N. 464 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Possibilita' per il difensore di ufficio, in assenza del codifensore di fiducia, di richiedere termine per preparare la difesa - Omessa previsione - Identica questione gia' decisa dalla Corte, con sentenza n. 450 del 1997, come non fondata - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 108). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1997 dal pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano, ha, con ordinanza del 13 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il difensore designato di ufficio, in assenza del codifensore di fiducia dell'imputato, di richiedere termine per preparare la difesa; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 450 del 30 dicembre 1997. Considerato che effettivamente, con la sentenza indicata dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto intervento, questa Corte ha gia' deciso un'identica questione anche allora sollevata dallo stesso pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano; che, conseguentemente, non essendo stati proposti argomenti nuovi o diversi da quelli gia' esaminati dalla sentenza n. 450 del 1997, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1440