento
 coatto  in caso di mancata comparizione, ha disposto di richiedere al
 Ministro della sanita' la trasmissione degli elenchi dei  pazienti  e
 si   e'  riservato  all'esito  di  stabilire  le  "modalita'"  di  un
 accertamento medico-legale di ufficio a mezzo di esperti da nominare,
 finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e  sui  limiti  di
 validita'  terapeutica  della  multiterapia  Di  Bella"  sui pazienti
 neoplastici gia' trattati o in trattamento.
   Malgrado la sua formulazione ondivaga,  il  provvedimento  adottato
 appare  pienamente  dispositivo  di  un accertamento medico-legale da
 effettuarsi in sede giudiziale - con "modalita'" che il pretore si e'
 riservato  di  fissare  -  in  sostituzione  della   "sperimentazione
 ufficiale",  gia'  compiuta  in  parte  (con  una chiusura non ancora
 ufficializzata all'atto della pronuncia del provvedimento) e in parte
 ancora  in  corso,  che  viene  aprioristicamente   e   acriticamente
 accantonata,  con uno spettro di patologie indefinito e svincolato da
 quello denunciato nel procedimento giudiziario in ordine al quale  il
 provvedimento e' stato adottato.
   Come  emerge  dalla  riserva di fissare con successiva ordinanza le
 modalita' della perizia, le finalita'  del  provvedimento  sono  gia'
 precisamente   ed   inequivocabilmente  anticipate  e  precisate:  la
 funzione concreta attribuita dal pretore alla sua  attuale  ordinanza
 e'  quella  di  accertare  "l'efficacia  e  ... i limiti di validita'
 terapeutica della ''Multiterapia Di Bella'' sui pazienti  neoplastici
 gia' trattati o in trattamento con predetta terapia".
   Una  tale  funzione,  gia' per il suo carattere generalizzato, vuoi
 quanto a soggetti, vuoi quanto a territorio (non e'  prevista  alcuna
 delimitazione  ne'  personale  ne' territoriale), del tutto eccedente
 rispetto all'interesse del singolo ricorrente e, dunque, all'economia
 della singola controversia, appare concretare non la  risoluzione  di
 un  conflitto  inerente  diritti  soggettivi  - come e' proprio di un
 procedimento civile, quale e' quello nel cui contesto e'  stata  resa
 la  ordinanza  -,  bensi'  una  verifica  dell'azione  amministrativa
 propria  del  Ministero  della  sanita'  e  delle   altre   autorita'
 sanitarie,  in  ordine  alla  sperimentazione  e  alla  pratica della
 terapia "Di Bella", nonche' il  diretto  accertamento  degli  effetti
 della  terapia  medesima  "anche  al  di  fuori della sperimentazione
 ufficiale" cioe' un atto che, quanto  acontenuti,  a  funzione  e  ad
 effetti, si propone di realizzare non un accertamento del diritto, ma
 una   cura,   sia   tecnico-discrezionale   che  di  discrezionalita'
 amministrativa di interessi pubblici, in sostituzione dei  competenti
 organi    dell'amministrazione.   Il   che   realizza   un   assoluto
 straripamento dalla funzione  giurisdizionale  e  una  incondizionata
 invadenza  nella  funzione amministrativa, e piu' ancora in quella di
 governo nazionale della Sanita', propria del Ministro della sanita'.
   Dall'ordinanza del resto non e' ricavabile ne' quali siano le parti
 in conflitto, ne' se il contraddittorio sia  stato  rispettato,  ne',
 soprattutto,  quale  sia  l'oggetto  della  domanda giudiziale: tutti
 elementi idonei a definire l'ambito dell'azione, civile, che e' stata
 promossa e, dunque, per riflesso, il thema decidendum e l'ambito  dei
 poteri   istruttori   del   giudice,   secondo   il  principio  della
 corrispondenza tra azione e giurisdizione. Tale anomalia,  lungi  dal
 costituire  un  mero  vizio  procedurale, conferma l'obiettivo che la
 prospettata  istruttoria   e'   volta   a   raggiungere   palesemente
 esorbitando dai limiti tipici della funzione giurisdizionale.
   In  effetti l'art. 1 del d.-l. 23/1998 ha introdotto una disciplina
 speciale prevedendo un apposito procedimento  amministrativo  per  la
 sperimentazione  della  specifica  terapia  in questione: accordo tra
 Ministero della sanita' e regioni  per  un  programma  coordinato  di
 sperimentazioni   cliniche;   coordinamento  da  parte  dell'Istituto
 superiore di sanita' dei centri che  effettuano  la  sperimentazione;
 sottoposizione   dei   risultati   di   questa  sperimentazione  alla
 Commissione unica del farmaco.
