N. 33 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 1998
N. 33 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Ordinanza emessa dal pretore di Lecce, sez. distaccata di Maglie, in data 28-29 luglio 1998, avente ad oggetto: l'audizione del prof. Giuseppe Benagiano, direttore dell'Istituto superiore della sanita'; l'acquisizione dal Ministero della sanita' degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione in trattamento con la "Multiterapia Di Bella"; l'espletamento di una perizia medico-legale di ufficio su detti pazienti, anche al di fuori della sperimentazione ufficiale, per acquisire dati certi sull'efficacia e i limiti di validita' terapeutica della "Multiterapia Di Bella" - Lamentata invasione della sfera di competenza del potere esecutivo ed eccedenza dai limiti della funzione giurisdizionale - Incidenza sui principi della riserva di legge in materia di prestazioni personali, di tutela della salute, di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Ordinanza 28 luglio 1998, pretore di Lecce, sez. di Maglie). (Cost., artt. 23, 95, 97 e 102).(GU n.2 del 13-1-1999 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, 12, avente ad oggetto conflitto d'attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie in relazione all'ordinanza 28-29 luglio 1998, emessa nel procedimento civile innanzi ad esso pendente, portante il numero 7565/1998, promosso dalla signora A.S. ed altri contro A.S.L. Lecce/2, sezione di Maglie - distretto sanitario di Gallipoli. Il pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie, dott. Carlo Madaro, ha adottato in data 28 luglio 1998 (con deposito il successivo 29 luglio) il provvedimento che qui di seguito si riporta testualmente: "Il pretore, sciogliendo la riserva e ritenuta la necessita' ai fini del decidere e prima di pronunciarsi sulla revoca, modifica, conferma dei provvedimenti cautelari emessi inaudita altera parte in favore dei ricorrenti e sulla questione di incostituzionalita' di alcune norme del d.-l. 16 giugno 1989, n. 186, di procedere ai seguenti atti essenziali ed urgenti: 1) l'audizione del prof. Giuseppe Benagiano, direttore dell'Istituto superiore della sanita' - Roma; 2) l'acquisizione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione in trattamento con la "multiterapia Di Bella"; 3) l'espletamento di una perizia medico-legale di ufficio sui pazienti in trattamento con l'anzidetta terapia, anche al di fuori della sperimentazione ufficiale; Ordina la convocazione del prof. Giuseppe Benagiano per l'udienza del 7 agosto 1998 ore 10 per essere ascoltato come informatore, con l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si disporra' l'accompagnamento coatto a mezzo della Polizia giudiziaria di Roma; Dispone di richiedere al Ministro della sanita', a mezzo della cancelleria, l''immediata trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione con la "Multiterapia Di Bella". Riserva all'esito di stabilire le modalita' di un accertamento medico-legale di ufficio a mezzo di esperti da nominare, finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e sui limiti di validita' terapeutica della "Multiterapia Di Bella" sui pazienti neoplastici gia' trattati o in trattamento per/con la predetta terapia." Il provvedimento, che pur non reca alcuna indicazione delle parti del giudizio e dell'oggetto della controversia, risulta adottato nel procedimento civile n. 7565/1998 Cont. (come appare nell'indicazione a margine della prima pagina), promosso con ricorso, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. depositato il 9 maggio 1998, contro l'A.S.L. Lecce/2 - sez. Maglie - Distretto socio sanitario di Gallipoli, dalla signora A.S. (doc. 3) affetta da "neoplasia tiroidea con metastasi polmonari ed ossee", tendente ad ottenere la fornitura da parte della strutttua sanitaria pubblica dei medicinali impiegati nel c.d. "multitrattamento Di Bella" (MDB). Il pretore, dopo aver adottato in data 17 giugno 1998, il richiesto provvedimento d'urgenza inaudita altera parte (doc. 4), ha emesso l'ordinanza sopra riportata per l'espletamento, - nell'udienza del 7 agosto 1998, poi rinviata d'ufficio al 27 agosto 1998 -, degli incombenti in essa indicati. Tale ordinanza, - specificamente nella parte in cui dispone un'autonoma sperimentazione o comunque e' preordinata ad essa, con la finalita' di imporre in base ai suoi risultati, e prescindendo persino da quelli della sperimentazione ufficiale aprioristicamente accantonata, una prestazione patrimoniale al di fuori dei casi contemplati dalle leggi vigenti -, esorbita dai poteri dell'ordinamento giudiziario e interviene nella sfera di competenza della pubblica amministrazione. Pertanto con il presente ricorso, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 (doc. 1), si eleva conflitto ai sensi degli arrt. 37 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente M o t i v o Violazione degli artt. 23, 95, 97 e 102 della Costituzione in relazione alle norme che regolano la sperimentazione dei farmaci, l'autorizzazione alla loro immissione in commercio e gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle norme contenute, per il c.d. MDB, nel d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, e nel d.