N. 467 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Leva militare - Valutabilita' ai fini del servizio militare della posizione di lavoro del cittadino - Limitazione a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della legge nonche' quello prestato successivamente - Questione gia' dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 455 del 1992 e 385 del 1994 - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 27 febbraio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sui ricorsi proposti da Germana' Roberto e altri e da Prattella Antonino contro il comune di San Salvatore di Fitalia, iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1998. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, investito di ricorsi di dipendenti comunali avverso provvedimenti di revoca dei benefici economici accordati ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e aventi ad oggetto il servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 958 del 1986 e' quello in corso al momento della sua entrata in vigore, nonche' quello prestato successivamente, disponendo altresi' il riassorbimento delle somme erogate: che la disposizione denunciata contrasterebbe, ad avviso del rimettente, con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, che impone l'obbligatorieta' del servizio militare, con salvaguardia della posizione di lavoro del cittadino; che sarebbe altresi' violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della stessa ragionevolezza della norma; che non e' giustificabile il trattamento deteriore nei confronti di chi abbia prestato il servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986; che dall'esame dell'art. 20, citato, non si potrebbero ricavare, altresi', limitazioni temporali; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, osservando che la questione e' gia' stata dichiarata infondata da questa Corte con le sentenze nn. 455 del 1992 e 385 del 1994, pronunce, queste, che il collegio rimettente avrebbe ignorato, senza prospettare argomenti diversi da quelli esaminati; Considerato che l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha previsto la validita' del servizio militare per l'inquadramento economico e la determinazione dell'anzianita' lavorativa dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, puo' essere valutato soltanto il servizio militare in corso, e quello prestato successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986; che viene altresi' a cessare il trattamento eventualmente corrisposto in difformita', con riassorbimento dell'incremento retributivo erogato (comma 3 dell'art. 7); che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ripropone la questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 455 del 1992 (per quanto attiene al comma 1, dell'art. 7) e con la sentenza n. 385 del 1994 (con riguardo al comma 3, dello stesso art. 7); che non si adducono motivi nuovi, i quali possano giustificare una differente decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1443