N. 465 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena  -  Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati
 previsti dalle leggi in materia  urbanistica  -  Pena  detentiva  non
 alternativa  a  quella  pecuniaria - Esclusione dell'applicabilita' -
 Questione gia' dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 145
 del 1997 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 27).
 
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4  giugno  1997  dal  pretore di Roma, sezione
 distaccata di Tivoli, iscritta al n. 215 del registro ordinanze  1998
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
 serie speciale, dell'anno 1998;
   Udito nella camera di consiglio del 25  novembre  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha,
 con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e  27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,
 nella   parte   in   cui   esclude  l'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive delle pene detentive brevi per  i  reati  previsti  dalle
 leggi  in  materia  urbanistica ed edilizia quando per detti reati la
 pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria:
     che nel giudizio non si e' costituita la  parte  privata  ne'  ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n.  145 del 1997 ha
 dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento  all'art.
 3  della  Costituzione,  e  che il giudice a quo non adduce argomenti
 nuovi o diversi da quelli gia' esaminati, risultando l'art. 27  della
 Costituzione chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento
 agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata di Tivoli con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C1441