-l. 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257. A) Appare opportuna un breve ricostruzione del quadro normativo che regola la sperimentazione clinica dei farmaci e, in particolare, quella - per certi versi specifica - del c.d. "multitrattamento Di Bella". La sperimentazione dei farmaci - presupposto per la autorizzazione alla loro commercializzazione - e' attualmente regolata dai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 27 aprile 1992 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 9 agosto 1977, e n. 139 del 15 giugno 1992 - serie generale - supplemento ordinario n. 86). La materia, piu' di recente, e' stata disciplinata, nell'ambito della normativa fissata dai decreti ministeriali anzidetti, dalla circolare l0 luglio 1997, n. 8, del Ministero della sanita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1997, n. 168, che dichiaratamente si uniforma alle nuove linee guida sulla Good Clinicale Practice concordate nell'ambito dell'International Conference on Harmonization, approvate dall'EMEA nel luglio 1996 ed attualmente in corso di recepimento in Italia". La sperimentazione, alla stregua delle fonti richiamate, viene preceduta da una richiesta al Ministero della sanita' per stabilire se il medicinale oggetto di sperimentazione sia o meno "di nuova istituzione" e debba, pertanto, essere sottoposto o meno agli accertamenti sulla innocuita' e composizione da espletare da parte dell'Istituto superiore di sanita' (legge 7 agosto 1973, n. 519, e successivamente d.P.R. n. 754/1994). Qualora il medicinale non risulti di nuova istituzione e' sufficiente un "giudizio (delibazione) di notorieta'" sul farmaco da parte del Ministero. Si procede, poi, secondo quanto previsto dal d.m. 27 aprile 1992 e relativi allegati, all'elaborazione del protocollo sperimentale ed alla sottoposizione di esso al comitato etico, il cui specifico parere favorevole e' indispensabile perche' alla sperimentazione possa darsi luogo. La sperimentazione si svolge presso centri universitari od ospedalieri, di cui sara' necessaria la elencazione definitiva al momento dell'avvio della ricerca; se trattasi di centri non universitari o non ospedalieri, per le sperimentazioni che non siano di fase IV, e' necessaria una specifica richiesta per ottenere dal Ministero il riconoscimento dell'idoneita' ai sensi dell'art. 3 del d.m. 27 aprile 1992. La sperimentazione clinica si svolge, poi, secondo le fasi indicate nell'allegato 1-quater alla circolare 10 luglio 1997, n. 8, delle quali: a) la fase I - primi studi su un nuovo principio attivo condotti nell'uomo, spesso su volontari sani - ha lo scopo di fornire una valutazione preliminare sulla sicurezza ed un primo profilo della farmacocinetica e della farmacodinamica del principio attivo nell'uomo; b) la fase II - studi terapeutici pilota condotti su un numero limitato di soggetti - ha lo scopo di dimostrare l'attivita' e di valutare la sicurezza a breve termine di un principio attivo in pazienti affetti da una malattia o da una condizione clinica per la quale il principio attivo e' proposto; c) la fase III - studi in gruppi di pazienti piu' numerosi - ha lo scopo di determinare il rapporto sicurezza a breve e lungo termine delle formulazioni del principio attivo, come pure di valutarne il valore terapeutico assoluto e relativo; d) la fase IV attiene agli studi dopo la commercializzazione del prodotto. L'art. 1, comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648, concernente "misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996", consente l'utilizzazione, a carico del S.S.N., di medicinali "innovativi" non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, in casi di assenza di valida alternativa terapeutica, sempre che essi siano inseriti dalla Commissione unica del farmaco (CUF) in apposito elenco. La CUF, con provvedimento 17 gennaio 1997 (in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997, n. 24)), nell'istituire tale elenco, ha espressamente richiamato - all' art. 2 - il completamento favorevole di studi clinici di fasi 1 e 2. Per la sperimentazione clinica del "multitrattamento Di Bella", che, com'e' noto, si basa sulla somministrazione di un cocktail di farmaci, tra cui anche la somatostatina, secondo una composizione soltanto di recente resa nota dallo stessso prof. Di Bella, il d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, poi convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile l998, n. 94, ha emanato particolari disposizioni al fine di far fronte alla straordinaria emergenza determinatasi nel Paese a seguito del ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche. L'art. 1 di tale testo normativo, nel disporre la "disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB", non ha apportato significative modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di sperimentazioni cliniche, preoccupandosi in particolare della provvista dei medicinali occorrenti per la sperimentazione e della copertura dei relativi oneri. L'art. 2 - "conferma della competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648" -, ha disposto in particolare che "in nessun caso, comunque, possano essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del citato d.