   E la Corte costituzionale, con la gia'  citata  sentenza  185/1998,
 nell'esaminare   tale   normativa,  ha  precisato  -  al  punto  8  -
 testualmente:  "E' appena il caso di ricordare che questa  Corte  non
 e'  chiamata  a  pronunciarsi,  in  alcun  modo,  circa gli effetti e
 l'efficacia terapeutica di detto trattamento, per il cui accertamento
 e' in corso la sperimentazione prevista dall'art. 1. Non e' chiamata,
 ne'  potrebbe  esserlo,  a  sostituire  il  proprio   giudizio   alle
 valutazione   che,   secondo   legge,  devono  essere  assunte  nelle
 competenti sedi, consapevole com'e' dell'essenziale rilievo  che,  in
 questa  materia,  hanno gli organi tecnico-scientifici.  E neppure e'
 chiamata a pronunciarsi sul divieto, in  se',  che  vengano  inseriti
 nell'elenco  dei  ''farmaci  innovativi'', contemplato dall'art.   1,
 comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996,  medicinali  privi,  allo
 stato,  di  risultati  di  studi  clinici  di  fase  seconda; divieto
 stabilito dall'art. 2, ultima parte,  del  decreto-legge  n.  23  del
 1998."  E piu' avanti - al punto 10 - ha aggiunto che la pronuncia di
 illegittimita' costituzionale di cui  si  e'  detto  incontra  limiti
 soggettivi,   non   potendo  "ricadere  ...  sul  servizio  sanitario
 nazionale le  conseguenze  di  libere  scelte  individuali  circa  il
 trattamento terapeutico preferito, anche perche' cio' disconoscerebbe
 il ruolo e le responsabilita' che competono allo Stato attraverso gli
 organi   tecnico-scientifici   della   sanita',   con  riguardo  alla
 sperimentazione  e  alla  certificazione  d'efficacia,   e   di   non
 nocivita',   delle   sostanze   farmaceutiche   e  del  loro  impiego
 terapeutico a tutela della salute pubblica"; e limiti di  tempo,  "in
 relazione  al  periodo della sperimentazione di cui all'art. 1, cioe'
 fino  al  momento   in   cui   sia   possibile   disporre   di   dati
 scientificamente  attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla
 situazione di incertezza attuale circa la non implausibile  efficacia
 del  ''multitrattamento  Di Bella'', momento in cui dovra' operare la
 disciplina a regime".
   La Corte ha cosi enunciato un principio di fondamentale importanza,
 valevole per il giudice delle leggi come per ogni altro, secondo  cui
 non  puo'  il giudice sostituire il proprio giudizio alle valutazioni
 che, secondo legge, devono essere assunte nella competente sede dagli
 organi tecnico-scientifici dell'amministrazione.
   L'accertamento  disposto  con l'ordinanza in oggetto manifestamente
 tende invece ad inserirsi in questo procedimento,  all'evidente  fine
 non  solo  e  non  tanto  di controllarne i risultati ma addirittura,
 eventualmente, di sostituirli. E' dunque palese la sovrapposizione ad
 un'attivita'  affidata  espressamente  da  una  norma  primaria  alla
 autorita'  amministrativa  visibile  anche  nell'anomala  minaccia di
 disporre  l'accompagnamento  coatto   del   direttore   dell'Istituto
 superiore   di   sanita',   pure   convocato   nella  mera  veste  di
 "informatore".
   In realta', dunque, l'intento del pretore appare non  essere  stato
 quello   di   risolvere   una  lite,  bensi'  quello  di  sostituirsi
 all'attivita' di governo  della  Sanita'  per  cio'  che  attiene  la
 terapia Di Bella.
   La   sussistenza   del   diritto   alla   salute   (art.  32  della
 Costituzione), presuppone del resto proprio  l'efficacia  terapeutica
 del  medicinale  e tale efficacia non puo' che essere accertata dalla
 competente amministrazione posta a tutela del pubblico interesse.
   E' quindi evidente che una tale invadenza da  parte  dell'autorita'
 giudiziaria  nella  funzione propria dell'esecutivo viola il criterio
 di ripartizione delle  funzioni  tra  i  poteri  dello  Stato  ed  in
 particolare,  quanto  meno,  gli  articoli  23,  95,  97  e 102 della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Chiede che la Corte eccellentissima:
     dichiari  ammissibile  il  presente  conflitto,  adottando   ogni
 conseguente  provvedimento  ai  sensi degli artt. 37 e seguenti della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
     dichiari che il pretore di Lecce - sezione distaccata  di  Maglie
 non poteva disporre una "perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti
 in  trattamento  con la multiterapia Di Bella anche al di fuori della
 sperimentazione ufficiale", ne' disporre gli atti istruttori ad  essa
 finalizzata;
     annulli  l'ordinanza  28-29  luglio  1998  dallo  stesso  pretore
 emessa, di cui in epigrafe.
   Si producono i seguenti atti:
     1) estratto  del  verbale  di  deliberazione  di  elevazione  del
 conflitto  adottata  dal  Consiglio  dei Ministri nella seduta del 26
 giugno 1998;
     2) ordinanza del pretore di Lecce - sezione distaccata di  Maglie
 28-29 luglio 1998;
     3) ricorso introduttivo della signora A.S. ex art. 700 c.p.c.;
     4)   decreto   del  medesimo  pretore  17  giugno  1998  ex  art.
 669-sexies, comma 2, c.p.c.
     Roma, addi' 11 agosto 1998
                  Avvocato dello Stato: Oscar Fiumara
 98C1393