N. 464 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Possibilita'  per  il  difensore di ufficio, in
 assenza  del  codifensore  di  fiducia,  di  richiedere  termine  per
 preparare  la  difesa  -  Omessa previsione - Identica questione gia'
 decisa dalla Corte, con sentenza n. 450 del 1997, come non fondata  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 108).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
 
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1997
 dal pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano, iscritta al  n.
 131 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 25  novembre  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  il pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano,
 ha, con ordinanza del 13 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli
 artt. 3  e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  108  del codice di procedura
 penale, nella parte  in  cui  non  prevede  la  possibilita'  per  il
 difensore designato di ufficio, in assenza del codifensore di fiducia
 dell'imputato, di richiedere termine per preparare la difesa;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
 chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in
 quanto gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 450  del  30  dicembre
 1997.
   Considerato   che   effettivamente,   con   la   sentenza  indicata
 dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto intervento, questa Corte  ha
 gia' deciso un'identica questione anche allora sollevata dallo stesso
 pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano;
     che, conseguentemente, non essendo stati proposti argomenti nuovi
 o diversi da quelli gia' esaminati dalla sentenza n. 450 del 1997, la
 questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   108   del  codice  di  procedura  penale
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  dal  pretore  di Napoli - Sezione distaccata di Marano
 con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998..
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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