-l. n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", cosi' legificando il citato provvedimento della C.U.F. in data 17 gennaio 1997, riducendone la portata limitativa, col richiedere che "siano disponibili i risultati di studi clinici di fase seconda" e non piu' "il completamento favorevole di studi clinici di fasi 1 e 2" richiesto dalla C.U.F. - I successivi artt. 3, 4, 5 e 5-bis hanno trattato poi, rispettivamente, della "osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate", della "cessione al pubblico di specialita' medicinali facenti parte del MDB" e della "prescrizione di preparazioni magistrali" e del "consenso al trattamento dei dati personali". Come e' noto la Corte costituzionale, con la sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, n. 4, del testo normativo suddetto, "nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali e' disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilita' economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione". E' allora intervenuto il d.-l. 16 giugno 1998, n. 186, poi convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257, che, per dare attuazione alla sentenza della Corte, ha stabilito - art. 1 - che fino al termine reso pubblico dal Ministro della sanita' con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della sperimentazione di cui al precedente d.-l., hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla commissione oncologica nazionale, tutti pazienti oncologici per i quali ricorrono congiuntamente alcune condizioni (tipo di patologia, inefficacia di altri medicinali e terapie, richiesta di somatostatina o octreotide); l'accesso e' effettuato in particolari strutture e con determinate modalita'; restano ferme le competenze degli organi tecnico-scientifici della p.a.; nessun paziente puo' essere sottoposto al MDB con oneri a carico del S.S.N. al di fuori delle ipotesi contemplate nella precedente e nella nuova normativa. In sostanza tutti gli interessati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sono ammessi al trattamento con onere a carico del S.S.N. ma alle condizioni indicate e nell'ambito di studi osservazionali, fino al termine della sperimentazione. Purtroppo i primi risultati della sperimentazione, riguardanti quattro dei dodici protocolli sperimentali ammessi, non sono stati positivi. Come leggesi nel "comunicato relativo alla conclusione di quattro studi sperimentali sul MDB", pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del d.-l. n. 186/1998 nel testo risultante dopo la conversione nella legge n. 257/1998, nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1998, n. 181, il Ministero della sanita' ha reso noto che "In data 28 luglio c.a. l'Istituto superiore di sanita' ha presentato i risultati di quattro sperimentazioni cliniche del MDB ... I risultati della sperimentazione sono stati sottoposti all'esame della Commissione oncologica nazionale, la quale ha preso atto che, relativamente alle patologie riconducibili ai quattro citati protocolli, il MDB non ha dimostrato attivita', e della CUF, che, per quanto di sua competenza, ha riconosciuto che non sono soddisfatte le condizioni per l'inserimento dei farmaci costituenti il MDB nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, ... Anche il comitato etico nazionale ha esaminato i risultati delle quattro sperimentazioni ... ed ha osservato che i risultati sono stati prodotti conformemente a quanto previsto nei protocolli a suo tempo approvati e che il trattamento non ha dato risposte obiettive in nessuno dei quattro protocolli ed ha evidenziato un significativo grado di tossicita', eticamente non accettabile in considerazione anche dell'assenza di documentata attivita'. Conseguentemente, il comitato ha affermato che non sussistono le condizioni per proseguire i quattro studi in esame, i quali, pertanto, devono considerarsi conclusi, e che non esiste giustificazione etica per la prosecuzione degli studi osservazionali relativamente alle medesime patologie". In conseguenza di cio' il comunicato ministeriale ha precisato che "per le patologie in questione non potranno essere piu' arruolati nuovi pazienti neanche negli studi osservazionali" e che "la conclusione dei quattro studi .... fa