N. 461 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Esenzione IRPEF, per le pensioni privilegiate ordinarie, come riconosciuta per le pensioni di guerra - Mancata previsione - Analoghe questioni gia' dichiarate non fondate dalla Corte (vedi sentenze nn. 431 del 1996, 387 del 1989 e 151 del 1981 nonche' ordinanze nn. 390 del 1997, e 276 del 1986) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34;legge 3 aprile 1958, n. 474, art. 5). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte) e dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna, sul ricorso proposto da Malferrari Luigi contro l'Intendenza di finanza di Bologna, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna, con ordinanza del 22 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1998) - emessa nel corso di un giudizio fra Malferrari Luigi e l'Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto il diniego del rimborso della ritenuta IRPEF operata sulla pensione privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nonche' dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF, riconosciuta, invece, per le pensioni di guerra; che, ad avviso del rimettente, il "preminente carattere risarcitorio" delle pensioni privilegiate ordinarie e l'esclusione, per contro, di quello reddituale imporrebbero l'esenzione delle medesime dall'IRPEF, alla stessa stregua dei trattamenti pensionistici di guerra; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che analoghe questioni concernenti, distintamente o congiuntamente, le disposizioni sopra denunciate hanno gia' formato oggetto di esame da parte di questa Corte che ne ha escluso la fondatezza (vedi, in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del 1989, e 151 del 1981, nonche' ordinanze nn. 390 del 1997 e 276 del 1986) negando, dal punto di vista della natura dei trattamenti, l'esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di guerra, di quella identita' od omogeneita' di situazioni, che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione; che l'ordinanza in epigrafe, nel riproporre la questione di cui trattasi, non introduce, in realta', profili ed argomentazioni, rispetto a quelli gia' esaminati, nuovi o comunque tali da indurre la Corte a mutare il precedente avviso; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali, e loro congiunti in caso di morte), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: VAri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1437