venir meno ... la possibilita' di trattare con MDB pazienti affetti da una delle patologie previste dai protocolli citati e di consentire ai pazienti stessi l'accesso alla gratuita' del trattamento". Pero' il comunicato ha anche precisato che e' consentita - in via di eccezione - la prosecuzione della somministrazione di MDB, a determinate condizioni, per i pazienti gia' in trattamento presso i centri autorizzati che presentano una malattia stabile senza segni di progressione. Gli altri studi sperimentali, relativi ai residui protocolli, non risultano ancora completati. B) In questo quadro si inserisce il provvedimento pretorile riportato nella premessa in fatto. Con esso (adottato - si noti bene - il 28 luglio 1998, senza traccia di contraddittorio, senza indicazione delle parti in causa ne' delle patologie in discussione) il pretore, dopo aver gia' disposto in via cautelare quanto richiesto nel ricorso per provvedimento d'urgenza, ha messo in evidenza "la necessita' ai fini del decidere e prima di pronunciarsi sulla revoca, modifica, conferma dei provvedimenti cautelari emessi inaudita altera parte", di procedere non solo all'audizione del direttore dell'Istituto superiore di sanita' e all'acquisizione degli elenchi dei pazienti ammessi alla sperimentazione del MDB, ma specificamente allo "espletamento di una perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti in trattamento con l'anzidetta terapia, anche al di fuori della sperimentazione ufficiale", in conseguenza ha ordinato la comparizione del direttore suddetto minacciandone l'accompagnamento coatto in caso di mancata comparizione, ha disposto di richiedere al Ministro della sanita' la trasmissione degli elenchi dei pazienti e si e' riservato all'esito di stabilire le "modalita'" di un accertamento medico-legale di ufficio a mezzo di esperti da nominare, finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e sui limiti di validita' terapeutica della multiterapia Di Bella" sui pazienti neoplastici gia' trattati o in trattamento. Malgrado la sua formulazione ondivaga, il provvedimento adottato appare pienamente dispositivo di un accertamento medico-legale da effettuarsi in sede giudiziale - con "modalita'" che il pretore si e' riservato di fissare - in sostituzione della "sperimentazione ufficiale", gia' compiuta in parte (con una chiusura non ancora ufficializzata all'atto della pronuncia del provvedimento) e in parte ancora in corso, che viene aprioristicamente e acriticamente accantonata, con uno spettro di patologie indefinito e svincolato da quello denunciato nel procedimento giudiziario in ordine al quale il provvedimento e' stato adottato. Come emerge dalla riserva di fissare con successiva ordinanza le modalita' della perizia, le finalita' del provvedimento sono gia' precisamente ed inequivocabilmente anticipate e precisate: la funzione concreta attribuita dal pretore alla sua attuale ordinanza e' quella di accertare "l'efficacia e ... i limiti di validita' terapeutica della ''Multiterapia Di Bella'' sui pazienti neoplastici gia' trattati o in trattamento con predetta terapia". Una tale funzione, gia' per il suo carattere generalizzato, vuoi quanto a soggetti, vuoi quanto a territorio (non e' prevista alcuna delimitazione ne' personale ne' territoriale), del tutto eccedente rispetto all'interesse del singolo ricorrente e, dunque, all'economia della singola controversia, appare concretare non la risoluzione di un conflitto inerente diritti soggettivi - come e' proprio di un procedimento civile, quale e' quello nel cui contesto e' stata resa la ordinanza -, bensi' una verifica dell'azione amministrativa propria del Ministero della sanita' e delle altre autorita' sanitarie, in ordine alla sperimentazione e alla pratica della terapia "Di Bella", nonche' il diretto accertamento degli effetti della terapia medesima "anche al di fuori della sperimentazione ufficiale" cioe' un atto che, quanto acontenuti, a funzione e ad effetti, si propone di realizzare non un accertamento del diritto, ma una cura, sia tecnico-discrezionale che di discrezionalita' amministrativa di interessi pubblici, in sostituzione dei competenti organi dell'amministrazione. Il che realizza un assoluto straripamento dalla funzione giurisdizionale e una incondizionata invadenza nella funzione amministrativa, e piu' ancora in quella di governo nazionale della Sanita', propria del Ministro della sanita'. Dall'ordinanza del resto non e' ricavabile ne' quali siano le parti in conflitto, ne' se il contraddittorio sia stato rispettato, ne', soprattutto, quale sia l'oggetto della domanda giudiziale: tutti elementi idonei a definire l'ambito dell'azione, civile, che e' stata promossa e, dunque, per riflesso, il thema decidendum e l'ambito dei poteri istruttori del giudice, secondo il principio della corrispondenza tra azione e giurisdizione. Tale anomalia, lungi dal costituire un mero vizio procedurale, conferma l'obiettivo che la prospettata istruttoria e' volta a raggiungere palesemente esorbitando dai limiti tipici della funzione giurisdizionale. In effetti l'art. 1 del d.-l. 23/1998 ha introdotto una disciplina speciale prevedendo un apposito procedimento amministrativo per la sperimentazione della specifica terapia in questione: accordo tra Ministero della sanita' e regioni per un programma coordinato di sperimentazioni cliniche; coordinamento da parte dell'Istituto superiore di sanita' dei centri che effettuano la sperimentazione; sottoposizione dei risultati di questa sperimentazione alla Commissione unica del farmaco. E la Corte costituzionale, con la gia' citata sentenza 185/1998, nell'esaminare tale normativa, ha precisato - al punto 8 - testualmente: "E' appena il caso di ricordare che questa Corte non e' chiamata a pronunciarsi, in alcun modo, circa gli effetti e l'efficacia terapeutica di detto trattamento, per il cui accertamento e' in corso la sperimentazione prevista dall'art. 1. Non e' chiamata, ne' potrebbe esserlo, a sostituire il proprio giudizio alle valutazione che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com'e' dell'essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnico-scientifici. E neppure e' chiamata a pronunciarsi sul divieto, in se', che vengano inseriti nell'elenco dei ''farmaci innovativi'', contemplato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali privi, allo stato, di risultati di studi clinici di fase seconda; divieto stabilito dall'art. 2, ultima parte, del decreto-legge n. 23 del 1998." E piu' avanti - al punto 10 - ha aggiunto che la pronuncia di illegittimita' costituzionale di cui si e' detto incontra limiti soggettivi, non potendo "ricadere ... sul servizio sanitario nazionale le conseguenze di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito, anche perche' cio' disconoscerebbe il ruolo e le responsabilita' che competono allo Stato attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanita', con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia, e di non nocivita', delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica"; e limiti di tempo, "in relazione al periodo della sperimentazione di cui all'art. 1, cioe' fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del ''multitrattamento Di Bella'', momento in cui dovra' operare la disciplina a regime". La Corte ha cosi enunciato un principio di fondamentale importanza, valevole per il giudice delle leggi come per ogni altro, secondo cui non puo' il giudice sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nella competente sede dagli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione. L'accertamento disposto con l'ordinanza in oggetto manifestamente tende invece ad inserirsi in questo procedimento, all'evidente fine non solo e non tanto di controllarne i risultati ma addirittura, eventualmente, di sostituirli. E' dunque palese la sovrapposizione ad un'attivita' affidata espressamente da una norma primaria alla autorita' amministrativa visibile anche nell'anomala minaccia di disporre l'accompagnamento coatto del direttore dell'Istituto superiore di sanita', pure convocato nella mera veste di "informatore". In realta', dunque, l'intento del pretore appare non essere stato quello di risolvere una lite, bensi' quello di sostituirsi all'attivita' di governo della Sanita' per cio' che attiene la terapia Di Bella. La sussistenza del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione), presuppone del resto proprio l'efficacia terapeutica del medicinale e tale efficacia non puo' che essere accertata dalla competente amministrazione posta a tutela del pubblico interesse. E' quindi evidente che una tale invadenza da parte dell'autorita' giudiziaria nella funzione propria dell'esecutivo viola il criterio di ripartizione delle funzioni tra i poteri dello Stato ed in particolare, quanto meno, gli articoli 23, 95, 97 e 102 della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che la Corte eccellentissima: dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiari che il pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie non poteva disporre una "perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti in trattamento con la multiterapia Di Bella anche al di fuori della sperimentazione ufficiale", ne' disporre gli atti istruttori ad essa finalizzata; annulli l'ordinanza 28-29 luglio 1998 dallo stesso pretore emessa, di cui in epigrafe. Si producono i seguenti atti: 1) estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno 1998; 2) ordinanza del pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie 28-29 luglio 1998; 3) ricorso introduttivo della signora A.S. ex art. 700 c.p.c.; 4) decreto del medesimo pretore 17 giugno 1998 ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. Roma, addi' 11 agosto 1998 Avvocato dello Stato: Oscar Fiumara 98C1393